Aspettativa sul lavoro, come funziona

13 Ottobre, 2017   |  

Aspettativa: in quali situazioni può essere richiesta, per quanti giorni ci si può assentare, quando il datore di lavoro è tenuto a concederla, come si fa la domanda.
L’aspettativa, nota anche come congedo, è una sospensione del rapporto di lavoro, che può essere retribuita o meno: durante l’aspettativa, in pratica, il dipendente non effettua la prestazione lavorativa, ma conserva il diritto al posto e può essere, a seconda dei casi, anche retribuito.

Le ipotesi in cui il lavoratore può richiedere l’aspettativa sono numerose, alcune previste dalla legge, altre dai contratti collettivi: si va dal congedo straordinario per l’assistenza di familiari disabili all’aspettativa per motivi personali, dall’aspettativa per formazione all’aspettativa per volontariato. Vediamo, in questo breve vademecum, tutti i casi in cui è possibile collocarsi in aspettativa

Congedo straordinario
Il congedo straordinario, o aspettativa per assistere familiari disabili, previsto dal cosiddetto Testo Unico Maternità Paternità [1], consiste in un’astensione dal lavoro, della durata massima di due anni nell’intera carriera, che può essere fruita dal lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap grave secondo la Legge 104 [2].

L’aspettativa è frazionabile anche a giorni (non a ore), è retribuita dall’Inps con un’indennità che corrisponde alle voci fisse e continuative dell’ultimo stipendio e dà diritto all’accredito dei contributi figurativi.

Possono fruire del congedo straordinario retribuito, nell’ordine: il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle e gli altri parenti e affini, conviventi, sino al terzo grado (nel caso in cui siano assenti, o in una situazione giuridica assimilabile all’assenza, i familiari di grado più prossimo).

Un disabile non può essere assistito contemporaneamente, ai fini dell’aspettativa, da due lavoratori; inoltre, per ogni disabile, sono concessi due anni di congedo complessivi: ad esempio, due figli non possono fruire di due anni d’assenza ciascuno per assistere lo stesso genitore portatore di handicap, ma solo di due anni complessivi, fermo restando che i due anni sono da intendersi come massimo utilizzabile, per ciascun dipendente, nell’intero arco della vita lavorativa

La domanda  di congedo straordinario deve essere accompagnata dal certificato che attesta la situazione di handicap grave del disabile (da richiedere alla Commissione medica Inps) e deve presentata:

al proprio dirigente responsabile, se il lavoratore è dipendente pubblico;
direttamente all’Inps, se il lavoratore è dipendente del settore privato; dopo che l’Istituto ha vagliato la correttezza formale della domanda e ha fornito l’autorizzazione, il dipendente deve effettuare la richiesta al proprio datore di lavoro.
Aspettativa per gravi motivi familiari
L’aspettativa per gravi motivi familiari è un congedo previsto dalla legge [3], che ha la durata massima di 2 anni nell’intero arco della vita lavorativa e, come il congedo straordinario, è fruibile anche in maniera frazionata.

Quest’aspettativa, in particolare, può essere richiesta per le seguenti motivazioni:

problematiche conseguenti alla morte di un familiare;
cura ed assistenza di un familiare, per dedicarsi alla quale il dipendente sia impossibilitato a svolgere le sue mansioni, o in gravi difficoltà;
grave disagio personale del lavoratore, non consistente in malattia.
I familiari per i quali può essere richiesta l’aspettativa sono il coniuge, i figli, i genitori, nonché i fratelli e le sorelle, i generi e le nuore e i suoceri, anche se non sono conviventi; inoltre, possono essere considerati i portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado ed i componenti della famiglia anagrafica, ammettendo quindi anche i conviventi e, in generale, le famiglie di fatto, a godere della tutela.

Il datore di lavoro può rifiutarsi di concedere questo congedo, ma deve adeguatamente motivare il diniego e, su domanda del dipendente, è tenuto a riesaminare l’istanza.

Aspettativa per motivi personali
L’aspettativa per motivi personali non va confusa con l’aspettativa per gravi motivi familiari, in quanto quest’ultima è disciplinata dalla legge, mentre l’aspettativa per ragioni personali è prevista in vari contratti collettivi.

L’aspettativa per motivi personali non è retribuita e può avere una durata massima, nella maggioranza dei casi, di 12 mesi nell’arco della vita lavorativa; nel contratto collettivo del pubblico impiego i 12 mesi sono computati in un triennio di riferimento. L’aspettativa può essere goduta, sia nel settore pubblico che in quello privato, anche in modo frazionato. Il datore di lavoro, o l’amministrazione, può accordare la sospensione solo se è compatibile con l’organizzazione e le esigenze di servizio.

Aspettativa per formazione
L’aspettativa per formazione è un congedo non retribuito, previsto dalla legge [4], per tutti i dipendenti, privati e pubblici, con almeno 5 anni di servizio continuativi (presso la medesima azienda o ente).

L’aspettativa può essere richiesta per un massimo di 11 mesi nell’arco della vita lavorativa, anche frazionatamente, per le seguenti motivazioni:

completamento della scuola dell’obbligo;
conseguimento del diploma, della laurea, o di altro titolo di studio secondario o universitario;
partecipazione ad attività formative non proposte o finanziate dal datore.
I dettagli sulle modalità di richiesta, di fruizione, di eventuale diniego da parte del datore o differimento, sono specificati nei singoli contratti collettivi.

Aspettativa per matrimonio
L’aspettativa retribuita per matrimonio, o congedo matrimoniale, è un’astensione dal lavoro, generalmente della durata di 15 giorni (può variare a seconda del contratto collettivo), riconosciuta al dipendente in occasione delle nozze: il congedo può essere richiesto anche in un periodo successivo rispetto alla data del matrimonio, ma non a distanza eccessiva (parecchi mesi dopo).

Il periodo è indennizzato con la normale retribuzione ed è utile per la maturazione dei ratei ferie, Tfr e mensilità aggiuntive.

L’Inps eroga direttamente un assegno matrimoniale solo per i seguenti lavoratori:

operai dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperative;
lavoratori disoccupati o sospesi, qualora siano stati occupati per almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data del matrimonio;
lavoratori cessati dall’impiego a seguito di dimissioni presentate per contrarre matrimonio;
lavoratori licenziati per cessazione dell’attività;
lavoratori già assenti per un giustificato motivo (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi);
lavoratori extracomunitari che si sposano all’Estero, se hanno prestato la propria attività presso un’azienda italiana, risultano residenti in Italia ed hanno acquisito lo status di coniugati nel nostro Paese.
Per quanto concerne la domanda di congedo, da inviare al datore di lavoro, è sufficiente anche un’istanza informale in carta semplice, purché sia presente un’attestazione dell’avvenuta celebrazione del matrimonio.

Per quanto riguarda, invece, la domanda di assegno matrimoniale, nei casi in cui è pagato direttamente dall’Inps, questa deve essere presentata in via telematica, tramite il sito web dell’Inps, oppure tramite Contact Center Inps Inail, munendosi, ugualmente, del codice Pin, o, ancora tramite i servizi telematici offerti dai patronati.

Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge all’estero
L’aspettativa per ricongiungimento con il coniuge è un congedo non retribuito, previsto solo per i dipendenti pubblici: può essere domandato quando il coniuge del lavoratore presta servizio all’estero, nel caso in cui l’amministrazione non possa trasferire il dipendente nella stessa località in cui si trova il marito o la moglie.

Aspettativa per volontariato
Il congedo per volontariato è un periodo di astensione dal lavoro finalizzato a prestare servizio di volontariato presso associazioni facenti parte dell’Agenzia di protezione civile. Il periodo di servizio può arrivare a 90 giorni l’anno, per prestare soccorso e assistenza in caso di calamità e catastrofi (sino a 180 giorni qualora vi sia lo stato di emergenza nazionale), diversamente è pari a 30 giorni l’anno complessivi, con assenze continuative non superiori a 10 giorni.

Il datore di lavoro, durante l’aspettativa, versa comunque stipendio e contributi, che sono però rimborsati dall’autorità di protezione civile territorialmente competente entro due anni.

Aspettativa retribuita per dottorato di ricerca
L’aspettativa retribuita per dottorato di ricerca è un congedo che il dipendente pubblico può richiedere, se ammesso alla frequenza di un dottorato di ricerca, per tutta la durata del dottorato: l’aspettativa però è retribuita dalla Pubblica Amministrazione soltanto nel caso in cui il dottorato non preveda il conferimento di borse di studio.

Se il rapporto con la P.A. cessa nei 2 anni successivi al termine del dottorato, il lavoratore deve restituire tutte le retribuzioni a carico dell’amministrazione percepite durante l’aspettativa.

Aspettativa per cariche pubbliche elettive
Il diritto a questo tipo di congedo, non retribuito (ma computato nell’anzianità di servizio e con diritto all’accredito di contributi figurativi) è disposto dalla Costituzione [5], nei casi in cui il lavoratore sia stato eletto, per svolgere i seguenti incarichi pubblici:

membro del Parlamento Europeo o Nazionale (Camera o Senato);
membro dell’ assemblea regionale;
presidente di provincia;
sindaco;
presidente di consigli comunali , provinciali, circoscrizionali (comuni con oltre 500.000 abitanti), unioni di comuni, comunità montane;
assessore comunale o provinciale (ossia membri delle giunte);
consigliere comunale, provinciale, di comunità montane e unioni di comuni.
Aspettativa retribuita per cariche sindacali
L’aspettativa retribuita per cariche sindacali, detta anche distacco sindacale, è una sospensione del rapporto lavorativo concessa quando il dipendente è chiamato a ricoprire incarichi sindacali, durante la quale sono garantiti sia lo stipendio  che i contributi da parte del datore di lavoro originario, che continua, dunque, a pagare sia le retribuzione che la contribuzione come se il sindacalista stesse ancora lavorando.

Questa tipologia di aspettativa è poco utilizzata nel settore privato, dato che in questo settore è preferita l’aspettativa sindacale non retribuita (per la quale spettano solo i contributi figurativi, al pari dell’aspettativa per cariche pubbliche elettive appena vista), mentre il suo utilizzo è più frequente nel settore pubblico: una recente legge del Governo Renzi  ha comunque dimezzato  i distacchi ed i permessi sindacali retribuiti presso ciascuna amministrazione e per ciascuna organizzazione sindacale, a partire dal 2015.
Durante questa tipologia di aspettativa, oltre ai contributi versati dal datore di lavoro, è previsto il versamento facoltativo, da parte del sindacato, di contributi aggiuntivi: i versamenti sono commisurati all’intera indennità corrisposta al sindacalista.

Aspettativa per avviare un’impresa o un’attività professionale
Si tratta di un congedo non retribuito, previsto dal Collegato Lavoro del 2010 [6], fruibile solo dai lavoratori pubblici, nel caso in cui vogliano avviare un’attività in proprio, professionale o imprenditoriale. Il limite massimo che può essere richiesto, a tale titolo, è di 12 mesi nell’intera vita lavorativa. L’aspettativa è frazionabile e supera le limitazioni previste per i pubblici dipendenti allo svolgimento di una seconda attività, poiché il soggetto, nei periodi in questione, rinuncia al suo stipendio.

Aspettativa per anno sabbatico
Per i docenti e i dirigenti scolastici è prevista un’aspettativa non retribuita per anno sabbatico, nota anche come “anno di riflessione importante per la formazione”. Questo tipo di congedo può essere richiesto da presidi e insegnanti con contratto a tempo indeterminato che hanno superato il periodo di prova o l’eventuale periodo di formazione [7]. La durata massima del congedo è di un anno scolastico per ogni decennio: l’assenza non deve essere motivata, ma non è possibile svolgere altra attività lavorativa nel periodo di fruizione. Oltretutto, l’anno sabbatico non è frazionabile: il suo godimento parziale esclude quindi la richiesta di una nuova aspettativa della stesa tipologia per il medesimo decennio.

Questo congedo è tuttavia cumulabile con altre tipologie di aspettativa: per motivi di famiglia, personali, per l’avvio di nuova attività, etc.



Fonte : La Legge per Tutti