Il Decreto Dignità (D.L. 87/2018) ha esteso anche all’offerta conciliativa l’incremento del 50% delle tutele indennitarie crescenti nel caso di licenziamento illegittimo. In particolare, a decorrere dal 14 luglio 2018, sono aumentate da 4 a 6 le mensilità dell’indennità minima e da 24 a 36 quelle dell’indennità massima da corrispondere nel caso in cui il licenziamento di un lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti sia dichiarato illegittimo.
La legge di conversione del decreto (L. n. 96/2018) ha invece previsto, a decorrere dal 12 agosto 2018, l’aumento dell’indennità relativa all’offerta conciliativa in caso di declaratoria giudiziale di illegittimità di un licenziamento: in questo caso, la somma da offrire al lavoratore sale, da un minimo di 3 ad un massimo di 27 mensilità.
Procedura di conciliazione stragiudiziale
L’offerta di conciliazione in caso di licenziamento del lavoratore è una procedura contenuta che riguarda i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015. Tale offerta, introdotta dal Jobs Act con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, consiste quindi nella possibilità del datore di lavoro di offrire al lavoratore una somma che deve essere:
La somma, così determinata, non è assoggettata a contribuzione previdenziale ed è esente da IRPEF. Se il lavoratore accetta l’offerta, il rapporto di lavoro cessa definitivamente e rinuncia ad impugnare il licenziamento.
Il luogo preposto per presentare l’offerta è una delle sedi protette individuate dalla legge:
Una volta effettuata la proposta di conciliazione, il datore di lavoro deve procedere alla comunicazione di cessazione integrativa per via telematica, mediante il modello “Unilav_conciliazione”.