Il tirocinio extracurriculare si sostanzia in un periodo di formazione e orientamento direttamente nei luoghi di lavoro e di durata variabile; serve quindi ad ottenere un’esperienza concreta nel mondo del lavoro. In generale i tirocini rappresentano una forma di inserimento o reinserimento temporaneo nel mondo produttivo che non configura alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.
Esistono due categorie di tirocini:
Tirocinio extracurriculare: chi sono i soggetti coinvolti
A differenza di quanto avviene nel rapporto di lavoro subordinato in cui si stipula un contratto tra azienda e dipendente, nel caso del tirocinio post laurea o post diploma è necessaria la sottoscrizione di un progetto formativo individuale ed il coinvolgimento di tre soggetti:
Tirocinanti
I soggetti potenzialmente coinvolti come tirocinanti sono:
Soggetti promotori dei tirocini
Il soggetto promotore è colui che dà attuazione al tirocinio, definendone il progetto e monitorando la sua esecuzione.
Soggetti ospitanti
I soggetti ospitanti sono le realtà (aziendali e non) in cui viene realizzato il tirocinio.
A tutela della genuinità del rapporto, il quale non deve essere utilizzato per aggirare i paletti imposti dalla normativa rispetto all’assunzione di lavoratori subordinati, nonché a protezione del tirocinante, le strutture ospitanti devono possedere i seguenti requisiti (comunque integrabili dalle singole Regioni / Province autonome):
In merito ai licenziamenti, sono ostativi all’avvio di un tirocinio:
Al contrario sono esclusi dal divieto:
Numero massimo tirocinanti
A garanzia di una corretta e profittevole realizzazione del tirocinio, le singole Regioni e Province autonome individuano il numero massimo di tirocini attivabili contemporaneamente nella singola unità operativa, comunque non superiori a:
Sono comunque esclusi dai limiti numerici i tirocini attivati con soggetti disabili e svantaggiati.
Durata del tirocinio extra curricolare
I percorsi di tirocinio o stage extracurriculare devono rispettare una durata minima pari a 2 mesi (ridotti a 1 per i tirocini promossi dai servizi per l’impiego durante il periodo estivo) e non superiore (comprese proroghe e rinnovi) a:
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione a fronte degli eventi maternità, infortunio, chiusura aziendale per almeno 15 giorni solari o malattia lunga, intendendosi come tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.
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