Il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024) ha previsto che in caso di dimissioni per fatti concludenti il lavoratore non può accedere alla NASpI. L’INPS, con la circolare n. 154 del 2025, è intervenuto in materia chiarendo che tuttavia in caso di dimissioni per giusta causa, anche a seguito di avvio della procedura di risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti, il lavoratore avrà diritto ugualmente alla NASpI, fermo restando i requisiti previsti per il relativo riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ma altresì assolvendo l’obbligo dell’onere probatorio previsto dalla circolare n. 163 del 2003. Quali sono le modalità di comunicazione di risoluzione rapporto di lavoro per fatti concludenti? Quali controlli vengono effettuati dall’INL?
La legge n. 203/2024 all’art 19 (rubricato norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro) ha integrato l’art 26 del D.Lgs n. 151/2015 introducendo il comma 7 bis con il quale sono state disciplinate le ipotesi di “dimissioni per fatti concludenti”.
In sostanza con questa disposizione il legislatore ha statuito che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, ovvero oltre il termine superiore a quindici giorni in assenza di previsione contrattuale, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore considerandole propriamente delle dimissioni. In tal caso il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Modalità di comunicazione di risoluzione rapporto di lavoro per fatti concludenti
La circolare INL n. 579 del 22 gennaio 2025 e la nota n. 3984 del 29 aprile 2025 hanno dato indicazioni operative e fornito un modello con il quale il datore di lavoro trasmette via PEC all’Ente Territoriale e al lavoratore la comunicazione di assenza ingiustificata ex art 26, comma7 bis del D.Lgs n. 151/2015 introdotto dall’art 19 della legge n. 203/2024.
In tale dichiarazione devono essere indicate tutte le informazioni utili del lavoratore che non riguardano esclusivamente i dati anagrafici, ma in particolare i recapiti telefonici, di posta elettronica e qualsiasi dato utile per garantire allo stesso di esercitare il diritto di difesa ai sensi e per gli effetti di cui all’art 24 della Costituzione. Inoltre, il datore di lavoro inserisce nella comunicazione la tipologia contrattuale (tempo determinato – tempo indeterminato) CCNL applicato, nonché l’ultimo giorno di effettivo lavoro.
La comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro opera quale “dies a quo per il decorso del termine di cinque giorni previsto per effettuare la relativa comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro tramite il Modello UNILAV” (circolare MLPS n. 6 del 27 marzo 2025). Gli effetti della cessazione decorreranno dalla data riportata nel modulo UNILAV e non potrà essere antecedente alla data di comunicazione che viene inviata all’Ispettorato Territoriale.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro indicata sul modello UNILAV con causale – FC -Dimissioni per fatti concludenti, il lavoratore non potrà accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI in quanto non rientra come ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, a meno che il lavorare presenti anche successivamente a questa procedura le dimissioni per giusta causa. In tal caso, come sottolineato dall’INPS, il lavoratore avrà diritto alla NASpI (circolare n. 154 del 22 dicembre 2025).
Quali conseguenze ne derivano dalla cessazione del rapporto di lavoro per fatti concludenti?
Per il periodo di assenza ingiustificata del lavoratore, il datore di lavoro non è tenuto al:
– versamento della retribuzione;
– versamento della contribuzione;
– indennità di mancato preavviso.
Appare oltremodo opportuno sottolineare che è facoltà del datore di lavoro valutare se, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, avviare o meno la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per fatti concludenti. Difatti la circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sottolinea che la risoluzione del rapporto di lavoro disciplinata dall’art 19 della legge 203 del 2024 (Collegato Lavoro 2024) “non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, valorizzando la presunta volontà dismissiva del rapporto e facendone derivare la conseguenza prevista dalla norma”.
Ne deriva che tale procedura non è obbligatoria potendo il datore di lavoro percorrere altre strade previste dai CCNL. Difatti l’assenza ingiustificata può comportare conseguenze di tipo disciplinare tali da consentire al datore di lavoro di procedere al licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. In tal caso il datore di lavoro dovrà attivare la procedura prevista dall’art 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) che risulta comunque alternativa all’ipotesi di cui all’art 26, comma 7 bis del D.Lgs n. 151/2015 introdotto dall’art 19 della legge n. 203/2024.
Controlli dell’Ispettorato sulle dimissioni per fatti concludenti
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 579 de 22 gennaio 2025 ha chiarito che sulla base della comunicazione pervenuta via PEC alle sedi territoriali, le stesse potranno avviare degli accertamenti sulla “veridicità della comunicazione medesima” fermo restando la tempestività del controllo e fissando il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione inviata dal datore di lavoro.
L’Organo di Vigilanza, al fine dunque di appurare la veridicità della comunicazione, provvede a raccogliere gli elementi istruttori necessari, acquisendo anche spontanee dichiarazioni dal lavoratore o da altro personale impiegato presso l’azienda. Pertanto, laddove si constati l’impossibilità del lavoratore di comunicare tale assenza, e/o altresì venga accertata un’incongruenza su quanto dichiarato dal datore di lavoro sull’assenza ingiustificata del lavoratore, gli ispettori del lavoro provvederanno a comunicare sia l’inefficacia della risoluzione al lavoratore e al datore di lavoro che la ricostituzione del rapporto di lavoro con annullamento della comunicazione, laddove il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del Modello UNILAV.
Si evidenzia che nel caso in cui si accerti l’insussistenza dei presupposti previsti dal nuovo comma 7 bis di cui all’art 26 D.Lgs n. 151/2015 introdotto dall’art. 19 della legge n. 203/2024, il rapporto di lavoro potrà essere ricostituito esclusivamente per volontà del datore di lavoro, non essendoci alcuna automaticità (vedi nota prot n. 2504 del 10 aprile 2025 del Ministero del Lavoro e Politiche sociali in risposta ad un quesito del Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro).
Inoltre, nel caso di accertamento della non veridicità della comunicazione sull’assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrebbe rispondere anche penalmente per falsità delle comunicazioni rese all’Ispettorato Territoriale.
Maria Angelica Saponara