REI: disponibile il modulo di domanda

24 Novembre, 2017   |  

La Carta ReI può essere richiesta dal 1 dicembre 2017 presso il proprio Comune

Con la Circolare n. 172/2017, l’INPS ha illustrato la nuova misura di contrasto alla povertà, introdotta dal D.Lgs n. 147 del 15 settembre 2017, denominata Reddito di inclusione (ReI). Il beneficio economico, di cui nei mesi scorsi si sono anticipate le caratteristiche, ha carattere universale ed è condizionato alla valutazione della situazione economica (c.d. prova dei mezzi) ed all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà.

Insieme al documento di prassi, l’INPS ha reso disponibile anche il modulo di domanda per richiedere il REI che deve essere presentato presso i comuni o altri punti di accesso. Vediamo quindi schematicamente quali sono i requisiti necessari per poter accedervi.

REI – Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica. Verrà erogato dal 1° gennaio 2018 e si compone di due parti:
un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

Soggetti interessati – Il ReI è riconosciuto, previa presentazione di apposita domanda, ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in possesso, congiuntamente, di specifici requisiti afferenti la residenza ed il soggiorno, la composizione del nucleo familiare, nonché di ulteriori requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

Requisiti di residenza e soggiorno – Il richiedente deve essere congiuntamente:
cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Requisiti familiari – Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
presenza di un minorenne;
presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore;
presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l’unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica).
presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione.

Requisiti economici – Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro;
un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE, ossia l’ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3 mila euro;
un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro;
un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

Altri requisiti – Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:
non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Durata e decorrenza – Il ReI è concesso a decorrere dall’1 gennaio 2018. Il beneficio economico è concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. In caso di trasformazione del SIA in ReI la durata del beneficio economico del ReI è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA.
Superato il limite dei 18 mesi, può essere rinnovato, per non più di 12 mesi, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione.

Beneficio economico – Il beneficio economico varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare e dipende dalle risorse economiche già possedute dal nucleo medesimo, come di seguito indicato:
1 componente: 187,50 euro mensili;
2 componente: 249,50 euro mensili;
3 componente: 382,50 euro mensili;
4 componente: 461,25 euro mensili;
5 componente: 485,41 euro mensili.

La richiesta – Il beneficio economico è erogato per il tramite della carta acquisti, ridenominata Carta ReI. La Carta REI può essere richiesta presso il Comune di residenza o eventuali altri punti di accesso che verranno indicati dai Comuni. Il beneficio viene concesso dall’INPS.
Quindi:
il Comune raccoglie la domanda, verifica i requisiti di cittadinanza e residenza e la invia all’Inps entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione;
l’INPS, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio e invia a Poste Italiane la disposizione di accredito;
poste emette la Carta REI e tramite lettera invita il beneficiario a recarsi presso qualunque ufficio postale abilitato al servizio per il ritiro. Prima di poter utilizzare la Carta, il titolare dovrà attendere il PIN, che gli verrà inviato in busta chiusa presso l’indirizzo indicato nella domanda.



Fonte : Fiscal Focus