CCNL Metalmeccanica: novità per contratti a termine, somministrazione e aumenti retributivi

Il rinnovo del CCNL Metalmeccanica introduce aumenti retributivi e nuove regole sui contratti a termine e per la somministrazione. L’accordo del 22 novembre 2025 prevede, infatti, incrementi fino a 205 euro sul livello C3 e flexible benefits incrementati da 200 a 250 euro l’anno. Novità anche per i contratti a termine: durata oltre i 12 mesi consentita con specifiche causali. Cambiano, inoltre, le regole sulla somministrazione. Viene previsto che dal 2026, superati i 48 mesi di missione, scatta il diritto all’assunzione a tempo indeterminato.
Il rinnovo del CCNL della Metalmeccanica, oltre alle variazioni normative ed economiche, dispone novità importanti per i contratti a termine.

Aumenti retributivi

Dopo 17 mesi dalla scadenza è stato infatti rinnovato il CCNL di settore il 22 novembre 2025.
E’ stato previsto un aumento– rapportato al livello C3 – di 205 euro per l’intera vigenza contrattuale: 177 euro sui minimi nei prossimi tre anni (53 euro/mese nel 2026, 59 euro/mese nel 2027 e 65 euro/mese nel 2028) a cui si aggiungono i circa 28 euro già erogati a giugno 2025.
Pertanto, i nuovi aumenti alle scadenze indicate saranno i seguenti:
Liv.
Dall’1.6.2026
Dall’1.6.2027
Dall’1.6.2028
D1
1.784,94
1.833,02
1.885,37
D2
1.979,37
2.032,70
2.090,76
C1
2.022,12
2.076,59
2.135,89
C2
2.064,88
2.120,52
2.181,09
C3
2.211,43
2.271,01
2.335,88
B1
2.370,33
2.434,19
2.503,72
B2
2.542,98
2.611,49
2.686,08
B3
2.838,99
2.915,48
2.998,76
A1
2.907,01
2.985,33
3.070,61
Il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria 2025 – 2028 introduce un significativo potenziamento del welfare aziendale. Dal 2026, il valore del welfare aziendale obbligatorio viene aumentato a 250 euro ( + 50 euro ) per ciascun lavoratore, da erogare entro il 1° giugno di ogni anno e utilizzabile fino al 31 maggio dell’anno successivo. Per l’anno 2026, l’importo dovrà essere reso disponibile entro febbraio.

Tempi determinati e somministrazione

È stato previsto che i contratti a termine possano superare i 12 mesi di durata a fronte di specifiche causali. Dal 2027 potranno essere usate le motivazioni contrattuali a termine se saranno stabilizzati almeno il 20% dei precedenti contratti a tempo determinato.
Nella nuova formulazione dell’ipotesi di rinnovo è ora previsto, nel rispetto dell’art. 19, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, che al contratto di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, nei seguenti casi/motivazioni da verificare all’atto dell’assunzione che costituiscono elementi di riferimento anche per l’agenzia di somministrazione:
– assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
– assunzione di lavoratori che abbiano età inferiore ai 35 anni e che soddisfino una delle seguenti condizioni:
a) non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b) vivano soli con una o più persone a carico;
– assunzione di lavoratori che abbiano fruito del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 6 mesi o siano inseriti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi;
– assunzione di lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e di fiere, compresi tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi all’evento;
– assunzione di lavoratori da impiegare nelle attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata;
– assunzione di lavoratori da impiegare nell’esecuzione di specifiche commesseordini o incarichi, la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo, ivi compresi i casi in cui, a causa di ritardi imputabili al committente o a fattori esterni, la durata dell’attività richiesta si prolunghi oltre i tempi inizialmente previsti, determinando un fabbisogno di personale aggiuntivo limitato al completamento della commessa anche mediante scorrimento interno.
Le suddette motivazioni potranno essere legittimamente utilizzate per i contratti di durata superiore ai 12 e non eccedenti i 24 mesi anche per proroghe e rinnovi di contratti oltre i 12 mesi.
Ma con decorrenza dal 1° gennaio 2027, l’utilizzo delle motivazioni/causali suddette, che devono essere puntualmente perimetrate nel contratto individuale, è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato presso la medesima azienda di contratti a termine in misura pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo determinato cessati nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente in forza per i casi di cui sopra restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Il limite di durata massima, fatto salvo le diverse previsioni contrattuali territoriali ed aziendali,  è fissato  in 24 mesi  ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015.
Fermi restando i limiti di legge in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (staff leasing), a partire dal 1° gennaio 2026 i lavoratori che abbiano svolto la propria prestazione presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale, in missione nell’ambito di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato per una durata complessiva superiore ai 48 mesi, anche non consecutivi, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice.
Nell’accordo del 22 novembre 2025 è stato, però, precisato che ai fini del computo dei 48 mesi non verranno presi in considerazione i periodi di missione svolti fino al 30 giugno 2025..
Per via contrattuale si sterilizza, al fine di evitare o deflazionare potenziali vertenze, anche a fronte di diversi orientamenti del Giudice del Lavoro domestico ed in attesa delle determinazioni della CGUE, che non si debba tener conto delle missioni in staff leasing a tutto il 30 giugno 2025. In tal caso tale sterilizzazione appare quanto mai opportuna, ma si attenderà il vaglio e la lettura effettive della giurisprudenza domestica e comunitaria.
Michele Regina

3 Dicembre 2025


Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro