La necessità di far fronte un improvviso picco di domanda rappresenta per le aziende una criticità non sempre gestibile con le risorse umane presenti in azienda. In questo caso i datori di lavoro sono chiamati a scegliere tra l’impiego di prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale già in forza o l’assunzione a tempo determinato di nuovi lavoratori dipendenti. L’individuazione della soluzione più efficace non può prescindere dai limiti importi alle due fattispecie dalla disciplina vigente ma anche dall’aspetto legato al costo del lavoro necessario ad ottenere le prestazioni aggiuntive. Cosa conviene di più?
Chi
A fronte delle esigenze produttive e organizzative, imposte al datore di lavoro da un temporaneo incremento delle commesse, i datori di lavoro si trovano di fronte alla necessità di scegliere tra l’impiego del personale già in forza ricorrendo a prestazioni di lavoro straordinario e l’assunzione di nuovo personale da impiegare a tempo determinato.
Le valutazioni da fare per individuare l’opzione più efficace non posso prescindere dai limiti entro i quali è consentito il lavoro straordinario, la durata di esso e la misura della maggiorazione, come stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Allo stesso modo, quando si parla di lavoro a termine, vanno tenute presente le regole imposte dalla disciplina dettata dal decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) e dal decreto Milleproroghe 2025 (D.L. n. 202/2024).
Salva diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Attenzione
Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
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Cosa
Per lavoro straordinario s’intende il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro, ossia quello che eccede le 40 ore settimanali (o il limite minore previsto dal CCNL applicabile) eventualmente considerate come durata media in un arco di tempo non superiore all’anno.
Il ricorso al lavoro straordinario non può superare le 250 ore annue. Tale limite può essere superato esclusivamente:
1) per eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
2) per forza maggiore o nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
3) per eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti.
Attenzione
In ogni caso, la durata massima settimanale dell’orario di lavoro non può superare il livello medio di 48 ore.
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Come
Il ricorso al lavoro straordinario è legittimo in presenza di un accordo collettivo applicato ovvero applicabile, che preveda una disciplina del lavoro straordinario ovvero, in mancanza di esso, in presenza di un previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
Il contratto a tempo determinato è ammesso, salvo nei casi in cui è espressamente vietato e salvo specifici limiti quantitativi.
l contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.
Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, anche a seguito di proroghe e rinnovi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
b) esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
c) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Attenzione
Le parti sociali possono legittimamente derogare alla misura del limite percentuale del 20% (aumentandolo o diminuendolo) o all’individuazione temporale della realtà aziendale da prendere a riferimento per il calcolo dello stesso.
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Quando
In caso di prolungamento dell’orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.
La misura delle maggiorazioni retributive è stabilita dai contratti collettivi di lavoro e va applicata a tutti gli emolumenti che abbiano natura corrispettiva e presentino i requisiti della continuità, obbligatorietà e determinatezza.
Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, i datori di lavoro, qualora non siano state previste causali da parte dei contratti collettivi di qualsiasi livello (nazionale, territoriale o azienda), possono applicare fino al 31 dicembre 2025 ai contratti a termine più lunghi di 12 mesi, anche in virtù della sommatoria di precedenti contratti con lo stesso lavoratore, una motivazione individuata dal datore di lavoro ed il lavoratore tra le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.
Attenzione
Ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali previste dal Jobs Act.
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Calcola il risparmio
Il contributo addizionale dovuto sui contratti a tempo determinato, nella misura dell’1,40%, si aumenta dello 0,5% per ciascun rinnovo effettuato:
1° contratto a tempo determinato: 1,40%
2° contratto a tempo determinato: 1,90% (1,40% + 0,50%)
3° contratto a tempo determinato: 2,40% (1,90% + 0,50%)
4° contratto a tempo determinato: 2,90% (2,40% + 0,50%).
Settore artigianato – CCNL metalmeccanica – orario settimanale 40 ore
Retribuzione base (liv 4): euro 1.391,41
Maggiorazione straordinario: 25%
Ore straordinario settimanale: 18
Lavoro a tempo determinato part- time: 18 ore settimanali
Tipologia contrattuale
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Maggiorazione straordinario
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Lavoro a termine
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Lavoro a termine 4° rinnovo
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Costo retributivo mensile
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782
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626
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626
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Onere contributivo mensile
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219
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185
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194
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TOTALE
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1.000
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810
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820
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Risparmio %
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14%
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12%
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Settore industria – CCNL chimica – orario settimanale 38 ore
Retribuzione base (liv D2): euro 1.974,77
Maggiorazione straordinario: 5% fino a 40 ore – 10% fino a 44 ore – 25% fino a 48 ore – 35% oltre
Ore straordinario settimanale: 12
Lavoro a tempo determinato part- time: 12 ore settimanali
Tipologia contrattuale
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Maggiorazione straordinario
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Lavoro a termine
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Lavoro a termine 4° rinnovo
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Costo retributivo mensile
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702
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541
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626
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Onere contributivo mensile
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196
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152
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159
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TOTALE
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898
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693
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785
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Risparmio %
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29%
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14%
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Risparmio %
L’assunzione di nuovi lavoratori a termine appare più conveniente, sotto il profilo del costo del lavoro. Il risparmio aumenta al crescere delle maggiorazioni retributive imposte dai CCNL di categoria.
Debhorah Di Rosa
15 Luglio 2025
Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro