L’assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti, subordinati o parasubordinati e ai pensionati da lavoro dipendente. Costituiscono requisiti di base per la spettanza:
l’effettiva esistenza di un nucleo familiare costituito da almeno due soggetti (a tal proposito va ricordato che sono equiparati ai coniugi anche ai soggetti uniti civilmente, ma non i conviventi);
l’aver percepito, nell’anno precedente, un reddito complessivo costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente o pensione.
Determinazione del reddito di riferimento – Il reddito del nucleo familiare, utile alla determinazione dell’assegno spettante da luglio 2018 a giugno 2019, è composto da:
Non sono rilevanti ai fini del calcolo ANF:
Determinazione importo da corrispondere – Prima di procedere all’elaborazione delle retribuzioni del mese di luglio, il datore di lavoro deve ricalcolare l’importo dell’assegno da erogare, sulla base del modulo di richiesta INPS (ANF/DIP SR 16) presentato dal lavoratore.
L’assegno matura in misura intera:
N.B. Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.
È ammessa l’inclusione, ai fini della determinazione dell’assegno, dei figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti unicamente nei casi in cui nel nucleo siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni, a prescindere dalla loro posizione lavorativa o di studio.
Estensione del diritto alle unioni civili – A partire dallo scorso anno, il diritto di includere il partner nel nucleo familiare ai fini della percezione dell’ANF, è stato esteso ai soggetti uniti civilmente. Possono legarsi in unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso.
Restano esclusi da tale diritto:
L’unione civile è certificata da un attestato, che riporta: la sua costituzione, i dati anagrafici dei partner, il regime patrimoniale, la residenza, dati anagrafici e residenza dei testimoni. A questi soggetti viene esteso.
In caso di figli nati da una delle due parti prima dell’unione, ai figli viene garantito il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi.
Qualora invece i genitori siano entrambi privi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto, lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva, garantisce il diritto all’ANF/AF per i figli dell’altra parte dell’unione civile.
In caso di figli nati da una delle due parti nati dopo l’unione, l’assegno potrà essere erogato dall’INPS allorché il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile.
Cittadini stranieri che lavorano in Italia – Il lavoratore subordinato soggetto alla legislazione di un paese UE che lavora o gode di pensione in Italia, ha diritto alle prestazioni in relazione ai propri familiari, secondo le regole che seguono:
Lavoratori italiani all’estero – L’individuazione del paese responsabile delle prestazioni previdenziali a favore di chi lavora all’estero va effettuata sulla base dello status del lavoratore e del luogo di residenza di quest’ultimo. In generale:
Nel caso di un lavoratore che percepisca due tipologie di reddito da due Stati distinti ovvero di due coniugi che si trovino a prestare attività lavorativa in due paesi diversi, il diritto alla prestazione va valutato sulla base delle cosiddette “regole di priorità”, partendo comunque dal presupposto che, in caso di discipline diverse, il lavoratore ha sempre diritto a ricevere il massimo delle prestazioni previste dai due paesi. Il paese “secondario” sarà tenuto dunque al pagamento di un’integrazione equivalente alla differenza tra le due prestazioni.