La cassa integrazione guadagni ordinaria viene riconosciuta in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Sono destinatari e beneficiari del trattamento di integrazione tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, con la sola esclusione dei dirigenti. Chi può effettuare la richiesta di cassa integrazione?
Che cos’è la cassa integrazione?
La cassa integrazione è un ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro che viene riconosciuto in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
L’integrazione viene riconosciuta dall’INPS.
Chi ha diritto alla cassa integrazione?
Sono destinatari e beneficiari del trattamento di integrazione:
– tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti (indipendentemente dalla tipologia di apprendistato) e con la sola esclusione dei dirigenti;
– in possesso presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento stesso, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
L’anzianità di servizio non è richiesta per le domande relative ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (interruzione nella fornitura di energia elettrica, terremoti, ecc.).
Chi può chiedere la cassa integrazione?
I datori di lavoro destinatari della CIGO sono individuati tassativamente all’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015.
Si tratta in particolare di:
– imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
– cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602;
– imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
– cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
– imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
– imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
– imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
– imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
– le imprese addette all’armamento ferroviario;
– le imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
– le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
– le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
– le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Quando si può richiedere la cassa integrazione?
La richiesta della cassa integrazione può avvenire al verificarsi delle causali che sono individuate all’art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015 ovvero:
– situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
– situazioni temporanee di mercato.
Si tratta di causali caratterizzate dal fatto che devono essere di breve durata, transitorie e non imputabili alla condotta del datore di lavoro e del lavoratore.
Come precisato anche dalla circ. INPS n. 197/2015, le causali di intervento dell’integrazione salariale ordinaria subordinano l’accesso alla CIGO al verificarsi di crisi di breve durata e di natura transitoria.
In particolare, devono essere presenti ai fini dell’accoglimento della domanda di CIG:
– la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato: sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa, mentre la non imputabilità, all’impresa o ai lavoratori, della situazione aziendale, consiste nell’involontarietà e nella non riconducibilità degli eventi a imperizia o negligenza delle parti;
– la non imputabilità dell’evento all’impresa o ai lavoratori: consiste non solo nell’involontarietà, nella mancanza di imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità all’organizzazione o alla programmazione aziendale;
– ripresa dell’attività lavorativa: accanto alla transitorietà dell’evento, è indispensabile che l’attività lavorativa dell’impresa riprenda.
La ripresa dell’attività aziendale deve essere valutata a priori, con riferimento al momento della presentazione della domanda; pertanto, nella relazione tecnica, occorre far emergere che la ripresa dell’attività è fondata su elementi di natura previsionale.
Causali ammesse
Le causali ammesse per la richiesta della cassa integrazione sono:
– mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato
– fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa
– perizia di variante e suppletiva al progetto
– mancanza di materie prime o componenti (D.M. 67 del 31 marzo 2022)
– eventi meteo comprese alte temperature (msg INPS n. 2999/2012)
– sciopero di un reparto o di altra impresa
– incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica
– impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità; sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori
– guasti ai macchinari
– manutenzione straordinaria (non manutenzione ciclica ordinaria)
Causali non ammesse
Le causali non ammesse per la richiesta della cassa integrazione sono:
– mancanza di fondi;
– chiusura per ferie;
– preparazione campionario;
– infortunio o morte del titolare;
– sosta stagionale, inventario;
– mancanza di fondi impresa committente.
Quanto dura la CIGO?
Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente (senza alcun riferimento a situazioni eccezionali) fino a un massimo complessivo di 52 settimane in un biennio mobile.
L’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può, comunque, superare la durata complessiva di 52 settimane in un biennio mobile, cioè nelle 104 settimane immediatamente precedenti la settimana della nuova richiesta (art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015).
Qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane di integrazione salariale ordinaria, per poter richiedere un nuovo intervento ordinario per la medesima unità produttiva, occorre che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015).
Tali limiti non trovano applicazione per gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili che non devono essere computati nei suddetti limiti.
La caratteristica di “evento oggettivamente non evitabile” è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore.
Chi paga il TFR in cassa integrazione?
Rimangono a carico del datore di lavoro le quote di TFR, che matura, in forza dell’art. 2120, Codice civile, come se il lavoratore avesse lavorato normalmente
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., comma 3, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110, nonché’ in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Quanto si può stare in cassa integrazione?
