Apprendistato professionalizzante: quali sono i vantaggi per i datori di lavoro

L’apprendistato professionalizzante è un contratto a causa mista formazione – lavoro che consente un duplice vantaggio dal punto di vista economico per i datori di lavoro: retribuzione inferiore rispetto a quella di un lavoratore qualificato ed un vantaggio a livello contributivo in quanto è prevista una particolare scontistica del costo dei contributi dovuti all’INPS e all’INAIL. Si tratta di una tipologia contrattuale utilizzata per l’inserimento di giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni o altri soggetti percettori di sostegno al reddito (NASpI) che abbiano un’età superiore ai trent’anni. Qual è la forma del contratto? Quanto dura? Come funziona a livello retributivo?
L’apprendistato rientrante nella tipologia professionalizzante è il contratto a causa mista formazione – lavoro più utilizzato in Italia per l’inserimento di giovani o altri soggetti percettori di sostegno al reddito (Naspi) che abbiano un’età superiore ai trent’anni.
La disciplina dell’istituto generale dapprima presente nel Testo unico n. 167/2011, oggi è confluita interamente nel D.Lgs. n. 81/2015 al Capo V negli artt. da 41 a 47.

 

Cos’è il contratto di apprendistato professionalizzante: definizione e disciplina generale
L’apprendistato è definito come un contratto a causa mista con l’obiettivo di coniugare formazione e lavoro al fine di qualificare la persona all’interno della realtà aziendale.
Il contratto di apprendistato professionalizzante come per le altre due tipologie ad eccezione dei soggetti a cui si riferiscono (qualifica – diploma professionale e di alta formazione e ricerca) presuppone il rispetto di diversi requisiti indicati all’art. 42 del D.Lgs. n. 81/2015:

 

A chi si rivolge
Soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni, è anche applicabile ai lavoratori con età superiore ai 30 anni purché beneficiari di assegno di disoccupazione Naspi al fine di favorirne la riqualificazione professionale.

 

Forma del contratto
È richiesto il requisito della forma scritta ai fini della prova.

 

Contenuto essenziale
Nel contratto individuale di lavoro in apprendistato è presente, seppur in forma sintetica, il piano formativo individuale. Il così detto PFI è definito sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

 

Durata
Non inferiore a 6 mesi, per la durata massima è necessario visionare il CCNL che ne definirà i limiti di durata in base all’inquadramento scelto per il lavoratore. Le eccezioni possono riguardare la attività a carattere stagionale.

 

Recesso
Si applicano le stesse sanzioni dei contratti ordinari in tema di licenziamento illegittimo. L’unica particolarità è che al termine del periodo formativo le parti possono recedere ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, il preavviso decorre effettivamente dalla fine del periodo formativo.

 

Tutor
E’ necessario che ci sia un tutor aziendale che affianchi l’apprendista durante il periodo di formazione-lavoro. Il Decreto Ministeriale n. 22 del 28 febbraio 2000 stabilisce che il dipendente scelto dall’impresa per le funzioni di tutor deve:
a. possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
b. svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista;
c. possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa. Questo requisito non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori con la stessa caratteristica.
Ogni tutor non può seguire più di 5 apprendisti.

 

Formazione
La formazione è divisa in:
a) trasversale e di base: le ore totali dipendono dal titolo di studio dell’apprendista
– 40 ore se in possesso di laurea
– 80 ore se in possesso di diploma di scuola media secondaria di secondo grado o qualifica professionale
– 120 ore se in possesso di licenza media o elementare
b) tecnico- professionale: è svolta all’interno dell’azienda, serve ad imparare il lavoro pratico stabilito dal contratto e dal piano formativo individuale.

 

Limiti quantitativi
Il numero massimo di apprendisti che possono essere assunti è in base al numero dei dipendenti in azienda, in particolare:
– se il datore di lavoro non ha dipendenti o al massimo fino a 3, può assumere fino a 3 apprendisti;
– se il datore di lavoro ha fino a 10 dipendenti, il numero di apprendisti non può superare il 100% del personale qualificato;
– se il datore di lavoro ha > 10 dipendenti non si può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto al personale specializzato e qualificato in servizio.
Questi limiti possono variare in base al CCNL applicato, si consiglia infatti di visionare sempre il dettato del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, in caso di assenza di dicitura espressa di applica la normativa.

 

Clausola di stabilizzazione
Può essere determinata dalla Contrattazione collettiva, in assenza prevale quanto disciplinato dalla normativa.
In particolare, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla stabilizzazione a tempo indeterminato di almeno il 20% degli apprendisti precedentemente assunti. Sono esclusi i dimessi, i recessi durante i periodi di prova, i licenziamenti per giusta causa. In mancanza di rispetto del limite è consentita l’attivazione di un solo contratto di apprendistato professionalizzante; superato il limite i rapporti di apprendistato si considerano subordinati a tempo indeterminato.

 

Quali sono i vantaggi del datore di lavoro?
Il datore di lavoro ha un duplice vantaggio dal punto di vista economico: retribuzione inferiore rispetto a quella di un lavoratore qualificato ed un vantaggio a livello contributivo in quanto è prevista una particolare scontistica del costo dei contributi dovuti all’INPS e all’INAIL.

 

Come funziona a livello retributivo?
La normativa prevede due possibilità che vengono stabilite dal singolo contratto collettivo applicato dall’azienda:
a) sotto-inquadramento: l’azienda può inquadrare fino a due livelli inferiori rispetto a quello finale che spetterà alla fine del periodo formativo;
b) percentualizzazione: la retribuzione lorda è calcolata in percentuale rispetto a quella del livello di arrivo.

Sara Lepore


25 Settembre 2026


Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro