Ticket licenziamento 2020: importi aggiornati e quando va pagato

11 Febbraio, 2020   |  

Ticket licenziamento 2020: importi per il calcolo contributo per cessazioni di rapporti a tempo indeterminato che danno diritto alla NASpI.

Il ticket licenziamento è quel contributo che il datore deve versare all’INPS in caso di cessazione di un dipendente a tempo indeterminato, escluse le dimissioni volontarie (Riforma Fornero L. 92/2012 e s.m.i.). Il suo importo annuo per il 2020 è fissato in 503,30 euro e varia a seconda degli anni di permanenza in azienda fino a raggiungere un massimo per il 2020 di 1509,90 euro per chi ha un’anzianità pari o superiore a 36 mesi.

Il contributo NASpI dev’essere versato anche quando il datore ricorre a licenziamenti collettivi, con un importo peraltro triplicato se la dichiarazione di eccedenza del personale non è stata oggetto di accordo sindacale. Sul punto è intervenuta anche la Legge di bilancio 2018 che ha rincarato il ticket per le aziende che ricorrono a licenziamenti collettivi e rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).

Nonostante il contributo sia destinato a finanziare l’indennità di disoccupazione (e a scoraggiare i licenziamenti), il datore deve provvedere al pagamento, con modello F24 insieme agli altri contributi previdenziali e assistenziali entro il 16 del mese successivo, a prescindere se il il dipendente cessato chieda o meno la NASPI.

Analizziamo nel dettaglio quando è dovuto, come si calcola l’importo e casi particolari (licenziamenti collettivi, part-time e imprese edili).

Contributo NASpI: quando deve essere pagato
Il ticket licenziamento va pagato in tutti i casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato che darebbero potenzialmente diritto all’indennità di disoccupazione (ora NASPI) in favore del cessato.

Oltre che per i licenziamenti (giustificato motivo oggettivo, soggettivo, giusta causa) il contributo è dovuto in caso di:

  • Dimissioni per giusta causa;
  • Dimissioni nel periodo tutelato per maternità;
  • Risoluzione consensuale a seguito della conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro nei casi in cui il datore voglia licenziare per giustificato motivo oggettivo;
  • Risoluzione consensuale del rapporto a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra unità produttiva distante oltre 50 km dalla sua residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
  • Mancata trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

Il contributo è dovuto a prescindere dalla richiesta del cessato dell’indennità di disoccupazione. Inoltre il contributo è dovuto anche a seguito di abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore ed anche per licenziamento per cessazione dell’attività.

Ticket licenziamento 2020: importo
L’importo del ticket licenziamento è fissato in misura pari al 41% del massimale mensile di disoccupazione (il cui importo è comunicato con apposita circolare INPS a gennaio di ogni anno) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del cessato negli ultimi tre anni. Per quest’anno la circolare INPS da considerare è la numero 20 del 10/02/2020.

  • Considerato che per il 2020 il massimale è pari ad euro 1.227,55, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale è dovuto un contributo di:1.227,55 * 41% = 503,30
  • Per chi ha un’anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a:503,30 * 3 = 1.509,90
  • Se il rapporto ha avuto una durata inferiore all’anno il contributo è riproporzionato in mesi:503,30 / 12 = 41,94 euro mensili

Per poi essere moltiplicato per i mesi in cui il dipendente è stato in forza (si considera come mese intero quello in cui la prestazione si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario).

Calcolo ticket licenziamento
Facciamo l’esempio di un dipendente assunto a tempo indeterminato il 1° gennaio 2020 e licenziato per giusta causa il 16 marzo 2020. In questo caso i mesi da considerare per stabilire l’importo del ticket sono 3, cioè gennaio, febbraio e marzo; (quest’ultimo mese si calcola perché protrattosi per almeno 15 giorni di calendario).

Di conseguenza il contributo sarà pari a:

  • 41,94 * 3 = 125,82 euro

Nel calcolo dei mesi di anzianità aziendale devono essere ricompresi anche quelli prestati come lavoratore a termine per chi è stato poi trasformato a tempo indeterminato. Per gli intermittenti, invece, i periodi di non lavoro tra una chiamata e l’altra non vengono conteggiati.

Ticket di licenziamento nei licenziamenti collettivi
Il ticket è dovuto anche nei licenziamenti collettivi; questi, si ricorda, ricorrono ogniqualvolta il datore con più di 15 dipendenti intende effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni. I licenziamenti avvengono a causa della riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività produttiva.

La misura del contributo è quella prevista per i licenziamenti individuali. Eccezion fatta per i casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale avviene senza accordo sindacale: qui l’importo è moltiplicato per 3.

La legge di bilancio 2018 ha peraltro modificato la norma. Per i licenziamenti collettivi intimati da un’azienda rientrante nel campo di applicazione della CIGS il contributo è elevato all’82% del massimale mensile:

  • 1.227,55 * 82% = 1006,59 euro per ogni 12 mesi di anzianità aziendale

L’aumento si applica alle procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 20 ottobre 2017.

Ticket di licenziamento lavoratori part time
E’ importante sapere che il contributo licenziamento è dovuto in misura piena anche per i lavoratori part-time.

Quindi il ticket licenziamento non può essere riproporzionato alla percentuale di part-time (come logica vorrebbe), ma è sempre dovuto in misura piena.

Ticket di licenziamento edilizia
Caso particolare è quello che riguarda il contributo NASpI per le imprese edili. Sono infatti esonerate dal versamento del ticket licenziamento le imprese del settore edilizia in taluni casi specifici; ovvero nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere.



Fonte : Lavoro e Diritti