Il D.lgs. n. 90/2017 ha abrogato l’obbligo per i Consulenti del Lavoro di istituire e tenere aggiornato un Registro della Clientela a fini Antiriciclaggio (c.d. Registro Antiriciclaggio). A partire dal 4 luglio 2017 i Consulenti del Lavoro non sono più soggetti all’obbligo di gestione del Registro della Clientela soggetti alle relative sanzioni. Permangono, tuttavia, anche per il passato, gli obblighi di conservazione della documentazione (c.d. fascicolo della clientela) ai fini dell’adeguata verifica della clientela.
Obblighi dei Consulenti del Lavoro – I Consulenti del Lavoro sono obbligati al rispetto integrale della disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo. È prevista, tuttavia, una specifica esenzione dall’obbligo di adeguata verifica, relativa allo svolgimento dell’attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale.
N.B. Tale esenzione vale solo per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale, tralasciando tutta l’attività di consulenza, indivisibile e strettamente necessaria per poter svolgere qualsiasi adempimento.
Ad ogni modo, l’adeguata verifica va comunque effettuata quando:
Identificazione cliente e titolare effettivo – L’identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell’esecutore e consiste nell’acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d’identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.
Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l’identificazione del titolare effettivo. L’obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica del cliente solamente nelle fattispecie indicate dal legislatore, vale a dire:
Conservazione della documentazione – I soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica della clientela e l’originale, ovvero la copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni.
La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:
I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale.
Contenuto del fascicolo della clientela – Il Consulente del Lavoro istituisce il fascicolo della clientela, in modalità cartacea o telematica, ed ha l’obbligo di conservarlo per 10 anni. Il fascicolo deve contenere: