Cassa integrazione, procedura concertata con il sindacato e categorie di lavoratori da preferire per il licenziamento o la cassa integrazione.
Quando il datore di lavoro deve procedere a un licenziamento collettivo del personale, con conseguente cassa integrazione, deve adottare delle procedure apposite indicate dalla legge, che richiedono la partecipazione attiva dei sindacati. Inoltre sono stabiliti anche dei criteri di scelta dei lavoratori da mettere “a riposo” con preferenza sugli altri: criteri che vanno rispettati a pena di nullità del licenziamento medesimo.
Quando si può ricorrere a un licenziamento collettivo?
Le cause che giustificano il ricorso ai licenziamenti collettivi sono:
– la riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro;
– la cessazione dell’attività.
Si ha licenziamento collettivo quando il datore di lavoro effettua, nell’arco di 120 giorni, almeno cinque licenziamenti nell’unità produttiva oppure in più unità produttive nell’ambito della stessa provincia.
Come si concretizza la procedura?
Il datore di lavoro comunica alle RSA e alle associazioni di categoria la propria intenzione di effettuare un licenziamento collettivo. A questo punto le RSA e le associazioni possono richiedere un esame congiunto della situazione con il datore di lavoro, al fine di trovare un accordo che preveda soluzioni alternative.
Terminata tale fase, il datore comunica alla competente struttura provinciale delegata dalla Regione (e alla Direzione del lavoro competente) l’esito dell’esame sindacale e i motivi dell’eventuale mancato accordo.
Criteri di scelta nel licenziamento
I criteri da adottare nella scelta dei lavoratori da licenziare si differenziano a seconda che sia stato raggiunto o meno un accordo sindacale.
Se c’è accordo sindacale
In tal caso, valgono i criteri concordati con i sindacati sulla base delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative. L’accordo può prevedere criteri di scelta astratti o indicare concretamente i singoli lavoratori da licenziare [1].
Per esempio, nell’accordo si potrebbero privilegiare solo le esigenze tecnico-produttive aziendali correlate al possesso, da parte del personale, dei requisiti per fruire del trattamento pensionistico nel corso o al termine della riduzione del personale.
L’azienda res