Assegno al nucleo familiare

27 Aprile, 2018   |  

L’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) è un sostegno economico erogato dall’INPS per le famiglie dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.

I nuclei familiari devono essere composti da più persone e il reddito complessivo deve essere inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.

L’assegno al nucleo familiare spetta a:

lavoratori dipendenti;
lavoratori dipendenti agricoli;
lavoratori domestici;
lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
titolari di prestazioni previdenziali;
lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

DECORRENZA E DURATA
Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio celebrazione del matrimonio, nascita di figli). La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

Non possono essere erogati complessivamente più di sei assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell’INPS, la data iniziale dell’erogazione e quella di scadenza sono indicate nell’autorizzazione.

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

QUANTO SPETTA
L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente (circolare INPS 18 maggio 2017 n.87).

I redditi del nucleo familiare sono quelli assoggettabili all’ IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro). Devono essere considerati i redditi prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno precedente.

Non devono essere dichiarati tra i redditi:

Trattamenti di Fine Rapporto ( TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR;
i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità;
le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

L’assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione. In alternativa, è direttamente l’INPS che paga l’assegno se il richiedente è:

addetto ai servizi domestici;
iscritto alla Gestione Separata;
operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
lavoratore di ditte cessate o fallite;
beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
L’INPS effettua il pagamento tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.

DECADENZA
Il diritto all’ANF cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il riconoscimento dello stesso: ad esempio, nel caso di separazione legale dal coniuge/parte di unione civile decade per l’ex coniuge/parte di unione civile, mentre, resta valido per i figli affidati; o nel caso di  raggiungimento della maggiore età del figlio non inabile a proficuo lavoro.

REQUISITI
L’ANF spetta per nucleo familiare che può essere composto da:

il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
il coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie, se residente in Italia;
i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;
i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.
I lavoratori extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare:

solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero, anche se il suo paese non è convenzionato con l’Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due stati membri.
I lavoratori stranieri rifugiati politici, in conseguenza dell’equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all’assegno anche per i familiari residenti all’estero.

Per i titolari di pensione ai superstiti, il nucleo ha diritto all’ANF se composto dal coniuge/parte di unione civile superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati minori o maggiorenni inabile.

Il coniuge/parte di unione civile dell’avente diritto alla corresponsione dell’ANF può chiedere il pagamento della prestazione purché non sia titolare di un proprio diritto all’ANF, determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. La richiesta di pagamento da parte del coniuge/parte di unione civile deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559 (Codice SR56).

Se i coniugi/parte di unione civile sono separati o divorziati, in caso di affidamento condiviso, entrambi i genitori affidatari hanno diritto all’ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.

Il diritto rimane al genitore affidatario anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione) e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell’ex coniuge/parte di unione civile, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell’affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all’ANF.

Il genitore convivente con il minore (privo di autonomo diritto) nato fuori del matrimonio/unione civile da genitori comunque non coniugati/unione civile può chiedere il pagamento dell’ANF sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.

QUANDO FARE DOMANDA
La domanda va presentata per ogni anno a cui si ha diritto.

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

COME FARE DOMANDA
Se il richiedente svolge attività lavorativa dipendente, la domanda va presentata al proprio datore di lavoro utilizzando il modello ANF/DIP (Codice SR16). In tal caso, il datore di lavoro deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto, nel termine di prescrizione di cinque anni.

Nei casi di inclusione di componenti nel nucleo familiare (es. genitori separati, componenti maggiorenni inabili, etc.) o ai fini dell’aumento dei limiti reddituali (es. componente minorenne inabile) è necessario allegare al Mod. ANF/DIP (Codice SR16) l’Autorizzazione ANF precedentemente richiesta all’INPS.

Se il richiedente è addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata o ha diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, la domanda va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Nei casi di inclusione di componenti nel nucleo familiare (es. genitori separati, componenti maggiorenni inabili, etc.) o ai fini dell’aumento dei limiti reddituali (es. componente minorenne inabile) è necessario allegare la prevista documentazione alla domanda telematica di prestazione ANF.Il menu del servizio mette a disposizione tre voci:

Informazioni, pagina che specifica quale documentazione e quali dati sono necessari per compilare la domanda a seconda della composizione del nucleo familiare e del soggetto che presenta la domanda;
Invio domanda, funzionalità che permette di compilare e inviare la domanda;
Consultazione domande, funzionalità che permette di consultare le domande già inviate.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Fonte: INPS



Fonte : Studio Balillo