Assunzioni agevolate di under 36: operativo lo sgravio contributivo

8 Ottobre, 2021   |  

Sgravio giovani 2021-2022: modalità di fruizione e recupero arretrati

Dopo il via libera della Commissione UE, l’INPS ha sbloccato l’operatività dell’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 36 e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021. l’Istituto, infatti, ha rilasciato con apposito messaggio le istruzioni operative per fruizione dell’agevolazione. Si ricorda che l’INPS è già intervenuta , con la circolare n. 56/2021 a fornire le prime indicazioni sulla fruizione del beneficio da parte dei datori di lavoro privati, anche non imprenditori.

Con il messaggio n. 3389 del 2021, l’Istituto ha infatti fornito indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali, spiegando ai datori di lavoro come procedere alla restituzione delle agevolazioni contributive eventualmente già godute, ma non cumulabili con lo sgravio contributivo per le assunzioni di under 36.

Il documento dell’INPS conferma che la Commissione europea, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni (cd. Temporary Framework), per cui è possibile procedere all’utilizzo dell’esonero ma anche al recupero degli arretrati.
Il messaggio INPS fornisce indicazioni anche sulle modalità di restituzione delle agevolazioni eventualmente già godute dai datori di lavoro nelle more della concessione dell’autorizzazione della Commissione europea, non cumulabili con l’esonero in parola.

Si riepilogano le principali condizioni per poter usufruire dell’agevolazione.

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, di lavoro intermittente e i contratti di lavoro domestico.

Il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Misura e durata del beneficio

L’esonero contributivo è previsto nella misura del 100% per le nuove assunzioni di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età effettuate nel biennio 2021-2022 e per la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

La decontribuzione totale è prevista nel limite di 6.000 euro annui e per un periodo massimo di 36 mesi, che sale a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale, riferita al periodo di paga mensile, è pertanto pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Se il lavoratore, per il quale è stata già fruita l’agevolazione, viene riassunto, per il nuovo rapporto si può fruire della medesima misura per i mesi residui spettanti e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione (c.d. portabilità del beneficio).

Limiti di fruizione

L’esonero contributivo per le nuove assunzioni spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti, né procedano nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.



Fonte : Studio Balillo