Congruità del costo della manodopera in edilizia: chiarimenti del Ministero

L’interpello n. 4/2025 e le domande poste dall’ANIE

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti avanzata dalla Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE), il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 4 del 17 ottobre 2025, ha focalizzato l’attenzione su alcuni punti rilevanti relativi alla realizzazione di lavori in edilizia ove è richiesto il c.d. “DURC di congruità” in occasione di appalti pubblici: la questione essenziale concerne quelle imprese che svolgono attività edili, pur non essendo queste ultime prevalenti nel loro “business”. In particolare, l’ANIE pone due domande che possono così riassumersi:

  • La normativa sul DURC di congruità opera soltanto nei confronti delle imprese che applicano il CCNL dell’edilizia?
  • Le imprese che, pur operando nei cantieri edili, svolgono tale attività in misura assolutamente non prevalente e che applicano altro CCNL, sono tenute ad iscriversi alla Cassa edile/Edilcassa?

Il quadro normativo e l’obiettivo del DURC di congruità

Il Ministero del Lavoro ricorda come il DURC di congruità sia stato regolato, nei suoi aspetti applicativi, dal D.M. del Ministro del Lavoro n. 143 del 25 gennaio 2021 e come si ponga un obiettivo specifico: quello di realizzare una azione di contrasto in materia di dumping contrattuale nelle modalità contrattuali che caratterizzano l’edilizia (appalto, subappalto, ecc.) ove “sacche” di lavoro nero o mal retribuito sono, purtroppo, esistenti e ove, sempre più, si focalizza l’attività di vigilanza mirata alla sicurezza.

Ambito di applicazione e incidenza della manodopera

Il D.M. sopra citato specifica (art. 2, comma 1) afferma che la congruità si riferisce “alla incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione”.

I criteri di verifica e i parametri di riferimento

Quindi, spettro di verifica ampio che tiene conto delle informazioni dichiarate dalla impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa, competente per territorio, avuto riguardo al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione, alla committenza ed alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie, come ricorda il comma 2 dell’art. 3. Quest’ultimo considera in maniera separata il valore complessivo dell’opera (ove rientrano, ad esempio, i costi del materiale) ed il valore dei lavori edili previsti per la realizzazione.

La verifica della congruità, quindi ha il compito di verificare se, nel singolo appalto:

  • La manodopera impiegata risulti adeguata alle prestazioni lavorative da eseguire;
  • Se vi sia proporzionalità tra il numero dei lavoratori dichiarati e i relativi versamenti contributivi.

Di conseguenza, il DURC di congruità, tiene conto delle attività edili effettivamente svolte nel cantiere, ivi comprese quelle connesse e quelle accessorie.

L’iscrizione alla Cassa Edile o Edilcassa

Per quel che riguarda l’iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa, il Dicastero del Lavoro richiama i precedenti chiarimenti amministrativi contenuti sia nella circolare n. 5 del 30 gennaio 2008 che negli interpelli n. 56/2008 e n. 18/2012 e la decisione della Corte di Cassazione contenuta nell’ordinanza n. 9803 del 26 maggio 2020 con la quale è stato sancito che l’obbligo riguarda soltanto le imprese che si occupano, in via prevalente di edilizia.

Criteri per l’obbligo di iscrizione

Tale indirizzo giurisprudenziale è perfettamente in linea con i precedenti indirizzi amministrativi sopra richiamati per cui si può affermare che l’iscrizione è correlata:

  • All’attività edile svolta in prevalenza dall’impresa interessata;
  • Allo specifico settore in cui l’azienda opera;
  • Alla contrattazione collettiva applicata.

Autonomia della funzione di verifica e responsabilità dell’impresa affidataria

La funzione di verifica di congruità, da parte della Cassa Edile/Edilcassa viene esercitata in modo autonomo rispetto all’iscrizione sulla scorta di tre principi che l’interpello n. 4 chiarisce inequivocabilmente:

  • La verifica si riferisce all’incidenza della manodopera in relazione all’intervento nel settore edile;
  • Il rilascio della attestazione di congruità potrebbe riguardare una impresa affidataria che, normalmente, opera in un settore diverso da quello edile ma che è, in ogni caso, responsabile della congruità della manodopera impiegata nelle attività edili, seppur le stesse non siano prevalenti rispetto all’attività complessiva della stessa;
  • Un’impresa non edile è obbligata ad ottenere l’attestazione di congruità, limitatamente alle opere edili eventualmente svolte nel cantiere.

Il rilascio del DURC di congruità alle imprese non iscritte

L’ultima notazione l’interpello la riserva alle Casse Edili/Edilcassa: esse dovranno rilasciare il DURC di congruità alle imprese non iscritte, perché svolgono in maniera prevalente attività in altri settori, senza imporre, in via prioritaria, l’obbligo di iscrizione. Ovviamente, gli eventuali costi di servizio sono a carico del soggetto richiedente.

Eufranio Massi


7 Novembre 2025


Fonte : Dottrina Lavoro