Modifiche in arrivo sulla disciplina dei familiari a carico del lavoratore. Lo schema di decreto correttivo ter della riforma fiscale, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025, interviene infatti sul dettato dell’
art. 12 del TUIR, dedicato alle detrazioni per carichi di famiglia, modificando la platea dei familiari rilevanti ai fini fiscali, anche in assenza di detrazioni ai fini IRPEF. Quali sono gli impatti per le imprese?
È stato approvato il Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025 lo schema di decreto legislativo “decreto Correttivo Ter”. Si tratta di un decreto legislativo con il quale si introducono disposizioni correttive e integrative al D.Lgs. n. 192/2024, recante “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”, adottato in attuazione della legge delega di riforma fiscale legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale.
Tra le modifiche previste alcune che riguardano la disciplina dei familiari a carico del lavoratore.
Proviamo ad analizzare come impattano le novità, che avranno efficacia, a seguito dell’emanazione e della pubblicazione in G.U., dal 1° gennaio 2025.
La disciplina attuale
A decorrere dal 1° gennaio 2025, con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2025), è stata modificata la platea dei famigliari dei lavoratori ai fini fiscali individuando tra essi:
– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
– i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi della l. n. 104/1992;
– ogni ascendente che conviva con il contribuente
Nessuna modifica è stata prevista per quanto riguarda le regole reddituali previste dall’art. 12, co. 2 ovvero che le detrazioni spettano per i soggetti sopra indicati a condizione che possiedano un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, innalzato a 4.000 euro ma limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.
L’art. 4-ter dell’art. 12 del TUIR va a precisare che ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento ai familiari, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione specifica sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.
Sulle novità intervenute, l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 4/E/2025, ha chiarito che le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 all’art. 12 del TUIR esplicano effetti anche sulle altre disposizioni che rinviano ai soggetti del citato art. 12 con la conseguenza che le misure di welfare previste dall’art. 51 del TUIR e dalle altre disposizioni devono intendersi riferite solamente ai familiari indicati all’art. 12, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025.
Leggi anche IRPEF 2025: le istruzioni delle Entrate su aliquote, detrazioni e lavoro dipendente
Le novità previste dal decreto correttivo ter
Lo schema di decreto legislativo introduce disposizioni correttive e integrative al D.Lgs. n. 192/2024 (Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES) adottato in attuazione della legge delega di riforma fiscale n. 111/2023.
Per quanto riguarda la disciplina sulle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR) si prevede una modifica del comma 4-ter come segue:
Testo attuale
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Testo modificato
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4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.
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«4-ter. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell’
articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Con le modifiche apportate si prevede che le disposizioni fiscali che fanno riferimento (di solito attribuendo benefici) alle persone indicate nel citato art. 12 si devono applicare considerando, fra i beneficiari, i seguenti familiari:
– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
– i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto;
– le altre persone elencate nell’art. 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
La modifica precisa che tali soggetti vanno considerati anche se, in taluni casi, non è più prevista, a loro favore, una detrazione per carichi di famiglia; a titolo esemplificativo è il caso dei figli di età fino a 21 anni o superiore a 30 anni nonché ai fratelli e sorelle conviventi.
Inoltre, si prevede che se una disposizione fiscale prevede un beneficio a favore dei familiari di cui all’art. 12 per i quali ricorrono le condizioni previste dal comma 2 del medesimo (familiari fiscalmente a carico) si devono considerare fra i beneficiari i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2 dell’art. 12, vale a dire 2.840,51 euro, ovvero 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Da ultimo viene stabilito che le modifiche troveranno applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e pertanto dal 1° gennaio 2025.
Impatti per le imprese
Le modifiche apportate dallo schema di decreto correttivo ter della riforma fiscale, dal momento dell’entrata in vigore del provvedimento, comporteranno da parte dell’impresa alcune modifiche nella gestione di:
– policy di welfare aziendale e fringe benefit legati alla famiglia;
– aggiornamento delle procedure di raccolta e verifica dei dati familiari.
Simone Baghin
25 Luglio 2025
Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro