Con l’ordinanza n. 24991/2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore può revocare le dimissioni presentate durante il periodo di prova entro 7 sette giorni, ripristinando integralmente il rapporto di lavoro. Qual è lo specifico caso esaminato dalla Suprema Corte? Quali sono le ragioni della decisione?
Con le dimissioni il lavoratore comunica la sua volontà di interrompere il rapporto di lavoro al proprio datore di lavoro; in linea generale e salvo eventuali casi particolari, il legislatore subordina la validità e l’efficacia dell’atto al rispetto di una specifica procedura telematica; volontà del lavoratore che può essere modificata e rettificata ma entro un determinato termine.
Con l’ordinanza n. 24991/2025 la Cassazione ha previsto che la possibilità di revoca delle dimissioni spetta anche nel caso delle dimissioni durante il periodo di prova ribadendo anche una sorta di “gerarchia” nelle fonti precisando che il contenuto di eventuali circolari (nel caso di specie la circ. n. 12/2016 del Ministero del Lavoro) opera nei confronti degli uffici, ma non ha alcun potere di limitare i diritti dei cittadini né può vincolare l’interpretazione di un giudice.
Disciplina delle dimissioni
Le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio di natura negoziale autonoma, esercitabili dal lavoratore senza alcun limite salvo preavviso, che hanno quale effetto principale quello di estinguere il rapporto di lavoro nel momento in cui giungono a conoscenza del destinatario
E’ possibile distinguere diverse tipologie di dimissioni facendo riferimento alle modalità di trasmissione e alle caratteristiche soggettive dei lavoratori dimissionari.
– dimissioni durante il periodo di prova
– dimissioni volontarie
– dimissioni per fatti concludenti (Collegato Lavoro 2025)
– dimissioni per giusta causa
– dimissioni lavoratore padre
– dimissioni lavoratrice mamma
– dimissioni genitori
– dimissioni matrimonio
– dimissioni lavoratore a termine
Mediante le dimissioni volontarie il prestatore di lavoro manifesta la propria volontà di voler recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro (art. 2118 c.c.).
Tale facoltà e esercitabile ogniqualvolta il lavoratore ritiene opportuno o più conveniente sciogliere il contratto con il datore di lavoro, fermo restando il rispetto del periodo di preavviso. Il datore di lavoro avrà diritto all’erogazione dell’indennità sostitutiva qualora il lavoratore non intenda prestare il periodo di preavviso.
L’obbligo delle dimissioni telematiche
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015 e in particolare dell’art. 26, la validità delle dimissioni è subordinata alla presentazione in forma telematica. Ma non tutte le dimissioni richiedono la forma telematica.
Con la circ. n. 12/2016 il Ministero del Lavoro ha chiarito che restano escluse dalla procedura telematica le dimissioni:
– del lavoratore domestico e quelle intervenute nelle sedi protette (art. 2113, c. 4, c.c.);
– presentate durante il periodo di prova;
– della lavoratrice madre o del lavoratore padre entro i periodi di tutela previsti dalla legge;
– dei lavoratori marittimi;
– dei dipendenti della pubblica amministrazione;
– ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 26, c. 8-bis, D.lgs. n. 151/2015).
La revoca delle dimissioni durante il periodo di prova
La norma prevede la possibilità da parte del lavoratore di revocare le proprie dimissioni entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo di dimissioni (art. 26, c. 2, D.Lgs. n. 151/2015).
A tal fine, è stato previsto un apposito modulo per la trasmissione della revoca al fine di garantire data certa all’atto medesimo (D.M. 15 dicembre 2015).
Con l’ordinanza n. 24991/2025 la Cassazione ha esteso la possibilità di revoca delle dimissioni entro il termine ordinario anche alle ipotesi di dimissioni per le quali non si applica obbligo della procedura telematica.
È il caso delle dimissioni durante il periodo di prova, per le quali vige il principio di libertà della forma salva diversa ipotesi eventualmente prevista dalla contrattazione.
La Cassazione ha esaminato il caso di un lavoratore che aveva rassegnato le dimissioni dopo un solo giorno di lavoro, salvo poi ripensarci e procedere alla revoca telematica entro il termine previsto.
L’azienda si era opposta, ma i giudici hanno dato piena ragione al dipendente, ripristinando integralmente il rapporto e per riprendendo il periodo di prova.
Secondo la Corte infatti:
– la procedura di revoca entro 7 giorni, introdotta dall’art. 26 del d.lgs. 151/2015 si applica pienamente anche ai rapporti di lavoro in cui è stato pattuito un patto di prova; qualsiasi estensione per analogia delle eccezioni previste dalla legge è da considerarsi illegittima.
– i documenti di prassi come le circolari (nel caso di specie la Circ. 12/2016) sono atti interni all’amministrazione, possono orientare l’operato degli uffici, ma non hanno alcun potere di limitare i diritti dei cittadini né possono vincolare l’interpretazione di un giudice.
– la norma prevede solo 3 ipotesi tassative di eccezioni alla eventuale revoca delle dimissioni: il lavoro domestico, le dimissioni rassegnate in sedi protette e i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni; non rientrando l’ipotesi del periodo di prova, con la circolare è stata prevista una deroga non contemplata dalla norma primaria.
Simone Baghin
23 Settembre 2025
Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro