L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ENTRA NEL VIVO

22 Maggio, 2017   |  

Il legislatore, con un occhio alle best practices del modello tedesco, è intervenuto con la l. n. 107/2015 (c.d. “buona scuola”) rendendo obbligatorial’alternanza scuola lavoro, per un totale di 400 ore nel triennio finale degli Istituti tecnici e 200 nei licei. In tale alveo normativo e progettuale è intervenuta la l. n. 232/2016 che al comma 308 dell’art. 1 ha previsto un particolare esonero contributivo per i datori di lavoro che, entro i sei mesi successivi all’acquisizione del titolo di studio, intendano assumere un giovane che abbia svolto presso il medesimo datore un periodo di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 30% delle ore previste dalla l. n. 107/2015. Ad essere incentivati sono tutti i datori di lavoro privati (nessun riferimento espresso alla natura di imprenditore ex art. 2082 c.c.) che assumano tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018 con contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato, e con l’eccezione dei contratti di lavoro domestico e degli operai del settore agricolo. Il legislatore non esclude apertis verbis il contratto di lavoro intermittente, ma ad avviso di chi scrive tale tipologia contrattuale sembrerebbe incompatibile con la natura “inclusiva” dell’intervento normativo de qua.

L’agevolazione consiste nell’esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 3.250 euro all’anno. La fruizione dell’agevolazione sarà a “domanda” molto probabilmente con un sistema analogo a quello previsto dall’INPS per il Bonus Sud-Giovani. Le medesime agevolazioni si applicano, inoltre, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro assuma con contratto a tempo indeterminato entro sei mesi dall’acquisizione del titolo, giovani che abbiano svolto presso lo stesso datore, un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ex art. 42 del D.lgs 81/2015. In tal senso assume un certo interesse il comma 240 lettera b) dell’art. 1 l.n. 232/2016, che tenta di dare nuovo vigore a tale tipologia di apprendistato prorogandone le agevolazioni, che consentono – tra l’altro – di non applicare fino al termine del periodo formativo il c.d. ticket licenziamento ex art. 2 c. 31-32 l. n. 92/2012, e riducendo l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dal 10% al 5%.



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