Il comma 5 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 148/12015, stabilisce che non possono essere autorizzate ore di CIGO eccedenti il limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre antecedente l’istanza di concessione della integrazione salariale.
Nel computo delle ore lavorabili si devono ricomprendere anche le festività, le ferie, gli infortuni e le astensioni obbligatorie.
Come richiedere la cassa integrazione?
L’azienda che intende sospendere o ridurre l’attività lavorativa al verificarsi di una delle causali della CIGO deve necessariamente:
1. comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati (art. 14, D.Lgs. n. 148/2015).
2. Alla comunicazione segue, su richiesta di una delle parti e anche in modalità telematica, un esame congiunto della situazione complessiva aziendale finalizzato alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa.
3. deve presentare in via telematica all’INPS domanda di concessione, nella quale devono essere indicati la causa della sospensione, o della riduzione, dell’orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
La domanda di integrazione salariale deve essere presentata entro il termine di:
– 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
– entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento nel caso di domande per eventi oggettivamente non evitabili.
Nel computo del predetto termine, secondo i principi generali:
– si esclude il giorno iniziale;
– se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo.
Quali sono le sanzioni in caso di omessa o tardiva presentazione?
Qualora dall’omessa o tardiva presentazione della domanda derivi, a danno dei lavoratori, la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.
Chi paga i contributi della cassa integrazione?
Il finanziamento della CIGO avviene con un contributo ordinario (calcolato sull’imponibile previdenziale dei dipendenti) e un contributo addizionale (parametrato alle settimane di utilizzo di integrazione salariale) differenziato per ciascuna tipologia di ammortizzatore sociale.
La contribuzione ordinaria è il fulcro su cui basa il finanziamento della cassa integrazione ordinaria in quanto consente il finanziamento del fondo a essa destinata.
Con la circ. 76 del 30 giugno 2022 l’INPS ha ricordato l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIG, chiarendo che Le aliquote contributive, come sopra indicate, si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoratori a domicilio.
Tipo azienda Aliquota
Aziende industriali fino a 50 dipendenti
1,70%
Aziende industriali con più di 50 dipendenti
2,00%
Operai del settore edile – industria e artigianato
4,70%
Operai del settore lapideo – industria e artigianato
3,30%
Impiegati e quadri del settore edile e lapideo – industria e artigianato (aziende fino a 50 dipendenti
1,70%
Impiegati e quadri del settore edile e lapideo – industria e artigianato (aziende oltre 50 dipendenti)
2,00%
La contribuzione addizionale è da versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.
La misura è stabilita dall’art. 5 D.Lgs. n. 148/2015, avendo a riferimento le settimane fruite nel quinquennio mobile:
– 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite;
– 12%, da 53 a 104 settimane fruite;
– 15% oltre le 104 settimane fruite.
La l. n. 234/2021 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2025, una riduzione sulla contribuzione addizionale. In particolare, viene prevista una riduzione sulla contribuzione addizionale a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale CIGO e CIGS per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento.
La contribuzione addizionale ridotta è pari a:
– 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
– 9% oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.
Con la circ. n. 5/2025 l’INPS ha chiarito che la riduzione del contributo addizionale opera, quindi, in favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria o in deroga per almeno 24 mesi, decorrenti dal giorno successivo al termine dell’ultimo periodo di fruizione di un trattamento di integrazione salariale. L’istituto precisa che tenuto conto del tenore letterale dell’art. 5, comma 1-ter, la verifica della condizione di accesso alla riduzione del contributo addizionale (assenza di fruizione di integrazioni salariali da almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento) deve essere effettuata sulla/e matricola/e contributiva/e, nonché su tutte le unità produttive che fanno capo al soggetto datoriale, univocamente identificato dal relativo codice fiscale.
Ai fini della verifica in argomento, deve essere preso in considerazione l’ultimo periodo di trattamento salariale fruito a titolo di CIGO e/o CIGS o CIGD, anche nel caso in cui, in relazione a tali trattamenti, il datore di lavoro non abbia versato il contributo addizionale per effetto di specifiche disposizioni di esonero (ad esempio, periodo di CIGO concessa per eventi oggettivamente non evitabili, di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015).
Simone Baghin