Il decreto n. 78 del 22 giugno 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026, individua le specifiche violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale che costituiscono causa ostativa alla fruizione dei benefici normativi e contributivi. Si tratta di violazioni che assumono rilevanza esclusivamente qualora siano accertate con provvedimenti divenuti definitivi: sentenze passate in giudicato ovvero ordinanze-ingiunzione. Una tabella riepilogativa può essere di aiuto ad individuare per ogni violazione il periodo di esclusione dalla fruizione delle agevolazioni, graduato in misura proporzionale alla gravità dell’illecito definitivamente accertato.
Il decreto n. 78 del 22 giugno 2026, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026), individua le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese quelle afferenti alla tutela delle condizioni di lavoro nonché alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che costituiscono causa ostativa alla fruizione dei benefici normativi e contributivi.
L’adozione del provvedimento dà attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 29 del D.L. n. 19/2024 (Decreto PNRR quater), il quale ha demandato al Ministero del Lavoro l’individuazione delle violazioni che, ove definitivamente accertate, precludono al datore di lavoro l’accesso alle agevolazioni normative e contributive previste dall’ordinamento.
Ai fini della perdita dei benefici, il decreto precisa che le violazioni assumono rilevanza esclusivamente qualora siano accertate con provvedimenti divenuti definitivi, quali sentenze passate in giudicato ovvero ordinanze-ingiunzione adottate ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 698/1981.
Non costituiscono, viceversa, causa ostativa alla fruizione delle agevolazioni le violazioni per le quali il procedimento penale si sia estinto a seguito dell’adempimento della prescrizione obbligatoria prevista dagli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994, nonché dall’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004, ovvero mediante oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.
Si ricorda, inoltre, che il medesimo art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, subordina la legittima fruizione dei benefici normativi e contributivi anche al possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare, nonché al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e applicati dal datore di lavoro.
Le violazioni che determinano la perdita dei benefici normativi e contributivi
Questo il contenuto dell’Allegato A al Decreto Ministeriale che individua le disposizioni la cui violazione determina la perdita dei benefici normativi e contributivi, indicando, per ciascuna fattispecie, il corrispondente periodo di esclusione dalla fruizione delle agevolazioni, graduato in misura proporzionale alla gravità dell’illecito definitivamente accertato.
Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
Articolo 437 c.p.
24 mesi
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Articolo 589, comma 2, c.p.
24 mesi
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Articolo 603-bis c.p.
24 mesi
Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Articolo 590, comma 3, c.p.
18 mesi
Violazioni di specifiche disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1) Omessa valutazione di tutti i rischi con elaborazione del DVR
2) Omessa nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
3) Omessa valutazione dei rischi nelle aziende industriali a rischio rilevante, centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende con fabbricazione o deposito di esplosivi, strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori e altre attività individuate dalla legge
4) Mancata adozione delle misure di emergenza, primo soccorso e gestione delle emergenze; omessa cooperazione prevista nei casi indicati dalla legge
5) Omessa verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi
6) Omessa informazione ai lavoratori; omessa formazione e addestramento; omessa designazione degli addetti antincendio e primosoccorso; violazione degli obblighi informativi previsti
7) Omessa nomina del medico competente nei casi previsti; mancata fornitura dei DPI; mancata richiesta dell’osservanza delle norme ai lavoratori; omessa cooperazione e coordinamento negli appalti; mancata convocazione della riunione periodica; ulteriori obblighi previsti dalla lettera d)
8) Accesso e lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati senza le condizioni di sicurezza richieste
9) Mancato rispetto degli obblighi generali relativi ai luoghidi lavoro; lavori in locali sotterranei o semi-sotterranei fuori dai casi consentiti
10) Mancata comunicazione all’organo di vigilanza dei dati relativi ai luoghi di lavoro
11) Omessa valutazione dei rischi elettrici
12) Messa a disposizione di attrezzature non conformi ai requisiti di sicurezza; violazione di obblighi su attrezzature, DPI e impianti elettrici indicati dall’art. 87, comma 2
13) Violazione di obblighi specifici relativi ad attrezzature, DPI e impianti elettrici indicati dall’art. 87, comma 3
14) Omessa redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)
15) Violazione degli obblighi principali in materia di cantieri, lavori in quota, scavi, ponteggi, demolizioni e opere provvisionali indicati dall’art. 159, comma 2, lett. a)
16) Violazione degli ulteriori obblighi tecnici in materia di cantieri indicati dall’art. 159, comma 2, lett. b)
17) Violazione degli obblighi relativi alla segnaletica di salute e sicurezza
18) Violazione degli obblighi di informazione, formazione e istruzioni sulla segnaletica
19) Violazione degli obblighi sulla movimentazione manuale dei carichi
20) Violazione degli obblighi di informazione, formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi
21) Violazione degli obblighi relativi ai videoterminali indicati dall’art. 178, comma 1, lett. a)
22) Violazione degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria e all’informazione/formazione per videoterminalisti
23) Violazione degli obblighi di valutazione dei rischi da agenti fisici
24) Violazione degli obblighi specifici di misurazione/programmazione relativi a rumore, vibrazioni e campi elettromagnetici
25) Omessa o carente valutazione dei rischi da agenti chimici, cancerogeni/mutageni/tossici per la riproduzione e amianto
26) Mancata indicazione delle misure preventive e protettive nella valutazione del rischio chimico
27) Violazione degli obblighi sostanziali in materia di agenti chimici, cancerogeni/mutageni/tossici per la riproduzione e amianto indicati dall’art. 262, comma 2, lett. a)
28) Violazione degli obblighi di informazione, formazione, sorveglianzasanitaria e gestione documentale indicati dall’art. 262, comma 2, lett. b)
29) Omessa valutazione del rischiobiologico
30) Violazione degli obblighi principali in materia di agentibiologici
31) Violazione degli obblighi di comunicazione e gestioneemergenze per agentibiologici
Violazione di disposizioni la cui sanzione è prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
12 mesi
Violazioni alle norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo
Disposizioni indicate dall’articolo 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956
12 mesi
Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.
Articolo 22, comma 12, D.L.vo n. 286/1998
8 mesi
Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico
Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge n. 12/2002, convertito, dalla legge n. 73/2002
6 mesi
Patente a crediti
mancanza della patente o del documento equivalente o patente con punteggio inferiore a 15 crediti
articolo 27, comma 11, D.L.vo n. 81/2008
6 mesi
Riposo giornaliero
NB: solo qualora la violazione abbia interessato almeno il 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata
Articolo 7 – D.L.vo n. 66/2003
3 mesi
Riposo settimanale
NB: solo qualora la violazione abbia interessato almeno il 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata
Articolo 9 – D.L.vo n. 66/2003
3 mesi
Roberto Camera