A partire dal 1° luglio 2026 i datori di lavoro devono adeguarsi alle disposizioni previste dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) che ridefiniscono le modalità di adesione dei lavoratori ai fondi pensione. Diversi sono gli adempimenti a seconda si tratti di lavoratori di prima assunzione, che aderiscono automaticamente alla previdenza complementare, oppure di lavoratori non di prima assunzione, a cui è obbligatorio fornire una informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare. Luglio non è lontano. Per imprese, HR e consulenti del lavoro è da subito necessario prepararsi per riorganizzare i processi informativi e gestionali, garantendo corrette comunicazioni ai dipendenti.
La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha introdotto significative novità in materia di previdenza complementare a decorrere dal luglio 2026.
Il mood appare piuttosto chiaro.
Il sistema pensionistico a “trazione pubblica” non sarà più in grado (per fattori economici e demografici) di sostentare i futuri trattamenti di acquiescenza. Quindi dobbiamo cambiare marcia e virare sempre di più sul sistema dei fondi di previdenza complementare.
Le novità (tendenzialmente) entreranno in vigore dal 1° luglio 2026. Ma come cambierà l’assunzione? Quali informazioni dovremmo consegnare? Cosa vuol dire revocare l’iscrizione? Ed il modello “TFR2” andrà in pensione?
Proviamo a fare il punto.
Le novità in tema di previdenza complementare
Andiamo con ordine:
Il comma 201 della legge n. 199/2025 dispone che, con decorrenza dal periodo d’imposta 2026, il limite annuo di deducibilità del reddito complessivo dei contributi versati, dal lavoratore e dal datore di lavoro, a forme di previdenza complementare è aumentato da 5.164,57 a 5.300 euro. Il comma 202 sembra ingenerare confusione richiamando l’integrale comma 201 e postergandone gli effetti a luglio 2026 ma, per quanto alla soglia di deducibilità a 5.300, non sembrano dubbi che si applicherà dal 1° gennaio 2026.
Al comma 202, la legge di Bilancio 2026 dispone genericamente la decorrenza di quanto anticipato nel comma precedente a decorrere dal 1° luglio 2026, ed entro tale data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adeguerà le proprie istruzioni.
Dunque, a decorrere dal 1° luglio 2026:
– le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definitiva e di prestazione definitiva possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 60% (non più del 50%) dal montante finale accumulato, e in rendita.
– nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale (art. 3, commi 6 e 7, legge n. 335 del 8 agosto 1995), la prestazione può essere interamente erogata in capitale.
– inoltre, è prevista la possibilità per il lavoratore, decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, di trasferire l’intera posizione individuale maturata a un’altra forma pensionistica da lui determinata.
Questa novità sopprime la clausola che stabiliva il diritto al versamento del TFR maturato e dell’eventuale contributo a carico del datore nei limiti e secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi di lavoro (anche aziendali).
Adesione dal 1° di luglio 2006 al sistema della previdenza complementare
La legge di Bilancio 2026 ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2026, delle regole riguardanti l’adesione ai fondi di previdenza complementare (volontariamente o automaticamente).
Dobbiamo distinguere.
I lavoratori di prima assunzione (ad oggi si suppone chi non abbia mai versato un contributo prima del 30.06.2026) aderiscono automaticamente alla previdenza complementare.
Ci troviamo di fronte alla adesione automatica verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche, l’adesione automatica si rivolge alla forma pensionistica con il maggior numero di adesione dei lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di accordi collettivi, la forma pensionistica di destinazione è quella residuale, attualmente gestita dal Fondo Cometa.
Tuttavia, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, il lavoratore può scegliere di rinunciare all’adesione automatica e optare per:
– conferire l’intero importo di TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare, da lui scelta;
– alternativamente, mantenere il TFR in azienda. Il lavoratore potrà in seguito revocare tale scelta e conferire il TFR ad altra forma pensionistica complementare.
È obbligo del datore di lavoro conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.
La storia ci insegna che probabilmente il modello con cui si potrà disporre la proroga verrà determinato dalla COVIP, dato che deve essere inequivocabilmente chiaro l’effetto della revoca stessa al lavoratore.
In caso di adesione non revocata, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni per l’eventuale rinuncia. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e riguarderà, oltre al TFR, il contributo aziendale ed il contributo del dipendente (in quest’ultimo caso il contributo del dipendente non è dovuto se la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Al momento della prima assunzione, il datore di lavoro sarà tenuto a fornire una informativa al lavoratore in merito:
– agli accordi collettivi applicati in tema di previdenza complementare destinataria dell’adesione automatica;
– al meccanismo di adesione automatica;
– alla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica;
– alle diverse scelte disponibili e la relativa tempistica;
Questa informativa ben potrebbe essere inserita nella comunicazione di trasparenza ex D.Lgs. n. 104/2022.
Attenzione: se un lavoratore fosse stato assunto il 29 giugno 2026, si applicherebbe la previgente fattispecie della consegna del TFR 2 con il meccanismo non tanto della revoca ma del silenzio assenso nei sei mesi, dato che è la data di assunzione che effettua uno spartiacque normativo.
Per quanto riguarda i lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare la precedente scelta del lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.
Qualora il lavoratore non si esprimi in merito, verrà applicato il meccanismo di adesione automatica. Con una variante
– se il lavoratore non di prima occupazione fosse già iscritto ad una forma di previdenza, il datore di lavoro “fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data”
– in difetto di comunicazione l’azienda applicherà il meccanismo di adesione automatica sopra rappresentato (contratti collettivi, etc).
– se il candidato fosse non di prima occupazione e non avesse aderito ad alcuna forma di previdenza, si applicherà la regola della revoca in sessanta giorni, come sopra esaminato.
Luglio non è così lontano. Meglio già prepararci sui nuovi processi.
Dario Ceccato