Con l’arrivo del grande caldo, si susseguono alcune ordinanze dei Presidenti delle Regioni con le quali si sospendono, a vario titolo, le attività lavorative nei giorni di caldo estremo per l’anno 2025. Questi atti disciplinano le regole, la durata, le attività coinvolte ed i soggetti protetti. Per i datori di lavoro sorge, dunque, il problema di come determinare e valutare la sospensione dell’attività. Cosa deve fare il datore di lavoro e/o il RSPP?
Da qualche anno, nell’ambito dell’emergenza climatica caratterizzata da fenomeni meteorologici estremi, si inseriscono all’inizio delle estati le Ordinanze dei Presidenti delle Regioni (alcune volte seguite o anticipate da ordinanze dei Sindaci) che prevedono la sospensione dell’attività lavorativa nei casi di fenomeni climatici termici di temperature elevate.
Di seguito, alcune delle ordinanze già emesse:
– Regione Lazio: Ordinanza n. Z00001 del 30 maggio 2025;
– Regione Calabria: Ordinanza n. 1 del 10 giugno 2025;
– Regione Puglia: Ordinanza n. 350 del 18 giugno 2025;
– Regione Campania: Ordinanza n. 1 del 18 giugno 2025;
– Regione Toscana: Ordinanza n. 2 del 25 giugno 2025;
– Regione Sicilia: Ordinanza n. 1 del 26 giugno 2025;
– Regione Liguria: Ordinanza n. 1 del 26 giugno 2025.
Altre regioni sono al lavoro per emettere una loro propria ordinanza nei prossimi giorni.
Quest’anno alle ordinanze si è aggiunto il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 19 giugno 2025 che ha dettato le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” e il Protocollo sulle emergenze climatiche firmato il 2 luglio 2025 dal Ministero del Lavoro e dalle Politiche Sociali.
La sospensione riguarda le attività svolte nei settori indicati nelle stesse ordinanze, generalmente settore edile e settore agricolo, ove l’esposizione al sole diretto può provocare effetti negativi sullo stato di salute dei lavoratori.
La sospensione riguarda fasce temporali che racchiudono le ore più calde della giornata, generalmente dalle ore 12:30 alle ore 16.
Le ordinanze generalmente hanno un arco temporale di applicazione dalla data di emanazione fino 31 agosto 2025.
Di seguito si esamina il contenuto delle ordinanze che ricalcano tutte lo stesso tema: la sospensione dell’attività lavorativa, i loro suoi precetti, le connessioni con la normativa nazionale (in primis il D.Lgs n. 81/2008) e le istruzioni dell’INPS per erogare somme di denaro ad integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi.
Elementi in comune alle Ordinanze
Elemento caratterizzante dell’ordinanza è, come detto, l’ambito temporale di validità, le attività soggette a restrizioni e le fasce orarie giornaliere di sospensione.
Elemento imprescindibile, invece, è la temperatura meteorologica e la sua misurazione.
Per avere dati certi le Regioni si affidano ai rilievi e alle previsioni sulle temperature valorizzati su una piattaforma on line: www.worklimate.it.
Purtroppo, sul sito stesso, leggendo un documento di approfondimento si legge: “Va comunque ricordato che le previsioni meteorologiche (a maggior ragione quelle automatiche da modelli meteorologici) sono sempre affette, per loro natura, da una intrinseca incertezza e possono risultare significativamente differenti dalle reali condizioni osservate; pertanto le informazioni da essi derivate sono da intendersi solo come uno strumento di supporto all’attuazione di misure di prevenzione e sicurezza nelle diverse realtà operative, da prevedere in sede di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, che non può prescindere dall’osservazione diretta sul luogo di lavoro”, deducendo da ciò che i parametri imposti dall’ordinanza – la cui inosservanza, ricordiamo, ha conseguenze penali – siano soggetti a variabilità.
