NASpI dopo le dimissioni: casi particolari di spettanza

Le dimissioni volontarie o risoluzioni consensuali rassegnate da un lavoratore poi riassunto a termine da un’altra azienda comportano una modifica dei requisiti per avere diritto alla NASpI nei dodici mesi successivi. E’ questa la nuova regola in vigore dal 2025 sulla quale l’INPS ha fornito chiarimenti con la circolare n. 98 del 2025. Quali sono le tipologie di dimissioni escluse e come vanno calcolati i nuovi requisiti?
A partire dal 2025 la cessazione per dimissioni o risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria di un altro contratto modifica sostanzialmente i requisiti utili a richiedere la NASpI (art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Occorre, infatti, che sia soddisfatto il requisito di almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nell’arco temporale che va dalla data di cessazione volontaria dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria dal rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI. Chiarimenti in materia sono stati fornii dall’INPS con la circolare n. 98 del 5 maggio 2025.

Requisiti generali di spettanza

Il soggetto richiedente la NASpI deve essere in stato di disoccupazione, ovvero aver perso il lavoro per cause indipendenti dalla sua volontà.
Esistono però alcune eccezioni alla regola: è possibile ottenere la NASpI anche nei seguenti casi:
– dimissioni per giusta causa, qualora le stesse siano state indotte da comportamenti altrui che hanno implicato l’impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro;
– dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità;
– per risoluzione consensuale nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
– per la proposta, rifiutata, di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
– licenziamento disciplinare;
– licenziamento con accettazione della proposta di conciliazione ex art. 6 del D.Lgs n. 22/2015.
Per il perfezionamento di tale requisito contributivo si considerano utili:
– i contributi previdenziali versati durante il rapporto di lavoro subordinato (compresa la quota contro la disoccupazione);
– i periodi di lavoro all’estero in Stati comunitari o convenzionati con possibilità di totalizzazione;
– i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria (se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione) e per i periodi di congedo parentale (se indennizzati ed intervenuti durante in costanza di rapporto di lavoro);
– i periodi di astensione dal rapporto di lavoro per malattia dei figli fino ad 8 anni, per massimo 5 giorni lavorativi nell’anno solare.

Tipologie di cessazioni escluse

Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, la NASpI spetta a condizione che i richiedenti possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale.
Da questa regola generale restano escluse:
– le ipotesi di dimissioni post maternità e paternità;
– le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (tutele crescenti);
– le dimissioni per giusta causa, anche a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro;
– la risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

Contribuzione minima per NASpI

In caso di cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI, l’assicurato deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione nell’arco temporale che va dalla data di cessazione per dimissioni/risoluzione consensuale del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.
Sono da considerare utili tutte le settimane retribuite, se rispettato il minimale settimanale, nonché quelle utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, ivi incluse:
– i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
– i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
– i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
– i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
N.B. Devono essere computate anche le settimane di contribuzione nel settore agricolo, le stesse sono cumulabili e quindi utili ai fini del perfezionamento del requisito delle tredici settimane di contribuzione, fermi restando i parametri di equivalenza, che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.

Misura e durata della prestazione

La norma introdotta dalla legge di Bilancio 2025 non incide sulla determinazione della misura e della durata della prestazione NASpI, il cui calcolo viene effettuato secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 22/2015, nonché secondo le indicazioni fornite con le relative circolari attuative (INPS, circolare n. 94/2015).
La durata della NASpI è determinata dalla metà delle settimane di contribuzione versate nei quattro anni precedenti la richiesta, con un massimo di 24 mesi (due anni).
L’importo massimo mensile è di 1.550,42 euro nel 2025.
A partire dal sesto mese di percezione, l’importo viene ridotto del 3% mensile. Se il lavoratore ha compiuto 55 anni, la riduzione del 3% scatta dall’ottavo mese.
Esempio d calcolo
Il calcolo viene effettuato sulla retribuzione media mensile imponibile degli ultimi 4 anni,
Retribuzione totale negli ultimi 4 anni: 96.000 euro
Numero di mesi lavorati: 48
Retribuzione media mensile = 96.000 / 48 = 2.000 euro.
La durata della NASpI dipende dal periodo di contribuzione e dal tempo di disoccupazione e viene calcolata sulla base dei contributi accumulati negli ultimi 4 anni e del tempo di disoccupazione.

Nuove regole NASPI: dimissioni escluse dal nuovo requisito

Dimissioni post maternità e paternità
Risoluzione consensuale ex art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604
Dimissioni per giusta
Dimissioni per immotivato trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda
Risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici

6 Giugno 2025


Fonte : WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro