DURC di congruità: al via dal 1° marzo la procedura di alert

27 Febbraio, 2023   |  

Dal 1° marzo imprese e committenti di lavori edili riceveranno alert automatizzati, con l’obiettivo di ricordare gli obblighi su costi e regolarità della manodopera. La finalità del nuovo adempimento è quella di contrastare, in questo delicato settore, l’utilizzo del lavoro irregolare. A partire da tale data, infatti, i lavori, gli appalti ed i cantieri denunciati alla Cassa Edile, saranno soggetti ad una verifica di congruità tra importo complessivo dei lavori edili e l’apporto di manodopera.

Il sistema per verificare la congruità dei costi della manodopera, introdotto dal decreto Semplificazioni e regolato dal D.M. 143/2021, è in vigore dal 1° novembre 2021. Le regole sul DURC di congruità si applicano a tutti i lavori pubblici e ai lavori privati di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro. La misura esclude la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, per le quali sono previsti specifici parametri e procedure.

Nuovo sistema di alert
Dopo la presentazione della Denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile, verrà generata una PEC per informare che l’opera è soggetta alla verifica di congruità. L’alert, per i lavori pubblici, ha l’obiettivo di ricordare, al committente, di richiedere la congruità al momento dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima di procedere al saldo finale e, all’impresa affidataria, di consegnare al committente la documentazione comprovante la congruità.
Riguardo ai lavori privati, invece, la PEC allerta l’impresa affidataria dell’obbligo di dimostrazione della congruità, prima dell’erogazione del saldo finale, da parte del committente. La Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) ha il compito di rendere disponibili modalità e istruzioni operative per la comunicazione delle informazioni inerenti la congruità.

Rilascio dell’attestazione e mancata congruità: le conseguenze
La verifica si basa su indici minimi di congruità che sono stati individuati e allegati all’accordo del 10 settembre 2020 e che verranno periodicamente aggiornati con decreto ministeriale, previa audizione delle parti sociali. Nella valutazione degli importi dei lavori incidono il valore complessivo dell’opera; il valore dei lavori edili previsti per la realizzazione; la natura del committente; l’eventuale presenza di imprese sub-appaltatrici e sub-affidatarie. Ai fini della regolarità, ancora, si terrà conto del solo importo dei lavori “edili”, non considerando l’apporto di manodopera dei soggetti non edili. È bene sottolineare che un’eventuale attestazione negativa sarà il risultato di un apporto di manodopera al di sotto delle percentuali minime previste nella citata tabella.

L’attestazione di congruità, nel caso di rispetto dei parametri, verrà rilasciata entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria, del soggetto da essa delegato ai sensi della L. 12/1979, art. 1, ovvero, del committente. L’impresa affidataria che risulta non congrua potrà dimostrare il raggiungimento della percentuale minima richiesta dalla tabella attraverso l’invio alla Cassa Edile di documentazione attestante i costi non registrati in Cassa.
Se lo scostamento è inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, l’attestazione di congruità potrà essere comunque rilasciata allorché il direttore dei lavori sia in grado di giustificare la natura dello scostamento; qualora, invece, non sia possibile attestare la congruità, verranno comunicate analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, concedendo termine ultimo di quindici giorni per la regolarizzazione.
La revisione avviene attraverso il versamento dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro, necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. Decorso tuttavia il citato termine, l’esito negativo è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Solo in caso di mancata regolarizzazione, dunque, si ha esito negativo della congruità e inserimento nella banca dati Nazionale delle imprese irregolari.

Fonte: WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro



Fonte : Studio Balillo