Con la sentenza n. 174 del 2026, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità dell’articolo 8 della legge n. 604/1966 nella parte in cui subordina alla presenza di più di quindici dipendenti la possibilità di aumentare l’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo fino a dieci o quattordici mensilità, in relazione all’anzianità di servizio. La decisione riguarda i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 presso datori di lavoro di minori dimensioni, per i quali il limite ordinario di sei mensilità impediva un’adeguata personalizzazione del risarcimento e ne riduceva l’efficacia deterrente. La pronuncia estende anche alle piccole imprese la possibilità di superare tale limite, nel rispetto dei criteri previsti dalla disposizione, senza introdurre un incremento automatico dell’indennità.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 174 del 22 ottobre 2026, interviene sulla disciplina delle conseguenze economiche del licenziamento illegittimo intimato ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 da datori di lavoro di minori dimensioni, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, limitatamente alle parole «, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro».
La decisione consente di superare il limite ordinario di sei mensilità dell’indennità risarcitoria anche nelle imprese che non superano la soglia dei quindici dipendenti, attraverso l’applicazione delle maggiorazioni già previste dalla disposizione in relazione all’anzianità di servizio.
Disciplina dell’indennità nelle imprese di minori dimensioni
La questione riguarda i lavoratori assunti anteriormente al 7 marzo 2015 ai quali sia stato intimato un licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo da un datore di lavoro che non raggiunge i requisiti dimensionali previsti dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
In tali ipotesi, l’articolo 8 della legge n. 604/1966 prevede, in alternativa alla riassunzione, il versamento di un’indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La disposizione contempla inoltre la possibilità di incrementare l’indennità fino a dieci mensilità per i lavoratori con anzianità superiore a dieci anni e fino a quattordici mensilità per quelli con anzianità superiore a venti anni.
Prima dell’intervento della Consulta, tuttavia, tali maggiorazioni erano subordinate alla circostanza che il datore di lavoro occupasse complessivamente più di quindici dipendenti.
Profili di illegittimità costituzionale
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale di Livorno, che ha censurato l’inadeguatezza del limite massimo di sei mensilità rispetto alle esigenze di tutela del lavoratore illegittimamente licenziato.
La Corte costituzionale ha condiviso tali rilievi, evidenziando che una forbice risarcitoria compresa tra 2,5 e sei mensilità comprime eccessivamente la possibilità di adeguare l’indennizzo alle caratteristiche della singola controversia.
Secondo la Consulta, un sistema così rigidamente delimitato determina una liquidazione sostanzialmente forfetizzata del danno, che non consente di valorizzare adeguatamente la gravità dell’illegittimità del licenziamento e le condizioni concrete del rapporto di lavoro.
La limitazione risulta inoltre insufficiente sotto il profilo della funzione deterrente, poiché non garantisce un’efficace dissuasione del datore di lavoro dalla reiterazione di comportamenti illegittimi.
Confronto con il regime delle tutele crescenti
Nella motivazione assume rilievo anche il precedente intervento della Corte costituzionale sul regime applicabile ai lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015.
Con la sentenza n. 118/2025, infatti, la Consulta aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, nella parte in cui prevedeva un limite massimo inderogabile di sei mensilità per l’indennità spettante ai lavoratori illegittimamente licenziati dai datori di lavoro di minori dimensioni.
La permanenza di un analogo limite per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 avrebbe determinato, secondo la Corte, un’ingiustificata disparità di trattamento, con una tutela economica tendenzialmente meno favorevole proprio per i dipendenti con maggiore anzianità.
Indennità nelle piccole imprese
Per eliminare i profili di illegittimità, la Corte costituzionale ha ritenuto sufficiente intervenire sul requisito dimensionale previsto dall’ultima parte dell’articolo 8 della legge n. 604/1966.
L’eliminazione delle parole che subordinavano le maggiorazioni alla presenza di più di quindici lavoratori consente di applicare anche ai dipendenti delle piccole imprese gli incrementi dell’indennità previsti in funzione dell’anzianità di servizio.
In particolare, il limite può raggiungere dieci mensilità per i lavoratori con anzianità superiore a dieci anni e quattordici mensilità per quelli con anzianità superiore a venti anni.
La maggiorazione non opera automaticamente, ma resta rimessa alla valutazione del giudice, che deve determinare l’importo dell’indennità considerando i criteri stabiliti dalla legge, tra cui il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’impresa, l’anzianità di servizio del lavoratore, il comportamento e le condizioni delle parti.
Gli effetti della pronuncia
La sentenza amplia gli spazi di valutazione giudiziale nella determinazione dell’indennità dovuta per i licenziamenti illegittimi intimati ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 dai datori di lavoro di minori dimensioni.
La decisione non modifica il regime della tutela reintegratoria piena previsto per i licenziamenti discriminatori, verbali o nulli per altra causa, che continua a trovare applicazione indipendentemente dai requisiti dimensionali del datore di lavoro.
L’intervento della Consulta riguarda, invece, la tutela indennitaria applicabile ai licenziamenti privi di giusta causa o giustificato motivo, consentendo una maggiore personalizzazione del risarcimento in relazione alle circostanze concrete.
La pronuncia segna così un ulteriore superamento dei limiti risarcitori rigidi nelle piccole imprese, rafforzando il principio secondo cui l’indennità per licenziamento illegittimo deve essere adeguata alla situazione del lavoratore e idonea a svolgere anche una funzione deterrente nei confronti del datore di lavoro.
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