Come si innestano le ordinanze nel
D.Lgs n. 81/2008
Correttamente, gli atti amministrativi emessi (le Ordinanze) citano nei “visto” e nei “considerato” il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Infatti, la protezione della salute dei lavoratori in tali contesti è già prevista dal D.Lgs n. 81/2008 dove all’art. 15 (in maniera generica), all’art. 28 (oggetto valutazione dei rischi), all’art. 41 (coinvolgimento del medico competente), all’art. 180 (agenti fisici) e all’art. 181 (DVR) sono regolati gli obblighi degli attori della tutela della salute dei lavoratori.
E’ il datore di lavoro che in collaborazione col RSPP (nelle piccole realtà aziendali il ruolo di RSPP è svolto quasi sempre dallo stesso datore di lavoro o dal rappresentante legale nel caso di società) decide di volta in volta quali siano le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa in un contesto di temperature esterne elevate e quali siano gli “accorgimenti” da adottare per ridurre o evitare rischi per la salute dei lavoratori.
Cosa aggiungono le Ordinanze dei Presidenti di Regione?
Aggiungono una metodologia e dei parametri di riferimento, ma soprattutto, aggiungono una ulteriore sanzione di natura penale nel caso di inosservanza dei precetti delle ordinanze stesse.
E’ sempre il RSPP, in collaborazione col medico competente e coerentemente con quanto indicato nel DVR (Documento di Valutazione del Rischio) a decidere la sospensione dell’attività per evitare rischi alla salute del lavoratore. Tale sospensione potrà essere anticipata, se le condizioni lo impongano, rispetto alle fasce orarie previste dalle ordinanze presidenziali o sindacali.
Veniamo ai contenuti delle ordinanze, alle quali si rimanda per una puntuale applicazione dei precetti e indicazioni ivi contenuti.
Soggetti interessati
I lavoratori oggetto di tutela contro il rischio “calore” sono tutti quelli esposti al sole con attività fisica intensa, con una particolare attenzione a soggetti “vulnerabili” quali lavoratori anziani, donne in stato di gravidanza, lavoratori con patologie croniche o sottoposti a trattamenti farmacologici che aumentino il rischio di stress termico, ecc.
Contenuto delle Ordinanze
Il Campo di applicazione, generalmente, è il seguente:
– attività agricola, florovivaistica e forestale svolta all’aperto e in serra;
– attività svolta all’aperto nelle cave e nei cantieri edili, compresi cantieri mobili e cantieri stradali;
– in tutte quelle attività al chiuso dove non è possibile adottare misure di ventilazione forzata per ridurre la temperatura;
– tutte attività a rischio “Alto”.
Quanto alle fasce orarie giornaliere di divieto si va dalle ore 12:30 alle 16:00
La fonte di acquisizione dei dati di rischi alto, come accennato, è il sito internet www.worklimate.it con riferimento ai lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa.
Cosa deve fare il datore di lavoro/RSSP?
Il datore di lavoro, che ha alle dipendenze lavoratori oggetto di tutela secondo quanto detto sopra, deve procedere con le seguenti modalità:
– coordinarsi col RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e col medico competente riguardo le misure da adottare in caso di esposizione del lavoratore a temperature severe, misure che dovrebbero già essere indicate nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
– nei giorni di valenza dell’ordinanza consultare il giorno prima il sito www.worklimate.it e valutare le previsioni sul territorio dove si svolgerà l’attività lavorativa. E’ possibile ricercare con dettaglio il territorio comunale;
– all’esito della ricerca, se per il giorno successivo è previsto rischio “alto” deve disporre la sospensione dell’attività lavorativa dalle 12:30 alle 16:00. Tale disposizione/ordine di servizio va elaborata e sottoscritta dal RSPP e va comunicata ai lavoratori e della stessa deve essere informato il R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
Aspetti retributivi
Per il periodo di sospensione al lavoratore spetta un’integrazione economica erogata dall’INPS o dal F.I.S. o dai Fondi di solidarietà bilaterali a ciò deputati nei casi previsti.
L’INPS ha fornito istruzioni riguardo le procedure di erogazione e recupero importi anticipati dal datore di lavoro nei messaggi n. 2735 e n. 2736 del 26 luglio 2024 dal messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025.
Massimo Martinese
Commissione Studio Lavoro – ODCEC Brindisi
11 Luglio 2025
Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro