Durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale: le ore di riposo e la pausa tra un turno e l’altro.
Sarà anche vero che il lavoro nobilita l’uomo, ma lo stanca sicuramente. Specie se il lavoro è quello del dipendente, l’attività continuativa può portare a un forte logorio fisico e mentale. Ecco perché è la stessa Costituzione a stabilire il diritto del lavoratore al riposo giornaliero, settimanale e alle ferie retribuite [1]. Spesso però ci si chiede «quanto tempo devo lavorare di seguito?» oppure, al contrario, «quanto riposo mi spetta tra una giornata di lavoro e l’altra?». Le risposte sono sempre contenute nei contratti collettivi di categoria che, per quanto differenti tra loro a seconda del tipo di attività, devono comunque rispettare la cornice generale fissata dalla legge [2]. Legge che, salvo casi straordinari, nessun contratto collettivo può derogare. Anzi, se l’azienda viola tale disciplina subisce delle sanzioni particolarmente onerose, calcolate per ogni singolo dipendente. In questo articolo ci occuperemo proprio di questo delicato argomento: vedremo, in particolare, qual è il riposo e l’orario di lavoro dei dipendenti e indicheremo a quanto ammontano le sanzioni per il datore che non rispetta questa disciplina.
Per stabilire quanto riposo spetta a un dipendente si può partire dal definire qual è la durata massima dell’orario di lavoro [3]. La legge non fissa un orario di lavoro giornaliero massimo ma si riferisce all’orario settimanale. Un dipendente non può lavorare più di 40 ore settimanali. Tuttavia i contratti collettivi possono:
Spetta ai contratti collettivi di lavoro stabilire la durata massima settimanale dell’orario di lavoro.
La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. A tal fine, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite delle 48 ore fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi ma solo se sussistono ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
Se vengono superate le 48 ore di lavoro settimanale attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, alla scadenza del periodo di riferimento, la Direzione provinciale del lavoro – Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.
Come visto, la legge non prevede un limite giornaliero di durata della prestazione lavorativa. Tuttavia tale limite può essere determinato in 13 ore giornaliere (ferme restando le pause), interpretando “a contrario” le disposizioni in materia di riposi giornalieri e pause.
Se l’azienda viola i limiti di orario giornaliero di lavoro appena indicati rischia una sanzione che va da 200 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento, la sanzione amministrativa è da 800 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori oppure si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento la sanzione amministrativa è da 2.000 a 10.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Il datore di lavoro non può “esagerare” con il lavoro straordinario: questo deve essere cioè “contenuto”. Fermo il rispetto dell’orario giornaliero di lavoro, spetta ai contratti collettivi di lavoro prevedere eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario; il dipendente quindi deve prima verificare cosa dice il proprio contratto.
Se il Ccnl non regola il lavoro straordinario si applica la disciplina generale della legge che stabilisce [4] un limite massimo di 250 ore all’anno.
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
Se il datore di lavoro non rispetta i limiti del lavoro straordinario che abbiamo appena indicato rischiano sanzione da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Vediamo ora a quante ore di riposo al giorno si ha diritto. Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
Inoltre, quando l’orario di lavoro giornaliero supera le 6 ore, il lavoratore ha diritto ad una pausa.
La durata e la modalità della pausa sono di norma fissate dai contratti collettivi.
Se il contratto collettivo non prevede l’intervallo, il lavoratore ha diritto ad una pausa (anche sul posto di lavoro) di non meno di 10 minuti consecutivi.
Spetta al datore di lavoro stabilire in quale momento della giornata fissare la pausa; questi la può collocare – tenuto conto delle esigenze tecniche dell’attività lavorativa – in qualsiasi periodo della giornata lavorativa (e non necessariamente trascorse le 6 ore di lavoro).
Quindi, nell’ipotesi in cui l’organizzazione del lavoro preveda la giornata c.d. spezzata (ad esempio: 8,30-12,30/13,30-17,30), la pausa può coincidere con il momento di sospensione dell’attività lavorativa (cosiddetta pausa pranzo).
Se l’azienda viola i termini appena detti rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 600 a 2.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 1.800 a 3.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.
Fanno eccezione:
Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico- organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:
[1] Art. 36 Cost..
[2] D.lgs. n. 66/2003.
[3] Art. 4 D.lgs. n. 66/2003.
[4] Art. 5 D.lgs. n. 66/2003.
[5] Art. 7 D.lgs. n. 66/2003.
[6] Art. 9 D.lgs. n. 66/2003.
[7] Art. 18-bis D.lgs. n. 66/2003.