Identificare se un’impresa è di micro, piccola, media o grande dimensione è di fondamentale importanza per accedere ad agevolazioni a livello regionale, nazionale ed europeo. Alcuni strumenti agevolativi, infatti, come ad esempio la Nuova Sabatini, sono specificamente dedicati alle PMI. La dimensione aziendale influenza anche la percentuale del beneficio fruibile, come nel caso del credito di imposta per investimenti nella ZES unica. Anche l’entrata in vigore dell’obbligo delle polizze assicurative per i rischi catastrofali è differenziata in base alla dimensione aziendale. È pertanto importante conoscere i criteri di classificazione e le normative che definiscono la dimensione aziendale. Cinque alcuni dei possibili scenari che si possono presentare. Quali?
La definizione di PMI è contenuta nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE e recepita in Italia con il decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005.
Ai sensi di tale Raccomandazione, si considera impresa “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un’attività economica”. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, qualsiasi attività consistente nell’offrire beni e servizi in un mercato costituisce attività economica.
Pertanto, per la qualificazione di impresa risulta rilevante l’attività economica e non la forma giuridica. Ne consegue che possono essere considerate imprese: i lavoratori autonomi, le imprese familiari, le società di persone e le associazioni o altre entità che esercitano regolarmente un’attività economica.
In base all’art. 2 della Raccomandazione, per la determinazione della dimensione aziendale si utilizzano come parametri di calcolo il numero di occupati, il fatturato annuo e il totale di bilancio.
Per ottenere la qualifica di PMI, tuttavia, non è obbligatorio rispettare sia il criterio del fatturato, che quello del totale di bilancio (totale dell’attivo patrimoniale relativo all’ultimo bilancio depositato). L’impresa può superare solo una delle soglie senza perdere la sua qualificazione.
A seconda dei tre criteri sopraindicati si definiscono:
1) microimprese quelle che hanno meno di 10 occupati, hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
2) piccole imprese quelle che hanno meno di 50 occupati e hanno un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro;
3) medie imprese quelle che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Le imprese che impiegano almeno 250 unità lavorative sono considerate di grande dimensione.
Come indicato dal D.M. 18 aprile 2005:
a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s’intende l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari;
b) per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo patrimoniale;
c) per occupati si intendono si intendono:
– i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza;
– i proprietari gestori (imprenditori individuali);
– i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e che percepiscono un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società.
I dipendenti vanno calcolati in termini di Unità Lavorative Anno (ULA). Un lavoratore a tempo pieno per tutto l’anno è considerato 1 ULA, mentre un lavoratore part-time, che lavora la metà del tempo di lavoratore a tempo pieno, conta 0,5 ULA. Non devono essere conteggiati: gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento; i dipendenti in cassa integrazione straordinaria; la durata dei congedi di maternità o parentali.
I dati da prendere in considerazione per il calcolo del fatturato annuo, del totale di bilancio e dei dipendenti sono quelli dell’ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono ricavate, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
Ai fini del corretto calcolo dei predetti parametri, occorre verificare se l’impresa è:
a) un’impresa autonoma: un’impresa è autonoma:
– se è totalmente indipendente, vale a dire non ha alcuna partecipazione in altre imprese e nessuna altra impresa ha una partecipazione nella stessa, oppure
– se detiene una partecipazione inferiore al 25% del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) in una o più altre imprese e/o non vi sono soggetti esterni che detengono una quota del 25% o più del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) nell’impresa stessa, oppure
– non è collegata a un’altra impresa tramite una persona fisica.
Se un’impresa è autonoma, per verificare se rispetta le soglie indicate deve utilizzare solo il numero di dipendenti e i dati finanziari contenuti nei suoi conti annuali;
b) un’impresa associata: un’impresa è associata se detiene una partecipazione (di capitale o diritti di voto) almeno del 25% (ma non superiore al 50%) in un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione (di capitale o diritti di voto) di almeno del 25% (ma non superiore al 50%) nell’impresa oggetto di valutazione PMI.
In questo caso, l’impresa oggetto di valutazione deve aggiungere ai suoi dati una proporzione del calcolo degli effettivi e degli elementi finanziari dell’impresa associata al momento di determinare la propria ammissibilità alla condizione di PMI. Questa proporzione rifletterà la percentuale di quote o di diritti di voto – quale dei due sia il più alto – che è detenuta;
c) un’impresa collegata: due o più imprese sono collegate se sussiste tra loro uno dei seguenti rapporti:
– un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di un’altra impresa;
– un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un’altra impresa;
– un contratto tra imprese o una disposizione nello statuto di un’impresa conferisce ad una di esse il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra;
– un’impresa, in virtù di un accordo, è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa.
In caso di impresa collegata, ai fini del calcolo della dimensione aziendale, occorre aggiungere ai dati dell’impresa oggetto di valutazione il 100% dei dati dell’impresa collegata. Qualora il rapporto tra imprese sussista tramite la proprietà di uno o più individui (che agiscono congiuntamente), le imprese coinvolte sono considerate collegate se operano sullo stesso mercato o su mercati contigui.
Scenario n. 1 – Una PMI durante l’anno di riferimento supera le soglie finanziarie o di occupati previsti
1) La situazione che si crea: una PMI durante l’anno di riferimento supera le soglie finanziarie o di occupati previsti.
2) Come gestirla: ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, si perderà la qualifica di PMI solo se le soglie finanziarie o di occupati previsti vengono superate per due esercizi consecutivi.
3) Vantaggio/Svantaggio: il superamento delle soglie in un solo anno non comporta l’immediata perdita della qualifica di PMI. Allo stesso modo, impresa considerata grande acquisirà la qualifica di PMI se rientra nei tetti stabiliti per due anni consecutivi.
Scenario n. 1
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Vantaggio
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Svantaggio
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Una PMI durante l’anno di riferimento supera le soglie finanziarie o di occupati previsti
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Il superamento delle soglie in un solo anno non comporta l’immediata perdita della qualifica di PMI
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Si perde la qualifica di PMI solo se le soglie finanziarie o di occupati previsti vengono superate per due esercizi consecutivi
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Scenario n. 2 – Una PMI viene acquisita da una grande impresa
1) La situazione che si crea: una PMI viene acquisita da una grande impresa.
2) Come gestirla: le imprese che superano le soglie pertinenti per le PMI in seguito a un cambiamento di proprietà conseguente a una fusione o a un’acquisizione perdono la qualifica di PMI all’atto di acquisto.
3) Svantaggio: la perdita della condizione di PMI è immediata. In tal caso non vale la regola del superamento dei parametri per due esercizi consecutivi, prevista dall’art. 4, comma 2, della Raccomandazione 2003/361/CE.
Scenario n. 2
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Svantaggio
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Conseguenze
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Una PMI viene acquisita da una grande impresa
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La PMI è qualificabile grande impresa fin dal momento dell’acquisizione da parte della grande impresa
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Dal momento dell’acquisizione, l’impresa, in quanto grande impresa, non è più ammissibile alle agevolazioni riservate alle PMI
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Scenario n. 3 – Presenza di più investitori ognuno dei quali detiene una quota inferiore al 25%
1) La situazione che si crea: in una impresa sono presenti più investitori ognuno dei quali detiene una quota inferiore al 25%.
2) Come gestirla: l’impresa rimane autonoma anche in presenza di più investitori ciascuno dei quali detiene una quota inferiore al 25%, purché questi investitori non siano collegati tra loro.
3) Vantaggio: l’impresa, essendo autonoma, per verificare se rispetta le soglie stabilite per essere considerata una PMI utilizza solo il numero di dipendenti e i dati finanziari contenuti nei suoi conti annuali.
Scenario n. 3
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Vantaggio
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Rischio
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Presenza di più investitori ognuno dei quali detiene una quota inferiore al 25%
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L’impresa rimane autonoma se gli investitori non sono collegati tra loro
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Se gli investitori sono collegati, l’impresa potrebbe essere considerata come un’impresa associata o collegata, a seconda della sua situazione specifica
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Scenario n. 4 – Impresa partecipata da una società di capitali di rischio
1) La situazione che si crea: un’impresa è partecipata da una società di capitali di rischio.
2) Come gestirla: ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Allegato alla Raccomandazione europea n. 2003/361/CE, un’impresa può ancora essere considerata autonoma anche se partecipata per una quota superiore al 25% ma inferiore al 50% da uno o più dei seguenti investitori, purché non siano individualmente o congiuntamente collegati con l’impresa:
– società pubbliche di partecipazione, società di capitali di rischio e “business angels”;
– università e centri di ricerca senza scopo di lucro;
– investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
– autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
3) Vantaggio: se la quota di partecipazione è inferiore al 50%, l’impresa rimane autonoma e per verificare se rispetta le soglie stabilite per essere considerata una PMI deve utilizzare solo il numero di dipendenti e i dati finanziari contenuti nei propri conti annuali.
Scenario n. 4
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Vantaggio
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Rischio
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Impresa partecipata da una società di capitali di rischio
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L’impresa rimane autonoma se la quota di partecipazione è inferiore al 50%
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Qualora uno dei soggetti dell’elenco (o più soggetti tra loro collegati) detenga una partecipazione maggiore del 50%, si applicano le disposizioni previste per la generalità delle imprese
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Scenario n. 5 – Impresa partecipata da un ente pubblico
1) La situazione che si crea: un’impresa è partecipata da un ente pubblico.
2) Come gestirla: ai sensi dell’art. 3, comma 4 dell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ad eccezione dei casi riportati nell’articolo 3, paragrafo 2 (es. Università, investitori istituzionali, ecc.), un’impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sia posseduto o controllato direttamente o indirettamente, a titolo individuale o congiuntamente, da uno o più organismi pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.
3) Rischio: l’impresa non può essere considerata PMI se più del 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto è posseduto o controllato direttamente o indirettamente, a titolo individuale o congiuntamente, da un ente pubblico.
Scenario n. 5
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Svantaggio
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Conseguenza
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Impresa partecipata da un ente pubblico
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L’impresa non può essere considerata una PMI se più del 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto è posseduto o controllato direttamente o indirettamente, a titolo individuale o congiuntamente, da un ente pubblico
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Nel caso l’impresa non sia considerata PMI non è ammissibile alle agevolazioni riservate a tali categorie di imprese
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Rita Friscolanti
15 Luglio 2025
Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro