Il nuovo modello TFR3 per l’adesione automatica alla previdenza complementare, istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il decreto interministeriale 4 settembre 2026, prevede specifici obblighi informativi a carico del datore di lavoro. Al suo interno il modulo elenca puntualmente il contenuto dell’informativa che deve essere fornita al lavoratore. Quali elementi deve contenere? Un esempio può essere di aiuto.
Dal 1° luglio 2026 sono cambiati sensibilmente gli adempimenti che il datore di lavoro deve gestire al momento dell’assunzione in materia di destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR). La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha modificato l’art. 8 delD.Lgs. n. 252/2005 introducendo, per i lavoratori interessati dalle nuove disposizioni, il meccanismo dell’adesione automatica alla previdenza complementare, ferma restando la possibilità del lavoratore di esercitare le diverse opzioni previste dalla legge entro 60 giorni dall’assunzione. Le nuove disposizioni si applicano alle assunzioni con decorrenza successiva al 30 giugno 2026.
Alla nuova disciplina si accompagna un obbligo particolarmente importante per il datore di lavoro: informare il lavoratore al momento dell’assunzione affinché questi sia consapevole sia degli effetti dell’eventuale inerzia sia delle alternative che può esercitare.
Il quadro operativo è stato completato daldecreto interministeriale 4 settembre 2026, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha istituito il nuovo modulo TFR3, destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026.
Informativa da consegnare insieme al TFR3
L’art. 2 del decreto interministeriale stabilisce che il TFR3 contiene, tra l’altro, “l’attestazione dell’avvenuta informativa” prevista dall’art. 8, comma 8, del D.Lgs. n. 252/2005. Inoltre, il decreto precisa espressamente che restano fermi gli obblighi informativi previsti dall’art. 8, commi 8 e 9-bis. Pertanto, sul piano operativo è preferibile considerare distintamente:
– l’informativa datoriale con le informazioni dovute;
– il modello TFR3 da compilare.
Il modello ministeriale diffuso pochi giorni fa rende questa sequenza particolarmente evidente: nella parte iniziale il lavoratore dichiara di avere ricevuto dal datore di lavoro determinate informazioni; nella parte finale è prevista una specifica “attestazione del datore di lavoro”, con la quale quest’ultimo attesta di avere fornito l’informativa, acquisito la dichiarazione, di conservarla e di averne rilasciato copia al lavoratore.
Anche l’approfondimento allegato evidenzia questo profilo, indicando fra gli obblighi aziendali la consegna dell’informativa, l’acquisizione e conservazione delle dichiarazioni e la corretta formalizzazione della scelta.
Cosa deve contenere l’informativa?
È proprio il nuovo modello TFR3 a fornire una sorta di check-list normativa del contenuto minimo dell’informazione che il datore deve rendere.
Nel modello ufficiale il lavoratore è infatti chiamato a dichiarare di aver ricevuto informazioni relative a cinque elementi.
– accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare: occorre quindi indicare al lavoratore quale disciplina collettiva trova applicazione al rapporto e quali forme pensionistiche sono previste;
– forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica: non è sufficiente spiegare genericamente che il TFR potrebbe essere destinato a un fondo. Il lavoratore deve conoscere quale sia concretamente la forma pensionistica di destinazione applicabile al suo rapporto;
– funzionamento dell’adesione automatica: l’informativa deve spiegare cosa accade se il lavoratore non esercita una scelta nei 60 giorni e quali sono gli effetti dell’automatismo;
– facoltà esercitabili entro 60 giorni dall’assunzione: il dipendente deve essere messo nelle condizioni di conoscere le alternative previste dalla disciplina;
– diverse opzioni di destinazione del TFR e relative tempistiche: devono essere illustrati non soltanto il termine generale ma anche gli effetti delle diverse decisioni sulla destinazione del TFR.
Il Ministero del Lavoro ha sintetizzato il nuovo obbligo nello stesso senso: al momento della prima assunzione l’azienda deve fornire un’informativa dettagliata sugli accordi collettivi applicabili, sul funzionamento dell’adesione automatica, sul fondo designato, sui tempi entro cui scegliere e sulle alternative disponibili.
Cosa significa “adesione automatica”
L’informativa dovrebbe dedicare particolare attenzione alle conseguenze dell’inerzia, perché è proprio questo uno degli elementi di maggiore discontinuità rispetto alla disciplina precedente.
Per i lavoratori di prima assunzione interessati dalla nuova normativa, l’adesione automatica comporta, in linea generale, la destinazione alla forma pensionistica collettiva individuata dagli accordi o contratti collettivi applicabili dell’intero TFR maturando, nonché della contribuzione datoriale e di quella del lavoratore nella misura prevista dagli accordi. Sono previste specifiche eccezioni, tra cui quella relativa alla contribuzione del lavoratore quando la RAL corrisposta dal datore sia inferiore al valore dell’assegno sociale.
Quando gli accordi o contratti collettivi individuano più forme pensionistiche, il TFR è destinato, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero dei lavoratori dell’azienda. Se manca una forma pensionistica individuata dalla contrattazione collettiva, opera la forma pensionistica complementare residuale individuata dal D.M. 31 marzo 2020, n. 85.
Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica e scegliere, secondo i presupposti previsti dalla disciplina, di conferire il TFR a una forma pensionistica complementare liberamente prescelta oppure di mantenerlo secondo il regime dell’articolo 2120 c.c. La scelta di mantenimento non è definitiva: può essere successivamente revocata per il TFR maturando.
Il TFR3 rende operative queste alternative attraverso la “Sezione 1 – Lavoratore di prima assunzione”, nella quale sono contemplate, fra l’altro, la possibilità di conferire il TFR alla forma prevista dall’adesione automatica, l’eventuale opzione relativa al contributo del lavoratore nei casi ammessi, il conferimento esplicito a un’altra forma pensionistica e il mancato conferimento del TFR alla previdenza complementare.
Attenzione ai lavoratori già impiegati in precedenza
L’informativa e il TFR3 devono inoltre consentire al datore di lavoro di distinguere il lavoratore di prima assunzione da quello che abbia già avuto precedenti rapporti.
Per il lavoratore non di prima assunzione assume particolare rilevanza verificare se esista una precedente adesione a una forma pensionistica complementare alimentata, in tutto o in parte, dal TFR.
Il nuovo modello prevede infatti apposite dichiarazioni sulla posizione previdenziale pregressa. Se il lavoratore ha in essere un’adesione alla previdenza complementare con conferimento del TFR, deve essere informato della possibilità di indicare entro 60 giorni dall’assunzione la forma pensionistica alla quale destinare il TFR maturando e dell’applicazione dell’adesione automatica in caso di mancata scelta.
Diversamente, il TFR3 precisa che, per il lavoratore non di prima assunzione che non abbia in essere un’adesione alla previdenza complementare con versamento di tutto o parte del TFR, non opera l’adesione automatica: il TFR continua a essere regolato dall’art. 2120 c.c. e, ove ricorrano i presupposti, dal regime del Fondo di Tesoreria INPS.
Avvio dei versamenti in caso di adesione automatica
In caso di adesione automatica, il datore di lavoro comunica l’adesione alla forma pensionistica interessata e inizia i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni.
Tuttavia, gli effetti economici retroagiscono alla data dell’assunzione: il primo versamento comprende pertanto quanto dovuto a partire dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre dalla medesima data.
N.B. È una circostanza che sarebbe opportuno evidenziare chiaramente nell’informativa, perché consente al dipendente di comprendere concretamente le conseguenze del mancato esercizio di un’opzione nei 60 giorni.
Attestazione dell’informativa
Il decreto interministeriale 4 settembre 2026 stabilisce espressamente che il modulo TFR3 contiene quattro categorie di informazioni:
– attestazione dell’avvenuta informativa;
– opzioni esercitabili dal lavoratore;
– dichiarazioni relative alla posizione previdenziale pregressa;
– avvertenze sugli effetti dell’adesione automatica.
Il datore deve, inoltre, conservare la dichiarazione resa dal lavoratore e rilasciargliene copia.
Nella parte conclusiva del modello ministeriale, Infatti, il lavoratore dichiara di aver compreso le conseguenze delle dichiarazioni e di avere ricevuto l’informativa prevista dalla normativa; segue poi l’attestazione del datore di lavoro, sottoscritta con data, timbro e firma, relativa all’avvenuta informazione, all’acquisizione e conservazione della dichiarazione e alla consegna della copia al dipendente.
Debhorah Di Rosa