Dilazione dei debiti contributivi: estensione fino a 60 rate con vincoli da rispettare

Con la circolare n. 60/2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la rateazione dei debiti contributivi, che ora può arrivare fino a un massimo di 60 rate mensili. Le nuove regole prevedono una gestione più flessibile delle situazioni di temporanea difficoltà economico-finanziaria, riconoscendo anche la possibilità di una seconda dilazione. Vengono rafforzati gli obblighi di regolarità contributiva corrente e previsto un articolato sistema di controlli, revoche e decadenze che impone a imprese e intermediari una pianificazione estremamente rigorosa degli adempimenti. La procedura si presenta quindi più moderna e strutturata, ma anche significativamente più complessa sul piano operativo.
La circolare INPS n. 60/2026 rappresenta il completamento operativo della riforma, introdotta dall’art. 23 della legge n. 203/2024 e dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20/2026, che ha modificato la disciplina delle rateazioni dei debiti previdenziali con l’obiettivo dichiarato di favorire i processi di regolarizzazione contributiva.
Il legislatore ha superato il precedente sistema, che richiedeva autorizzazioni ministeriali per estendere le rateazioni oltre le 24 mensilità, attribuendo direttamente a INPS e INAIL il potere di concedere dilazioni fino a 60 rate mensili.
Si tratta di un cambiamento significativo non solo sul piano quantitativo, ma anche sul piano organizzativo e gestionale. La nuova disciplina abroga, infatti, il precedente regolamento del 2012 e ridefinisce:
– competenze decisionali;
– modalità istruttorie;
– condizioni di accesso;
– cause di revoca;
– gestione della contribuzione corrente;
– rapporti con le procedure di crisi d’impresa.
Fino a 60 rate senza autorizzazione ministeriale
La prima e più evidente innovazione riguarda l’estensione della durata massima delle dilazioni:
– fino a 36 rate mensili per debiti fino a 500.000 euro;
– fino a 60 rate mensili per esposizioni superiori a 500.000 euro.
La rateazione può essere concessa in presenza di una “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria”, formula volutamente ampia che consente di includere:
– crisi temporanee di liquidità;
– difficoltà legate a ristrutturazioni aziendali;
– ritardi nei pagamenti di clienti pubblici o privati;
– effetti economici di contenziosi giudiziari;
– situazioni straordinarie con impatto occupazionale o territoriale.
La scelta dell’INPS appare orientata a trasformare la dilazione da strumento eccezionale a vero istituto ordinario di gestione della regolarità contributiva.
Una procedura più moderna ma fortemente burocratizzata
Sotto il profilo operativo, il regolamento introduce una procedura integralmente telematica tramite il “Cassetto previdenziale del contribuente”.
La domanda deve comprendere:
– l’intera esposizione debitoria;
– tutte le Gestioni INPS coinvolte;
– gli importi dettagliati;
– il numero delle rate richieste;
– le dichiarazioni relative alla temporanea difficoltà economica.
Sul piano pratico, però, emerge immediatamente una prima criticità: il contribuente non può più limitarsi a rateizzare singole partite debitorie, ma deve necessariamente affrontare l’intera posizione contributiva consolidata.
Questo implica:
– attività preliminari di verifica molto complesse;
– normalizzazione delle evidenze Ve.R.A.;
– definizione preventiva di note di rettifica, VIG e partite sospese;
– coordinamento tra più sedi INPS in caso di posizioni multi-territoriali.
Il sistema appare quindi strutturato per aziende organizzate e assistite da intermediari qualificati, ma rischia di creare forti difficoltà operative per piccole imprese e contribuenti meno strutturati.
Controllo sulla contribuzione corrente
L’aspetto più delicato della nuova disciplina riguarda senza dubbio la gestione della contribuzione corrente.
Il regolamento stabilisce infatti che:
– il contribuente deve restare regolare durante tutta la dilazione;
– qualsiasi omissione contributiva successiva può compromettere il piano;
– il pagamento della prima rata non basta se nel frattempo maturano nuovi debiti non versati.
Questa impostazione trasforma la dilazione in un sistema a controllo continuo.
L’INPS chiarisce infatti che:
– il provvedimento di accoglimento può non perfezionarsi;
– la dilazione può essere annullata;
– i debiti possono essere immediatamente affidati alla riscossione tramite avviso di addebito.
Dal punto di vista pratico, la gestione diventa particolarmente complessa nei casi in cui:
– le scadenze contributive intervengano durante l’istruttoria;
– la prima rata venga pagata prima della scadenza naturale;
– emergano nuove omissioni durante il procedimento.
Per consulenti e aziende sarà quindi essenziale monitorare costantemente:
– il calendario contributivo;
– le scadenze correnti;
– le tempistiche istruttorie;
– l’emissione dei piani di ammortamento.
La seconda dilazione: apertura importante ma con limiti stringenti
Una delle innovazioni più rilevanti è rappresentata dalla possibilità di accedere a una seconda dilazione mentre è ancora in corso la prima.
La seconda dilazione può riguardare:
– nuovi debiti emersi successivamente;
– contribuzione corrente maturata dopo la prima domanda;
– ulteriori difficoltà economiche sopravvenute.
Tuttavia, il sistema presenta limiti molto rigidi:
– non devono esserci revoche nei sei mesi precedenti;
– non possono esistere più di due dilazioni attive;
– per ottenere una nuova rateazione occorre estinguere una delle precedenti.
La previsione è condivisibile nella logica di evitare abusi, ma rischia di risultare poco aderente alle reali dinamiche finanziarie delle imprese in crisi, dove le esposizioni contributive tendono spesso a stratificarsi nel tempo.
Revoca della dilazione: un sistema severo
Il regolamento introduce una disciplina molto rigorosa della revoca.
La decadenza può intervenire:
– per mancato pagamento di tre rate anche non consecutive;
– per omissione della contribuzione corrente;
– per mancato rispetto delle condizioni della seconda dilazione.
L’aspetto più critico è che il mancato rispetto della correntezza contributiva può determinare la revoca anche in presenza del regolare pagamento delle rate.
Inoltre:
– i debiti revocati non possono essere nuovamente dilazionati;
– l’INPS procede all’affidamento all’Agente della riscossione;
– le somme residue vengono immediatamente recuperate tramite avviso di addebito.
Si tratta di un meccanismo fortemente premiale per i contribuenti virtuosi, ma estremamente penalizzante per le imprese che presentano situazioni di crisi ciclica o flussi finanziari discontinui.
Il divieto di compensazione: scelta discutibile
Tra gli aspetti più controversi del regolamento vi è il divieto di pagamento delle rate mediante compensazione fiscale.
L’INPS giustifica tale scelta con l’esigenza di verificare la reale solvibilità del debitore.
Tuttavia, sul piano pratico, la previsione rischia di creare difficoltà considerevoli soprattutto per:
– aziende strutturalmente a credito fiscale;
– imprese esportatrici;
– soggetti con crediti IVA elevati;
– realtà in fase di riorganizzazione finanziaria.
La compensazione rappresenta infatti uno strumento fisiologico di gestione della liquidità aziendale e la sua esclusione potrebbe ridurre concretamente l’efficacia delle stesse dilazioni.
Dilazioni e crisi d’impresa: raccordo con il Codice della crisi
Particolarmente importante è il coordinamento con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il regolamento chiarisce che:
– l’accesso a procedure di crisi determina la decadenza delle dilazioni in corso;
– i crediti residui confluiscono nella procedura concorsuale;
– restano però possibili nuove dilazioni per debiti successivi all’omologazione nelle ipotesi di continuità aziendale. La disciplina appare coerente con la logica del risanamento aziendale, ma richiederà particolare attenzione nella gestione dei rapporti tra:
– procedure concorsuali;
– contribuzione corrente;
– nuovi debiti previdenziali;
– piani di continuità.

Debhorah Di Rosa


26 Maggio 2026


Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro