Tutti i motivi del licenziamento

L’elenco dei comportamenti che portano al recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa.
Ci sono diverse circostanze che possono portare ad un recesso unilaterale dal rapporto di lavoro da parte del datore. Si possono raggruppare in due grandi aree: quelle legate alla crisi dell’azienda e, quindi, a ragioni economiche e quelle che hanno a che fare con un comportamento del dipendente. Nel primo caso, si parla di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Nell’altro, invece, subentrano il giustificato motivo soggettivo e la giusta causa. Se per il recesso motivato da questioni inerenti all’attività produttiva nulla può essere imputato al dipendente, nelle altre ipotesi bisogna valutare tutti i motivi del licenziamento, cioè quando la condotta del lavoratore può indurre l’azienda a ritenere che non ci sono le condizioni per proseguire il rapporto nemmeno a breve termine.

Vediamo di seguito tutti i motivi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo e per giusta causa, distinguendo i comportamenti che rientrano nell’uno e nell’altra.

Cos’è il licenziamento per giustificato motivo soggettivo?
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo è, a tutti gli effetti, un licenziamento disciplinare causato da una violazione dei doveri contrattuali da parte del dipendente. Il datore, in sostanza, ritiene sanzionabile in questo modo una condotta del lavoratore non così grave da essere considerata giusta causa di licenziamento ma, comunque, punibile con l’allontanamento del dipendente dall’azienda. Non è necessario, infatti, che il comportamento del lavoratore sia riconosciuto sanzionabile dal codice disciplinare aziendale: basta che il datore di lavoro lo consideri deleterio per sé stesso o per l’azienda (ecco perché si dice «soggettivo»), come nel caso in cui si ritenga che il dipendente non produce abbastanza secondo gli standard richiesti.

Il lavoratore può contestare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo rivolgendosi al Tribunale del lavoro.

Le ragioni del licenziamento per giustificato motivo soggettivo
Possono portare ad un licenziamento per giustificato motivo soggettivo i seguenti comportamenti del dipendente:

  • il rifiuto di svolgere mansioni di livello inferiore, a parità di retribuzione, in alternativa al licenziamento;
  • l’assenza ingiustificata del lavoratore inidoneo ad una mansione che si rifiuta, dopo un periodo di aspettativa per motivi di salute, di presentarsi in azienda per eseguire altre mansioni provvisoriamente attribuite, adducendo di dover essere prima sottoposto a visita medica preventiva;
  • falsificazione della registrazione delle presenze (ad esempio, il responsabile di un negozio che indica come presente un lavoratore assente e gli fa recuperare ore di straordinario precedentemente rese e non registrate);
  • estrazione di una mailing list aziendale, cui hanno accesso tutti i dipendenti, e trasferimento degli indirizzi sul computer del sindacato al fine dell’invio di alcune e-mail;
  • mancata colposa custodia di beni patrimoniali dell’azienda;
  • incidente stradale nello svolgimento delle mansioni di autista;
  • inadempimento notevole, imputabile al lavoratore;
  • errori nello svolgimento dell’attività assegnata all’assunzione, frutto della mancata diligenza e impegno professionale e nonostante abbia ricevuto una formazione progressiva.

Cos’è il licenziamento per giusta causa?
Quando la condotta del dipendente è più grave rispetto ai casi appena elencati, il datore può essere legittimato ad intimare il licenziamento per giusta causa. Questo provvedimento scatta di fronte ad una situazione tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro nemmeno in modo temporaneo. Viene meno la fiducia del datore, insomma, ed è a quel punto che decide di interrompere immediatamente il rapporto.

Anche in questo caso, comunque, il dipendente ha la possibilità di contestare il licenziamento se non lo reputa legittimo.

I motivi del licenziamento per giusta causa
Possono motivare il licenziamento per giusta causa i seguenti comportamenti del dipendente:

  • opposizione alla richiesta di svolgere lavoro straordinario;
  • reazione sia fisica che verbale nei confronti del diretto responsabile;
  • mancata restituzione delle lettere di contestazione e permanenza presso i locali aziendali dopo il provvedimento di sospensione dal servizio;
  • ripetuto e ingiustificato rifiuto di recarsi in trasferta quando tale disponibilità costituisce elemento essenziale della prestazione lavorativa;
  • presenza al lavoro in diverse occasioni, nonostante la sospensione dal servizio e dalla retribuzione e il rifiuto di lasciare il posto di lavoro nonostante i ripetuti inviti ricevuti;
  • comportamento reiteratamente inadempiente, come ad esempio l’abbandono del posto di lavoro, l’uscita dal lavoro in anticipo, la mancata osservanza delle disposizioni datoriali e delle prerogative gerarchiche;
  • condotta minacciosa verso il responsabile amministrativo, anche se manifestata al di fuori dell’orario di lavoro ma all’interno dei locali aziendali ed in riferimento ad aspetti inerenti all’osservanza di disposizioni interne circa l’uso di beni aziendali;
  • diffamazione via e-mail, utilizzando gravi espressioni che travalicano il diritto di critica;
  • diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca su Facebook;
  • divulgazione di fatti non oggettivamente certi e comprovati, idonei a ledere sul piano morale l’immagine del datore di lavoro;
  • diverbio caratterizzato da ricorso alla violenza comportante un pregiudizio fisico, anche tentato, verso una persona o una cosa;
  • abbandono del posto di lavoro da cui deriva un pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza dei beni oppure da parte di un dipendente con mansioni di custodia o sorveglianza;
  • assenza ingiustificata alla visita fiscale in caso di malattia;
  • assenza ingiustificata dal lavoro;
  • svolgimento di attività remunerata per conto terzi durante l’orario di lavoro o durante la malattia se evidenzia una simulazione della malattia stessa;
  • rifiuto di riprendere il lavoro dopo la malattia;
  • consegna di un certificato medico falso;
  • falsificazione del cartellino o di altri documenti aziendali;
  • divulgazione di dati protetti;
  • furto di beni o di dati aziendali, non protetti da password, anche in assenza di divulgazione.

6 Settembre 2022