Il rinnovo del CCNL Metalmeccanica introduce aumenti retributivi e nuove regole sui contratti a termine e per la somministrazione. L’accordo del 22 novembre 2025 prevede, infatti, incrementi fino a 205 euro sul livello C3 e flexible benefits incrementati da 200 a 250 euro l’anno. Novità anche per i contratti a termine: durata oltre i 12 mesi consentita con specifiche causali. Cambiano, inoltre, le regole sulla somministrazione. Viene previsto che dal 2026, superati i 48 mesi di missione, scatta il diritto all’assunzione a tempo indeterminato.
Il rinnovo del CCNL della Metalmeccanica, oltre alle variazioni normative ed economiche, dispone novità importanti per i contratti a termine.
Aumenti retributivi
Dopo 17 mesi dalla scadenza è stato infatti rinnovato il CCNL di settore il 22 novembre 2025.
E’ stato previsto un aumento– rapportato al livello C3 – di 205 euro per l’intera vigenza contrattuale: 177 euro sui minimi nei prossimi tre anni (53 euro/mese nel 2026, 59 euro/mese nel 2027 e 65 euro/mese nel 2028) a cui si aggiungono i circa 28 euro già erogati a giugno 2025.
Pertanto, i nuovi aumenti alle scadenze indicate saranno i seguenti:
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Liv.
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Dall’1.6.2026
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Dall’1.6.2027
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Dall’1.6.2028
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D1
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1.784,94
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1.833,02
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1.885,37
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D2
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1.979,37
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2.032,70
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2.090,76
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C1
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2.022,12
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2.076,59
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2.135,89
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C2
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2.064,88
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2.120,52
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2.181,09
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C3
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2.211,43
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2.271,01
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2.335,88
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B1
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2.370,33
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2.434,19
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2.503,72
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B2
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2.542,98
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2.611,49
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2.686,08
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B3
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2.838,99
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2.915,48
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2.998,76
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A1
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2.907,01
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2.985,33
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3.070,61
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Il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria 2025 – 2028 introduce un significativo potenziamento del welfare aziendale. Dal 2026, il valore del welfare aziendale obbligatorio viene aumentato a 250 euro ( + 50 euro ) per ciascun lavoratore, da erogare entro il 1° giugno di ogni anno e utilizzabile fino al 31 maggio dell’anno successivo. Per l’anno 2026, l’importo dovrà essere reso disponibile entro febbraio.
Tempi determinati e somministrazione
È stato previsto che i contratti a termine possano superare i 12 mesi di durata a fronte di specifiche causali. Dal 2027 potranno essere usate le motivazioni contrattuali a termine se saranno stabilizzati almeno il 20% dei precedenti contratti a tempo determinato.
Nella nuova formulazione dell’ipotesi di rinnovo è ora previsto, nel rispetto dell’art. 19, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, che al contratto di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, nei seguenti casi/motivazioni da verificare all’atto dell’assunzione che costituiscono elementi di riferimento anche per l’agenzia di somministrazione:
– assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
– assunzione di lavoratori che abbiano età inferiore ai 35 anni e che soddisfino una delle seguenti condizioni:
a) non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b) vivano soli con una o più persone a carico;
– assunzione di lavoratori che abbiano fruito del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 6 mesi o siano inseriti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi;
– assunzione di lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e di fiere, compresi tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi all’evento;
– assunzione di lavoratori da impiegare nelle attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata;
– assunzione di lavoratori da impiegare nell’esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi, la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo, ivi compresi i casi in cui, a causa di ritardi imputabili al committente o a fattori esterni, la durata dell’attività richiesta si prolunghi oltre i tempi inizialmente previsti, determinando un fabbisogno di personale aggiuntivo limitato al completamento della commessa anche mediante scorrimento interno.
Le suddette motivazioni potranno essere legittimamente utilizzate per i contratti di durata superiore ai 12 e non eccedenti i 24 mesi anche per proroghe e rinnovi di contratti oltre i 12 mesi.
Ma con decorrenza dal 1° gennaio 2027, l’utilizzo delle motivazioni/causali suddette, che devono essere puntualmente perimetrate nel contratto individuale, è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato presso la medesima azienda di contratti a termine in misura pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo determinato cessati nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente in forza per i casi di cui sopra restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Il limite di durata massima, fatto salvo le diverse previsioni contrattuali territoriali ed aziendali, è fissato in 24 mesi ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015.
Fermi restando i limiti di legge in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (staff leasing), a partire dal 1° gennaio 2026 i lavoratori che abbiano svolto la propria prestazione presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale, in missione nell’ambito di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato per una durata complessiva superiore ai 48 mesi, anche non consecutivi, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice.
Nell’accordo del 22 novembre 2025 è stato, però, precisato che ai fini del computo dei 48 mesi non verranno presi in considerazione i periodi di missione svolti fino al 30 giugno 2025..
Per via contrattuale si sterilizza, al fine di evitare o deflazionare potenziali vertenze, anche a fronte di diversi orientamenti del Giudice del Lavoro domestico ed in attesa delle determinazioni della CGUE, che non si debba tener conto delle missioni in staff leasing a tutto il 30 giugno 2025. In tal caso tale sterilizzazione appare quanto mai opportuna, ma si attenderà il vaglio e la lettura effettive della giurisprudenza domestica e comunitaria.
Michele Regina
3 Dicembre 2025
Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro