Modifica all’art. 409 c.p.c. e affievolimento della presunzione di etero-organizzazione

L’art. 15 della legge n. 81/2017, rubricata “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, in vigore dal 14 giugno 2017, apporta un’importante modifica all’art. 409 c.p.c. numero 3) nella parte in cui definisce gli elementi costitutivi del rapporto di collaborazione. Per effetto della nuova disposizione viene aggiunto all’articolo citato il seguente periodo: “La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa” intervenendo in tal modo sulla concreta applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 1, del D. Lgs.  n. 81/2015. Si ricorda che detta norma prevede l’applicazione di una presunzione di subordinazione in tutti i casi in cui il committente eserciti un potere di organizzazione sull’attività del collaboratore perprestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

La novella normativa chiarisce che se il potere organizzativo viene disciplinato nel contratto di collaborazione stipulato tra le parti, non scatta la presunzione e pertanto non si applica l’equiparazione al lavoro subordinato. In altre parole, attraverso il coordinamento il lavoratore autonomo può essere integrato nella struttura del committente ma non può, in alcun modo, soggiacere all’etero-direzione o etero-organizzazione del committente, tuttavia la modifica all’art. 409 c.p.c. permette, attraverso una precisa regolamentazione contrattuale, l’inserimento degli orari e del luogo di prestazione. Il requisito della etero-organizzazione subisce pertanto un affievolimento qualora le parti, di comune accordo e nel pieno rispetto dell’autonomia del collaboratore, stabiliscano nel contratto le modalità di coordinamento.

Restano immutate le restanti regole applicabili ai rapporti di collaborazione, pertanto è confermata la disciplina generale che comporta la riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato in tutti i casi in cui il committente eserciti i poteri tipici del datore di lavoro (potere direttivo, disciplinare e organizzativo). Resta altresì confermata l’esclusione dalla presunzione di subordinazione e dalle conseguenze sanzionatorie ad essa correlate prevista dall’art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015.


28 Luglio 2017


Fonte : Leggi di Lavoro