Patente a crediti: quali decurtazioni in caso di lavoro nero?

Con la nota n. 609 del 2026 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro Direzione Centrale di Vigilanza è intervenuto fornendo istruzioni operative sulle modalità con le quali verranno effettuate le decurtazioni sulla patente a crediti per le violazioni in materia di lavoro sommerso commesse dal 1° gennaio 2026. Vengono anche individuate le diverse ipotesi in cui è necessario comunicare al datore di lavoro le decurtazioni ed i soggetti predisposti.
La legge n. 198 del 2025 di conversione del D.L. n. 159 del 2025 ha introdotto rilevanti novità sulla patente a crediti prevista dall’art 27 del D.Lgs. n. 81/2008.
Le modifiche attuate hanno riguardato le violazioni amministrative di cui all’allegato I-bis, numeri 21 e 24 del D.Lgs. n. 81/2008 relative al lavoro sommerso. In particolare, si stabilisce che dal 1° gennaio 2026, non sarà più necessario, per la decurtazione dei crediti, attendere l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione, ritenendo sufficiente, la notifica del verbale unico di accertamento adottato dagli organi di vigilanza.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro Direzione Centrale di Vigilanza è intervenuto con la nota n. 609 del 22 gennaio 2026 fornendo istruzioni operative sulle modalità con le quali verranno effettuate le decurtazioni sulla patente a crediti.

Come avviene la decurtazione sulla patente a crediti in caso di lavoro sommerso?

Il nuovo comma 7 bis dell’art 27 del D.Lgs. n. 81/2008 introdotto dall’art 3 comma 4, lettera a) n. 1), D.L. n. 159 del 2025 ha previsto che per la decurtazione dei crediti relativamente alle “fattispecie di violazioni di cui all’allegato I- bis, numeri 21 e 24” sarà sufficiente la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione a prescindere dal fatto che vengano effettuati gli adempimenti stabiliti con la diffida di cui all’art 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
Non sarà dunque più necessario attendere l’ordinanza ingiunzione poiché, i verbali ispettivi, rappresenteranno ai soli fini della decurtazione dei crediti “accertamenti definitivi”.
Come noto, i verbali ispettivi nell’ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio vengono considerati un atto procedimentale intermedio e non definitivo, e comunque inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene chiaramente condizionata soltanto quando l’amministrazione determina l’entità delle sanzioni con l’ordinanza ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981, considerando il procedimento concluso.
L’art 27 comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che le sentenze passate in giudicato e le ordinanze- ingiunzione di cui all’art 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, divenute definitive sono ritenuti provvedimenti definitivi.
Pertanto, per le violazioni di carattere penale presenti nell’allegato citato le decurtazioni avverranno “in ragione dei provvedimenti di cui all’art 27 comma 7, del D.Lgs n. 81/2008, ossia in presenza delle sentenze passate in giudicato”.
Laddove le sanzioni amministrative riguardino le violazioni in materia di lavoro sommerso, la nota n. 609 INL del 22 gennaio 2026, precisa che i verbali unici di accertamento rappresentano accertamenti definitivi ma ai soli fini della decurtazione dei crediti.
Difatti nel caso in cui sopravvengano circostanze che condizionino in qualche modo l’efficacia degli stessi, come l’ordinanza di archiviazione, ovvero annullamento dell’ordinanza ingiunzione da parte dell’Autorità Giudiziaria, i crediti decurtati verranno riassegnati.
La decurtazione dei crediti, sulla base delle modifiche attuate con l’art 3 comma 5 del decreto-legge saranno operative solamente per gli illeciti che sono stati commessi a far data dal 1° gennaio 2026.
Per le violazioni commesse prima di tale data, precisa la nota, continueranno ad applicarsi le decurtazioni previste dalla precedente formulazione del numero 21- 22-23 dell’Allegato 1 -bis del 
D.Lgs. n. 81/2008.
Ne deriva che per gli illeciti amministrativi commessi dal 1° ottobre 2024 (data di introduzione della patente a crediti) al 31 dicembre 2025 la decurtazione dei crediti potrà avvenire soltanto a seguito di un’ordinanza ingiunzione secondo la disciplina precedente a quella introdotta dal decreto-legge n. 159 del 2025, rispetto anche alle ipotesi 22 e 23 dell’Allegato I bis.

Modifiche all’Allegato I bis D.Lgs. n. 81/2008

Il D.L. n. 159 convertito con la legge n. 198 del 2025 ha modificato l’Allegato I Bis che disciplina le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27 del D.Lgs. n. 81/2008.
La modifica ha comportato l’accorpamento delle violazioni previste ai punti da 21 a 23 che stabilivano una decurtazione parametrata al numero di giornate di lavoro nero ovvero:
– nell’ipotesi 22 si considerava la condotta sanzionata per lavoro nero da 31 a 60 giornate con decurtazione di 2 crediti;
– nell’ipotesi 23 si considerava la condotta sanzionata per lavoro nero oltre le 60 giornate con decurtazione di 3 crediti.
Con la riforma attuata, è stata prevista un’unica ipotesi quella del punto 21 (assorbendo dunque i numeri 22 e 23) con cui viene sanzionata la condotta di cui all’art. 3 comma 3 del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 ss.mm.ii, prevedendo la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore, per la quale viene applicata la maxisanzione per lavoro sommerso indipendentemente dal numero di giornate di lavoro “nero”.
A titolo meramente esemplificativo, laddove venga accertato l’irregolare impiego di più lavoratori, a prescindere dal numero di giornate di lavoro “in nero”, la decurtazione totale sarà pari a 5 crediti (previsto dal punto 21 dell’Allegato I bis) moltiplicato per il numero dei lavoratori, applicando se accertato, altresì l’aggravante prevista dal numero 24 (decurtazione di 1 credito).
Tale ultima ipotesi prevede l’applicazione delle sanzioni peraltro aumentate del 30 per cento (a decorrere dal 2 marzo 2024, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii) in caso:
– di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell’rticolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
– di minori in età non lavorativa;
– di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,
– ovvero di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

Istruzioni operative dettate dall’INL

La nota n. 609 del 22 gennaio 2026 della DC Vigilanza ha dato istruzioni operative al personale individuando le diverse ipotesi in cui è necessario comunicare al datore di lavoro le decurtazioni:
– per il verbale unico di accertamento e notificazione di illeciti in materia di lavoro sommerso il personale ispettivo nella motivazione dovrà informare il trasgressore che verranno compiute le decurtazioni di crediti alla patente ai sensi dell’art 27 del d.lgs. n. 81/2008 (5 crediti per ciascun lavoratore interessato e laddove accertate altresì le violazioni di cui all’art 3, comma 3-quater, 1 credito per ciascun lavoratore);
– per il verbale di ispezione e prescrizione in relazione alle violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.Lgs n. 81/2008, il personale ispettivo informerà, il contravventore e il pubblico ministero ai sensi e per gli effetti di cui all’art 21, comma 3 del D.Lgs n. 758/1994, che in caso di inottemperanza alla prescrizione, l’eventuale conseguente provvedimento definitivo adottato dall’Autorità Giudiziaria potrà implicare la decurtazione dei crediti alla patente di cui all’art 27 del del D.Lgs n. 81/2008.
– per l’ordinanza ingiunzione divenuta definitiva: anche il tal caso dovranno essere indicate le conseguenti decurtazioni di crediti alla patente di cui all’art 27 del D.Lgs. n. 81/2008 avendo cura, il personale ispettivo, di mettere in risalto nella redazione del rapporto ex art 17 della legge n. 689/1981 le contestazioni di illeciti ai quali consegua la decurtazione stante l’ordinanza ingiunzione divenuta definitiva. Ciò in considerazione del fatto che nel verbale potranno essere contestate anche violazioni commesse antecedenti al 1° gennaio 2026.
Si evidenzia che la decurtazione dei crediti, verrà svolta da referenti PAC, all’uopo individuati, che provvederanno a sottrarre i crediti in caso di verbali e ordinanze ingiunzioni adottati non solo dall’Ispettorato ma altresì da altri organi di vigilanza o in virtù di sentenze definitive.
Maria Angelica Saponara

11 Febbraio 2026


Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro