Le modifiche introdotte dal decreto Sicurezza (D.L. n. 159/2025) e i chiarimenti operativi dell’INL, resi con la nota n. 609/2026, segnano un cambio di passo significativo nella funzione della patente a crediti, che si conferma non più come mero adempimento burocratico, ma come strumento strategico di qualificazione delle imprese e di governance della legalità nei cantieri. Soprattutto, l’applicazione immediata della decurtazione dei punti, già con la notifica del verbale, consente alla patente a crediti di acquisire una maggiore rapidità ed efficacia. Novità che producono, tuttavia, anche elementi di potenziale criticità per imprese e committenti. Quali? E’ uno dei temi del 15° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, che si svolge a Modena il 25 febbraio 2026.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 della Legge n. 198 del 29 dicembre 2025, è stato convertito in Legge, con modificazioni, il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Questa norma introduce, fra l’altro, rilevanti novità al sistema di qualificazione delle imprese che operano nel settore edile rappresentato dalla c.d. Patente a Crediti (PAC). Su queste novità è recentemente intervenuto l’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) che, per mezzo della nota n. 609 del 22 gennaio 2026, ha fornito al personale ispettivo le prime indicazioni operative.
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Patente a crediti: sistema di qualificazione
A decorrere dal 1° ottobre 2024, in attuazione del novellato art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Art. 27 del TUSL interamente modificato dai commi 19 e 20 dell’art. 29 del D.L. 2 marzo 2024 n. 19 – “Decreto PNRR” -, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56.), le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono obbligati a dotarsi della patente a crediti. Tale strumento di qualificazione consente, ai committenti del settore, di selezionare esclusivamente operatori economici qualificati, in possesso dei requisiti richiesti per operare nei cantieri, garantendo così un maggior rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In base alla definizione dell’art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, per cantieri temporanei o mobili devono intendersi quei luoghi ove si eseguono lavori di edilizia o di ingegneria civile compresi nell’Allegato X del medesimo TUSL. L’obbligo riguarda tutte le imprese e i lavoratori autonomi che svolgano attività materiale, a qualsiasi titolo, nei suddetti cantieri, indipendentemente dal fatto che siano qualificate come imprese edili.
Sono esclusi dall’obbligo del possesso della PAC:
– i soggetti che effettuano esclusivamente forniture di beni materiali (quali sanitari, pavimentazioni e piastrelle, calcestruzzo preconfezionato) o prestazioni esclusivamente intellettuali (professionisti quali ingegneri, architetti, geometri, ecc.);
– le imprese in possesso di qualificazione SOA ai sensi del Codice dei contratti pubblici, che risultino inserite in classifica pari o superiore alla terza. Qualora l’impresa sia invece in possesso di una qualificazione SOA inferiore alla classe terza, essa dovrà ordinariamente procedere alla richiesta della patente a crediti.
Al fine di chiarire l’ambito applicativo della patente a crediti, l’INL ha predisposto sul proprio portale un’apposita sezione contenente le FAQ sulla patente a crediti.
Requisiti per il rilascio della patente
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione, cfr. INL Circ. n. 4/2024);
c) possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
d) possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della Certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.
Attribuzione dei crediti aggiuntivi
La patente è rilasciata con un punteggio iniziale pari a trenta crediti. In assenza di decurtazioni conseguenti all’accertamento di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è previsto un meccanismo premiale di incremento automatico del punteggio: viene infatti attribuito un credito aggiuntivo per ciascun biennio successivo alla data di rilascio, fino a un massimo di venti crediti complessivi.
Tale beneficio subisce una sospensione qualora siano contestate una o più delle violazioni indicate nell’Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008. La sospensione permane sino alla definizione del relativo procedimento, salvi i casi in cui, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, l’impresa consegua l’asseverazione del Modello di organizzazione e gestione (MOG) da parte di un Organismo paritetico iscritto nel Repertorio nazionale di cui all’art. 51 del medesimo decreto legislativo.
Inoltre, in presenza di contestazioni relative a violazioni ricomprese nel citato Allegato I-bis, l’attribuzione dei crediti premiali è esclusa per un periodo di tre anni, decorrente dalla definitività del provvedimento sanzionatorio. Quest’ultima si intende perfezionata con il passaggio in giudicato della sentenza ovvero con la definitività dell’ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981.
Il punteggio complessivo conseguibile sulla patente può raggiungere un massimo di cento crediti, comprensivi sia del punteggio iniziale sia degli incrementi periodici.
A decorrere dal 10 luglio 2025, con l’integrazione delle funzionalità della piattaforma informatica, è disponibile la visualizzazione degli eventuali crediti aggiuntivi automaticamente computati in ragione della sussistenza degli ulteriori requisiti individuati nella «Tabella di assegnazione crediti aggiuntivi» allegata al D.M. n. 132/2024.
Dalla medesima data, gli operatori economici interessati possono formulare, allegando in via telematica la relativa documentazione, apposita istanza volta all’attribuzione di eventuali crediti ulteriori.
Come si perdono i crediti: il sistema sanzionatorio
Accanto al meccanismo premiale, la PAC prevede un sistema di penalizzazioni. In particolare, quando vengono accertate in via definitiva violazioni tra quelle elencate nell’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008 a carico di datori di lavoro, dirigenti, preposti o lavoratori autonomi, dalla patente vengono sottratti crediti in misura variabile a seconda della gravità dell’infrazione commessa.
Le novità del 2026: decurtazioni immediate per lavoro nero
Allo scopo di rendere più tempestiva ed efficace la risposta sanzionatoria e rafforzare la tracciabilità delle violazioni, l’art. 3, comma 4, del D.L. n. 159/2025 (conv. in Legge n. 198/2025) ha introdotto alcune rilevanti modifiche al sistema.
La prima novità prevede l’inserimento, nel corpo del suddetto art. 27, del nuovo comma 7-bis, secondo cui, per le violazioni indicate al numero 21 e 24 dell’Allegato I-bis (maxisanzione per lavoro nero), la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza, senza attendere l’esito definitivo del procedimento. Per garantire l’efficacia di questa misura, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà utilizzare anche le informazioni presenti nel Portale Nazionale del Sommerso (PNS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124. Difatti, l’interconnessione tra banche dati rende più efficace e veloce l’individuazione delle irregolarità e l’applicazione delle decurtazioni.
Al riguardo l’INL, per mezzo della nota n. 609 del 22/01/2026, ha precisato che “le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione ed indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004. Per tali violazioni, quindi, non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione atteso che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi in parola sono da considerarsi “accertamenti definitivi”. Qualora le violazioni in questione vengano annullate a seguito di accoglimento di ricorso amministrativo (art. 17, D.Lgs. n. 124/2004), a seguito di ordinanza di archiviazione (art. 18, Legge n. 689/1981), ovvero di impugnazione e annullamento della successiva ordinanza-ingiunzione da parte della Autorità giudiziaria (art. 22, Legge n. 689/1981), i crediti precedentemente decurtati verranno riassegnati d’ufficio.
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Il paradosso della “definitività anticipata”
La nuova disciplina crea una situazione procedurale particolare: mentre il procedimento sanzionatorio amministrativo per lavoro nero segue il suo corso ordinario – con possibilità di diffida obbligatoria, pagamento in misura ridotta o presentazione di scritti difensivi – la decurtazione dei crediti diventa immediatamente operativa già con la notifica del verbale.
Si crea così una duplicità di regimi: la sanzione pecuniaria resta sospesa in attesa della definizione del procedimento, ma l’effetto sulla patente si produce istantaneamente, con conseguenze potenzialmente paralizzanti per l’attività d’impresa (impossibilità di operare sotto i 15 crediti, esclusione da gare e procedure di appalto).
Anche se i crediti verranno riassegnati in caso di successivo annullamento della violazione, nel frattempo l’impresa avrà già subito le conseguenze operative della riduzione del punteggio, con possibile blocco dei cantieri in corso o esclusione da nuove commesse.
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Per le restanti fattispecie previste dall’Allegato I‑bis, invece, continua ad applicarsi il principio secondo cui la decurtazione dei crediti può essere effettuata solo dopo il definitivo accertamento delle violazioni, da intendersi perfezionato esclusivamente con una sentenza passata in giudicato oppure con un’ordinanza‑ingiunzione divenuta definitiva. Tali provvedimenti sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’Amministrazione che li ha emanati (es. Guardia di Finanza, INPS, INAIL) all’INL ai fini della decurtazione dei crediti.
Sempre con riguardo alla c.d. maxisanzione per lavoro nero, il “Decreto sicurezza” interviene anche sul contenuto dell’Allegato I-bis che contiene, come noto, le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente. In particolare, il numero 21 viene modificato nel valore dei crediti decurtati che passa da 1 a 5 per ciascun lavoratore irregolare. Contestualmente, vengono soppressi i numeri 22 e 23 dell’Allegato con conseguente eliminazione della precedente graduazione della decurtazione dei crediti in funzione della durata dell’impiego “in nero” del lavoratore.
Il numero 24 dell’Allegato I-bis, inoltre, è riformulato al fine di adeguarlo alla nuova numerazione e prevedendo che l’ulteriore decurtazione di un punto (prevista in caso di impiego “in nero” di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, di minori in età non lavorativa o di lavoratori appartenenti a nuclei familiari che godono del reddito di cittadinanza ovvero di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro) operi “in aggiunta, per ciascun lavoratore, alla condotta di cui al numero 21”.
Le nuove regole sulla decurtazione dei crediti si applicano soltanto agli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026. Per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2025, pertanto, continua a valere la formulazione originaria prevista dai numeri 21, 22, 23 e 24 dell’Allegato I-bis.
In virtù del maggiore rigore introdotto dal Legislatore, l’INL evidenzia che, per le suddette ipotesi, non si potrà dar luogo alla previsione contenuta nell’art. 27, comma 6 del TUSL secondo cui “se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2026, l’INL procederà alla decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore impiegato irregolarmente, senza alcun tetto massimo.
Un esempio chiarirà meglio il nuovo meccanismo.
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Supponiamo che il personale ispettivo accerti presso un’impresa edile in possesso della PAC l’impiego “in nero” di 8 lavoratori dopo il 1° gennaio 2026, di cui 2 lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno.
Nel verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo il personale ispettivo indicherà che “In forza delle violazioni accertate con il presente verbale saranno operate le conseguenti decurtazioni di crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (5 crediti per ciascun lavoratore interessato nonché, se accertata altresì la violazione di cui art. 3, comma 3-quater del D.Lgs. n. 286/1998, 1 credito per ciascun lavoratore interessato)“.
A seguito della notificazione del verbale unico, il dirigente dell’ufficio competente, in qualità di referente PAC, provvede tramite il portale all’immediata annotazione della decurtazione:
– Decurtazione base: 5 crediti × 8 lavoratori = 40 crediti
– Aggravante (lavoratori stranieri irregolari): 1 credito × 2 lavoratori = 2 crediti
– Totale decurtato: 42 crediti
Se l’impresa aveva il punteggio iniziale di 30 crediti, si troverà con un saldo di -12 crediti, con conseguente sospensione immediata della patente e impossibilità di operare in tutti i cantieri, salvo completare le lavorazioni già eseguite per almeno il 30% del valore complessivo dei lavori affidati nello specifico cantiere.
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Allegato 1-bis D.Lgs n. 81/2008
Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all’art. 27 del TUSL (estratto con modifiche introdotte dal D.L. n. 159/2025, conv. in Legge n. 198/2025)
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Decurtazione crediti (fino al 31/12/2025)
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Decurtazione crediti (a partire dall’1/1/2026)
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21
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Maxisanzione lavoro nero, Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, per ciascun lavoratore:
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1
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5
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22
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Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:
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2
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soppresso
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23
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Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:
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3
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soppresso
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24
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Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta,per ciascun lavoratore, alla condotta di cui al numero 21.
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1
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1
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Convivenza tra regime ordinario e regime speciale: quadro di sintesi
Le modifiche introdotte dal Decreto Sicurezza non sostituiscono il regime generale, ma introducono una disciplina speciale per il lavoro sommerso. Ne deriva la seguente articolazione:
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Fattispecie
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Momento della decurtazione
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Violazioni Allegato I-bis ordinarie (es. mancata formazione, violazioni DVR, ecc.)
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Definitività dell’accertamento (ordinanza-ingiunzione definitiva o sentenza passata in giudicato)
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Lavoro “nero” – punti 21 e 24 Allegato I-bis
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Notifica del verbale ispettivo (decurtazione immediata)
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Attenzione: la decurtazione immediata dei crediti per lavoro “nero” non incide automaticamente sul diverso istituto dell’esclusione triennale dei crediti premiali previsto dall’art. 5, comma 7, del DM n. 132/2024. Difatti, quest’ultima continua ad essere ancorata alla definitività del provvedimento sanzionatorio (ordinanza-ingiunzione definitiva o sentenza) e opera, come detto, impedendo l’attribuzione di crediti aggiuntivi per 3 anni a decorrere da tale momento.
In altre parole:
– la decurtazione per lavoro nero è immediata (alla notifica del verbale);
– Il blocco dei crediti premiali scatta solo dopo la definitività del provvedimento sanzionatorio.
Trasmissione tempestiva degli atti
Al fine di garantire una più rapida ed efficace adozione del provvedimento di sospensione della PAC nei casi di infortuni con esito mortale o con inabilità permanente del lavoratore (art. 27, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008), l’art. 3, comma 4, del “Decreto Sicurezza” prevede altresì che le Procure della Repubblica trasmettano tempestivamente all’INL, nel rispetto del segreto istruttorio di cui all’art. 329 C.p.p., tutte le informazioni necessarie all’adozione del provvedimento cautelare. Tale misura viene assunta dall’Ispettorato previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, così come risultanti dai verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nell’immediatezza del sinistro.
Incremento delle sanzioni
Sul piano punitivo, infine, il Decreto sicurezza è intervenuto anche sull’importo minimo della sanzione amministrativa prevista per l’esercizio dell’attività senza la patente a crediti portandolo da 6.000 a 12.000 euro. Si tratta di un inasprimento significativo, volto a dissuadere le imprese dall’operare senza il requisito essenziale di qualificazione previsto dall’art. 27, considerato sistema cardine per garantire sicurezza nei cantieri e contrastare il lavoro irregolare.
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Sanzioni Patente a Crediti
L’impresa o il lavoratore autonomo che operano nei cantieri senza la PAC (o senza un documento equivalente previsto dall’art. 27, comma1 o dell’attestazione SOA) ovvero con una patente con meno di 15 crediti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 12.000 (violazione non diffidabile ex art. 301-bisTUSL, ma pagabile in misura ridotta ai sensi dell’art. 16, della Legge n. 689/1981).
Per l’impresa o il lavoratore autonomo, inoltre, è prevista l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi. A tale scopo il provvedimento sanzionatorio verrà trasmesso all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il committente o il responsabile dei lavori che, in spregio agli obblighi previsti dall’art. 90, comma9, lett. b-bis), D.Lgs. n. 81/2008, non verifica il possesso della patente (o del documento equivalente di cui all’art. 27, comma1 o dell’attestazione SOA) nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, è punito con la sanzione amministrativa da euro 711,92 a euro 2.562,91 (art. 157, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, violazione soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e pagabile in misura ridotta ai sensi dell’art. 16, della Legge n. 689/1981).
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Gestione della PAC: Strumenti operativi
Le novità introdotte dal Decreto Sicurezza richiedono un ripensamento delle procedure di selezione e monitoraggio dei fornitori edili. Ecco alcuni possibili strumenti operativi:
1. Clausole contrattuali da inserire nei contratti d’appalto:
– Dichiarazione del possesso della PAC con indicazione del punteggio attuale;
– Obbligo di comunicazione immediata (48-72 ore) di ogni variazione del punteggio superiore a 5 crediti;
– Impegno a mantenere un punteggio minimo di sicurezza (es. non inferiore a 20 crediti);
– Facoltà di risoluzione contrattuale automatica in caso di discesa sotto i 15 crediti, salvo la deroga del 30% per lavori già eseguiti;
– Obbligo di fornire evidenza documentale delle verifiche PAC effettuate sui subappaltatori;
2. Procedure di monitoraggio continuativo:
– Verifiche periodiche (almeno trimestrali) sul portale INL del punteggio PAC di tutti i fornitori strategici;
– Controllo contestuale PAC/DURC in fase di liquidazione SAL (Stati Avanzamento Lavori);
– Sistema di alert automatici collegato alle scadenze contrattuali;
– Registro aziendale dei fornitori con indicazione del “rischio punteggio” (alto/medio/basso);
3. Risk management della filiera:
– Valutazione preventiva della solidità della PAC nei criteri di selezione dei fornitori (privilegiare imprese con punteggi elevati per commesse strategiche);
– Diversificazione degli appalti per evitare concentrazione su fornitori a rischio;
– Clausole di garanzia fideiussoria maggiorate per imprese con punteggio PAC inferiore a 25 crediti;
– Piani di continuità operativa in caso di improvvisa perdita dei requisiti da parte del fornitore principale;
4. Responsabilità del committente – checklist verifiche obbligatorie:
– Verifica possesso PAC dell’impresa affidataria prima dell’affidamento;
– Verifica possesso PAC di tutti i subappaltatori autorizzati;
– Controllo continuativo durante l’esecuzione (almeno mensile per cantieri di lunga durata);
– Documentazione delle verifiche effettuate (conservazione per eventuale dimostrazione in caso di accertamento ispettivo);
– Adozione di misure immediate (sospensione lavori, sostituzione) in caso di perdita requisiti;
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Conclusioni
Le modifiche introdotte dal Decreto Sicurezza e i chiarimenti operativi dell’INL segnano un cambio di passo significativo nella funzione della Patente a Crediti, che si conferma non più come mero adempimento burocratico, ma come strumento strategico di qualificazione delle imprese e di governance della legalità nei cantieri.
Infatti, l’innalzamento delle decurtazioni (da 1-3 a 5 crediti per lavoratore irregolare), l’eliminazione del tetto massimo in caso di pluralità di violazioni, il raddoppio della sanzione minima per chi opera senza PAC (da 6.000 a 12.000 euro) e, soprattutto, l’applicazione immediata della decurtazione già con la notifica del verbale, consentono a questo strumento di acquisire una maggiore rapidità ed efficacia. L’obiettivo è evidente: colpire più efficacemente il lavoro sommerso e le condotte datoriale abusive. Tuttavia, queste novità producono anche elementi di potenziale criticità: la decurtazione immediata dei crediti, pur compensata dalla riassegnazione in caso di successivo annullamento della sanzione, espone le imprese a possibili interruzioni operative con inevitabili ripercussioni sulla continuità dei cantieri e sulla partecipazione alle gare. Tali aspetti potrebbero generare futuri contenziosi sulla compatibilità con i principi costituzionali del giusto procedimento e della tutela giurisdizionale effettiva.
Da un punto di vista pratico, imprese, consulenti del lavoro e responsabili degli appalti devono gestire la filiera edile con un approccio più strutturato e proattivo, facendo diventare la PAC parte integrante della gestione contrattuale. Difatti, non basta più oggi verificare il possesso del requisito di qualificazione al momento dell’affidamento dei lavori, ma serve un monitoraggio continuo del punteggio, vanno inserite clausole protettive nei contratti, bisogna valutare il “rischio patente” quando si scelgono i fornitori e occorre avere pronti piani alternativi per far fronte a improvvise perdite di requisiti.
In definitiva, la patente a crediti si conferma oggi come uno degli strumenti più innovativi – e ora anche più severi – del sistema prevenzionistico nazionale, che richiede alle imprese non solo conformità normativa, ma una vera e propria cultura della legalità e della sicurezza, supportata da processi di risk management sempre più sofisticati e da una costante attenzione alla qualificazione dell’intera catena di fornitura.
Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
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Vitantonio Lippolis
17 Febbraio 2026
Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro