La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) prevede, per determinate aziende, il versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS, trasformando il criterio di accesso da statico a pienamente dinamico. Come e a chi si applica il nuovo obbligo? Con effetto dai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026 vengono considerati obbligati generalmente i datori che abbiano raggiunto o raggiungeranno la soglia dimensionale negli anni successivi a quello di inizio dell’attività pari ad oltre 50 dipendenti. Per il solo biennio 2026/2027, la soglia dimensionale viene stabilita in 60 dipendenti e dal 2032 in 40 dipendenti. Una novità che ridefinisce i controlli mensili e le modalità di calcolo della forza lavoro.
Il comma 203 della legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) introduce l’obbligatorietà, a decorrere dai periodi di paga dal 1° gennaio 2026, del versamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando (non di quanto già accantonato, chiaramente) al Fondo di tesoreria INPS istituto con legge n. 296/2006.
Si passa dunque da un metodo di adesione al Fondo di tipo tendenzialmente “storico” (aziende che alla data del 31 dicembre 2006 potevano annoverare oltre 50 dipendenti) ad un metodo “dinamico” o mobile, che impone una valutazione mensile della media dei 12 mesi dell’anno solare precedente.
Vediamo dunque la norma, cercando di anticipare quali saranno le interpretazioni dell’INPS sul punto.
La previsione del comma n. 203 della legge di Bilancio 2026
Il disposto normativo in parola merita una trascrizione letterale:
“All’articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono altresì tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato».
Viene dunque previsto che, con effetto dai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, vengano considerati obbligati al versamento al fondo di tesoreria INPS:
– generalmente i datori che abbiano raggiunto o raggiungeranno la soglia dimensionale negli anni successivi a quello di inizio dell’attività pari ad oltre 50 dipendenti, “prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato”;
– per il solo biennio 2026/2027, tale soglia dimensionale viene stabilita in 60 dipendenti;
– e dal 2032, in 40 dipendenti.
Come già anticipato, si tratta di un cambiamento radicale rispetto al previgente sistema di identificazione del “tetto soglia”, composto principalmente da:
– un metodo storico. Basti vedere le previsioni dell’art. 1 comma 6 del D.M. 30 gennaio 2007 laddove si assumeva, per i datori di lavoro già in attività al 31 dicembre 2006, il limite dimensionale di cinquanta ed oltre dipendenti da calcolarsi prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006.
– un metodo storico/dinamico. Per i datori di lavoro che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2006, si assumeva la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività. Solamente se al termine del primo anno di attività non risultava essere raggiunta la soglia dimensionale l’obbligo non si configurava con effetto anche sui periodi successivi (indipendentemente dall’andamento del numero di lavoratori occupati).
Il calcolo dei 60 dipendenti
Oggi passiamo ad un metodo dinamico.
Secondo il comma n. 203 il datore di lavoro, a decorrere dal periodo paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, dovrà:
– prendere a riferimento “la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato” (quindi, a gennaio 2026, gennaio 2025 – dicembre 2025),
– per capire se cominciare a versare il trattamento di fine rapporto al Fondo tesoreria.
Questa previsione normativa, per quanto siamo in attesa delle istruzioni INPS (ad oggi appare non possibile procedere al versamento del trattamento di fine rapporto al Fondo in parola in assenza delle autorizzazioni dell’ente), reca con sé dei corollari di non poco conto:
1) per prima cosa, la media dei lavoratori dovrà presumibilmente considerare le medesime regole di cui alla norma del 2006.
In tal senso, appare opportuno richiamare i contenuti della circolare n. 70/2007 dell’INPS che, sul punto, aveva precisato come “Pertanto ogni lavoratore, qualunque siano le particolarità che caratterizzano il suo contratto di lavoro subordinato (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento o reinserimento, intermittente, formazione e lavoro, somministrazione, domicilio, ecc.) vale come una unità ai fini del calcolo del predetto limite dimensionale”.
Fanno eccezione i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, che sono computati in base alle previsioni dell’art. 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.”
2) in secondo luogo, il riferimento all’anno solare non può passare inosservato.
La norma, nei fatti, chiede una verifica “dinamica” del requisito dei 60 dipendenti ogni periodo paga, andando a verificare nei 365 giorni precedenti quale media occupazionale possa annoverare l’azienda.
Giova ricordare come la circolare n. 2 del 2001 del Ministero del Lavoro abbia chiarito (semmai ve ne fosse bisogno) come:
– per “anno civile” debba intendersi il periodo di 365 giorni compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
– per “anno solare” si intenda, invece, il periodo di 365 giorni che decorre da un qualsiasi giorno dell’anno e termina il corrispondente giorno dell’anno successivo.
Non diamo per scontata tale distinzione considerato che l’INPS in alcuni momenti ci ha stupito assumendo l’anno solare quale periodo decorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre (vedasi la malattia, per esempio).
In tutto questo non dimentichiamoci che stiamo comunque parlando del Fondo di tesoreria, con regole annesse. Quindi è presumibile suppore che:
– una volta raggiunta la soglia dimensionale dei 60 o 50 dipendenti, anche per un solo periodo paga, il trattamento di fine rapporto venga ancorato perpetuamente al Fondo INPS, non potendo uscire da tale prerogativa;
– le riduzioni contributive riferite al versamento del Fondo stesso saranno conferite anche ai nuovi datori di lavoro (0,20% + 0,28%).
Dario Ceccato
22 Gennaio 2026
Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro