Aumenta nel 2018 la soglia massima della Naspi e cambiano i limiti utili al calcolo dell’indennità. Aumenta a 1.314,30 euro l’importo massimo della Naspi, l’indennità di disoccupazione destinata alla generalità dei dipendenti, e sale a 1.208,15 euro la soglia utile al calcolo: lo ha reso noto l’Inps, con una nuova circolare [1]. Aumentano anche le soglie utili per il calcolo della Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati, che sono le stesse previste per la Naspi. Ma vediamo nel dettaglio che cosa cambiano, nel calcolo della disoccupazione Naspi, i nuovi importi 2018.
Calcolo disoccupazione Naspi 2018
Per capire come determinare gli importi 2018 della disoccupazione Naspi bisogna innanzitutto comprendere come funziona il calcolo della misura mensile della Naspi: i passaggi utili a determinare l’indennità sono illustrati in un’importante circolare dell’Inps [2].
In particolare, per calcolare l’ammontare dell’indennità bisogna:
Se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.208,15 euro, l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra l’imponibile e i 1.208,15 euro. La Naspi non può mai superare, comunque, 1.314,30 euro mensili.
L’indennità diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Calcolo disoccupazione Naspi lavoratori part time
Per i lavoratori che hanno avuto un contratto di lavoro a tempo parziale il calcolo della Naspi è lo stesso appena illustrato: come base, deve essere sempre considerata la retribuzione utile degli ultimi 4 anni (nei quali risulteranno periodi a retribuzione ridotta, a causa del part-time) e va sempre tenuto conto della percentuale del 75% dell’imponibile medio mensile.
In buona sostanza, se per un lavoratore part time risulta un imponibile medio mensile, con riferimento agli ultimi 4 anni, pari a mille euro, la Naspi sarà pari a 750 euro mensili, che spetteranno in base alla durata calcolata. Se in base alla durata calcolata risultano, oltre ai mesi interi, frazioni di mese, l’importo mensile spettante va diviso per 30 e moltiplicato per il numero di giornate della frazione di mese: ad esempio, se spettano 45 giorni di Naspi, si avrà diritto a 750 euro per 30 giorni + 375 euro per gli ulteriori 15 giorni.
Calcolo durata Naspi 2018
Per quanto riguarda il calcolo della durata della Naspi, nel 2018 questa non varia: il beneficiario riceve difatti l’indennità per un numero di settimane pari alla metà di quelle coperte da contributi negli ultimi 4 anni.
In particolare, per quanto riguarda il calcolo delle settimane di contributi nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.
Questa disposizione è piuttosto discussa in quanto discrimina, di fatto, i lavoratori a tempo parziale con stipendi non elevati: per il calcolo dell’ammontare della Naspi, difatti, l’imponibile va diviso per tutte le settimane di contribuzione, comprese quelle al di sotto del minimale; per determinare la durata, invece, queste settimane non contano.
Ad ogni modo, la disposizione non si applica ai lavoratori domestici, agli operai agricoli e agli apprendisti.
Ai fini del diritto alla Naspi, contano anche le settimane di contributi dovute ma non versate dal datore di lavoro, in base al principio dell’automaticità delle prestazioni [3].
Ai fini del perfezionamento del requisito richiesto di 13 settimane minime di contributi nei 4 anni, si considerano utili:
Sono invece considerati neutri (cioè devono essere “saltati” e si devono cercare ulteriori periodi a ritroso ai fini del quadriennio di osservazione) i seguenti periodi:
Per determinare la durata della Naspi, bisogna poi sottrarre le settimane che hanno dato luogo, negli ultimi quattro anni, ad una prestazione di disoccupazione (Naspi, Aspi, Mini Aspi, Dso, etc.). Secondo la normativa [4], infatti, ai fini del calcolo della durata della Naspi non è possibile utilizzare le settimane che abbiano già dato luogo ad una prestazione di disoccupazione, con la conseguenza che queste settimane vanno sottratte riducendo la durata massima potenziale del nuovo ammortizzatore.
note
[1] Inps Circ. n. 19/2018.
[2] Inps Circ. n. 94/2015.
[3] Art.2116 Cod. Civ.
[4] D.lgs. 22/2015.