Bonus assunzione donne 2026: quanto conviene

Il decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026) ha introdotto un nuovo esonero contributivo totale destinato ai datori di lavoro privati che assumono donne in condizioni di svantaggio. L’incentivo riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti domestici, di apprendistato e intermittenti. Il beneficio consiste nell’azzeramento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo di 650 euro mensili, elevato a 800 euro per le assunzioni effettuate nelle aree ZES del Mezzogiorno. La misura è subordinata al rispetto dei requisiti di regolarità contributiva (DURC), delle norme in materia di lavoro e sicurezza, nonché al mantenimento dell’incremento occupazionale netto. Qual è la misura di abbattimento del costo del lavoro in caso di assunzione agevolata? Quanto conviene?

 

Chi
Il decreto Lavoro 2026 (art. 2 D.L. n. 62/2026) ha introdotto un nuovo sgravio per i datori di lavoro privati che assumono lavoratrici donne, riconoscendo loro un esonero contributivo totale dei contributi dovuti all’INPS. Il datore di lavoro che assume deve essere regola con il DURC e rispettare i principi generali di fruizione dei benefici (art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015).
Deve trattarsi di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato con una lavoratrice che sia svantaggiata o molto svantaggiata, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico, di apprendistato e intermittente.
In particolare, si definisce:
– molto svantaggiata la lavoratrice che non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
– svantaggiata la lavoratrice, disoccupata da almeno 12 mesi, che appartenga ad una delle categorie UE definite dall’art. 2, punto 4 lett. Da b) a g) Reg. UE 651/2014.
Il riconoscimento degli esoneri è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno).
Attenzione La nozione di “priva di impiego regolarmente retribuito” non coincide con il semplice stato di disoccupazione. Occorre verificare l’assenza di rapporti subordinati di durata significativa o di attività autonome oltre i limiti reddituali previsti dal D.M. 17 ottobre 2017.
Il diritto alla fruizione degli esoneri è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, e inoltre:
– alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge;
– al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
– il lavoratore, alla data dell’assunzione agevolata, non deve avere compiuto il trentacinquesimo anno di età (dovendosi intendere 34 anni e 364 giorni);
– i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. n. 223/1991 nella stessa unità produttiva;
– i datori di lavoro non devono procedere, nei 6 mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in argomento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo;
– l’assunzione dei soggetti svantaggiati o molto svantaggiati deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti;
– all’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (c.d. Salario giusto).

 

Come
La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026”, attiva dall’11 giugno 2026.
I dati richiesti nella domanda, oltre ai dati identificativi di impresa e lavoratrice, la classe di svantaggio in base alla quale indentificare la categoria agevolabile, il tipo di contratto (Full-time o part-time), la retribuzione annua ratei inclusi, l’aliquota contributiva datoriale (utile al calcolo della somma di sgravio da prenotare), la dichiarazione di non cumulo e quella di applicazione del salario giusto.
Dopo l’invio della domanda, l’INPS calcola il beneficio teorico, verifica il Registro Nazionale Aiuti di Stato, controlla la clausola Deggendorf, verifica la disponibilità delle risorse, registra l’agevolazione sul RNA.
In caso di assunzioni non ancora effettuate. In questi casi l’INPS accantona le risorse, invia comunicazione tramite PEC/e-mail, assegna 10 giorni per assumere la lavoratrice e trasmettere Unilav/Unisomm.
Il termine di 10 giorni è perentorio: la mancata assunzione o il mancato invio dell’Unilav comportano la perdita delle somme accantonate e la necessità di nuova domanda, con il rischio di esaurimento delle risorse disponibili.
La circolare INPS n. 57/2026 richiama espressamente l’attenzione sulla perfetta corrispondenza tra:
– domanda telematica;
– comunicazione Unilav/Unisomm.
Anche semplici difformità relative a data di assunzione, percentuale part-time, sede di lavoro, tipologia contrattuale, possono determinare il rigetto della domanda.
In caso di aumento dell’orario di lavoro il beneficio non può superare il tetto autorizzato inizialmente dall’INPS. Nel caso di riduzione oraria il datore deve riparametrare autonomamente.
L’incentivo può essere esposto in Uniemens utilizzando, nell’elemento ”InfoAggcausaliContrib”, i due nuovi codici causale:
– ED26: esonero contributivo Donne 2026 art. 1, comma 1, D.L. n. 62/2026
– EDZS: esonero contributivo Donne 2026 ZES art. 1, comma 2, D.L. n. 62/2026 unitamente al protocollo della domanda autorizzata dall’INPS.

Cosa
L’agevolazione riguarda esclusivamente le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Restano espressamente escluse:
– le trasformazioni da tempo determinato;
– i rapporti di apprendistato;
– il lavoro domestico;
– il lavoro intermittente;
– le prestazioni occasionali.
Possono accedere all’incentivo tutti i datori di lavoro privati, compresi i datori agricoli, anche non imprenditori. Sono invece escluse le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite di 650 euro mensili (800 euro su base mensile se la lavoratrice è residente nelle regioni ZES unica).
Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (maxi deduzione del costo del lavoro).
Attenzione
Se la sede di lavoro o l’unità produttiva di impiego è in area Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, Umbria e Marche) l’importo massimo fruibile mensilmente a titolo di sgravio sale a 800 euro mensili.

 

Quando
Lo sgravio totale si applica alle assunzioni effettuate su tutto il territorio nazionale entro il 31 dicembre 2026 e spetta per:
– 24 mesi in caso di assunzione di donne molto svantaggiate
– 12 mesi per l’assunzione di donne svantaggiate.
Qualora la domanda di riconoscimento degli esoneri in trattazione sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con il riconoscimento dell’importo spettante. Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento degli esoneri in trattazione sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro che deve provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro entro il termine perentorio di 10 giorni.
Il bonus non spetta se nei 6 mesi precedenti l’assunzione il datore ha effettuato:
– licenziamenti collettivi;
– licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
nella stessa unità produttiva.
La revoca opera, inoltre, se nei 6 mesi successivi il datore licenzia la lavoratrice incentivata oppure altra lavoratrice con la stessa qualifica e comporta il recupero dell’intero beneficio.

Debhorah Di Rosa


18 Giugno 2026


Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro