Esigenze transitorie di lavoro tra contratto a termine o intermittente: cosa conviene di più

La scelta tra contratto a tempo determinato e lavoro intermittente rappresenta uno snodo operativo rilevante nella gestione delle esigenze temporanee di personale, anche in considerazione del fatto che sono previsti anche sgravi contributivi per i rapporti a termine. Quali sono i limiti di utilizzo e i profili contributivi delle due tipologie contrattuali? Qual è la soluzione più efficiente in termini organizzativi ed economici.

Chi
Lavoro a tempo determinato
La stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato è ammessa in tutti i settori produttivi nel rispetto dei limiti quantitativi posti dal legislatore: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Sono esenti dai limiti quantitativi i contratti a tempo determinato conclusi:
– nella fase di avvio di nuove attività;
– da imprese start-up innovative;
– nelle attività stagionali;
– per specifici spettacoli;
– per sostituzione di lavoratori assenti;
– con lavoratori di età superiore a 50 anni.
Attenzione
La ridefinizione delle attività stagionali, introdotta con il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024), ha ampliato la possibilità di ricorrere all’utilizzo dei contratti di lavoro stagionale: la “stagionalità” non è più connessa esclusivamente allo svolgimento delle attività tradizionali essendo estesa alle attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’imprese, secondo quanto previsto dai CCNL.
Lavoro intermittente
Possono ricorrere al lavoro intermittente le aziende che:
– svolgono attività discontinue o intermittenti, nelle ipotesi stabilite dal CCNL o ai sensi del Regio Decreto n. 2657/1923;
– assumono giovani che non hanno ancora compiuto 25 anni;
– assumono lavoratori con più di 55 anni, anche pensionati;
– utilizzano le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno ai sensi di quanto previsto dal contratto collettivo.
Attenzione
È vietato il ricorso al lavoro intermittente:
– per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
– presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o è in corso una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario di lavoro di lavoratori adibiti alle stesse mansioni;
– se manca valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Cosa
Lavoro a tempo determinato
Il datore di lavoro che instaura un rapporto di lavoro subordinato non a tempo indeterminato è obbligato a versare un contributo addizionale pari all’1,40%, maggiorato dello 0,5 nel caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione.
Anche ai contratti a tempo determinato è possibile applicare uno sgravio contributivo se ad essere assunti sono over 50 disoccupati da più di 12 mesi, donne in condizione di svantaggio e prive di impiego regolarmente retribuito) da almeno 24 mesi (6 mesi se residenti nelle ZES), o percettori di Assegno di inclusione.
Attenzione
Il contributo addizionale non è dovuto in caso di:
a. lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b. lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni;
c. apprendisti, anche stagionali;
d. rapporti a tempo determinato degli operai agricoli.
Lavoro intermittente
Si tratta di un contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.

Come
Lavoro a tempo determinato
L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, a pena di inefficacia. Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore una copia dell’atto scritto entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo o di proroga, la specificazione delle esigenze in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
Attenzione
La forma scritta non è necessaria per i contratti di lavoro puramente occasionali, ossia di durata non superiore a 12 giorni.
Lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere, quali elementi essenziali:
– durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
– luogo e modalità della eventuale disponibilità e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
– trattamento economico e normativo;
– forme e modalità della chiamata e di rilevazione della prestazione;
– tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità.
Attenzione
Al lavoratore senza obbligo di risposta alla chiamata non spetta alcuna retribuzione nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione.
L’importo dell’indennità di disponibilità viene determinato dai contratti collettivi, di ogni livello e non può essere inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Quando
Lavoro a tempo determinato
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.
Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, anche a seguito di proroghe e rinnovi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
b) esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
c) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Lavoro intermittente
La chiamata del lavoratore è ammessa per un massimo di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di un triennio mobile con il medesimo datore di lavoro, tenendo conto solo delle giornate di effettivo lavoro svolto.
Attenzione
L’eventuale superamento del limite previsto per legge, ad eccezione del settore del turismo, spettacoli e pubblici esercizi comporta la trasformazione del rapporto in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.

Calcola il risparmio
Prendiamo in esame il caso di un datore di lavoro che deve assumere un nuovo dipendente per una esigenza saltuaria con brevi periodi di durata che si ripetono nel tempo.
L’inquadramento viene operato al Livello 4 del CCNL Terziario Confcommercio. La retribuzione di base da prendere a riferimento è di 1.825,76 euro. La contribuzione dovuta è pari a 612,07 euro in caso di assunzione intermittente a tempo indeterminato oppure a 620,64 euro in caso di rapporto a termine, incluso il contributo addizionale in caso di contratto a tempo determinato.
Qualora si proceda con assunzione a tempo determinato il datore di lavoro può decidere di adottare una clausola di flessibilità prevista dal CCNL, erogando in aggiunta al lavoratore la relativa indennità retributiva, pari all’1,5% della retribuzione erogata.
In caso di assunzione a chiamata invece sarà opportuno prevedere una indennità di disponibilità che, sempre in base alle previsioni contrattuali, è pari nella fattispecie esaminata al 20% della retribuzione.

Lavoro a tempo determinato (con sgravio)
Lavoro a tempo determinato
Lavoro a chiamata t.i.
Retribuzione
1.825,76
1.825,76
1.825,76
Clausola flessibile
27,38
27,38

Indennità di disponibilità


365,15
Contributi INPS
264,77
529,54
635,36
TOTALE
2.117,91
2.382,68
2.826,27
Risparmio %
25%
16%

Risparmio%
Dall’esame dei dati numerici relativi ai casi qui esposti è possibile desumere che optare per un rapporto di lavoro a tempo determinato, gestibile tramite le clausole flessibili, consente di risparmiare circa il 16% sul complessivo costo del lavoro (che arriva al 25% in caso di applicabilità degli sgravi contributivi al 50%) rispetto ad un contratto di lavoro intermittente che preveda l’erogazione di una indennità di disponibilità al lavoratore per garantire la risposta alla chiamata.

Debhorah Di Rosa


25 Marzo 2026


Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro