Recupero crediti verso Inps: non sempre è possibile

27 Febbraio, 2018   |  

Qualora sia il datore di lavoro a vantare un credito nei confronti dell’INPS, il recupero di tale importo non è sempre agevole e veloce. E’ necessario effettuare preliminarmente una valutazione di quale sia l’origine del credito e delle possibili modalità di compensazione o rimborso dello stesso che la legge mette a disposizione dei contribuenti.

Nota di rettifica passiva – Se il controllo della denuncia mensile Uniemens effettuato dall’INPS evidenzia un credito a favore del datore di lavoro, è lo stesso Istituto a rilevare tale circostanza ed emettere una nota di rettifica passiva e notificarla a mezzo Cassetto previdenziale o tramite PEC.

L’importo a credito può essere agevolmente recuperato tramite F24 indicando la causale contributo (“DMRP”), la matricola INPS, il periodo competenza della denuncia rettificata e gli importi a credito compensati. In alternativa il datore di lavoro può richiedere, tramite il Cassetto previdenziale aziende, l’importo risultante dalla rettifica passiva a rimborso, ma in questo caso i tempi di recupero si allungano notevolmente.

Crediti contributivi periodi pregressi – La compensazione a mezzo F24 non è ammessa nel caso in cui il credito derivi da una regolarizzazione contributiva effettuata dal datore di lavoro con riferimento a periodi precedenti il datore di lavoro.

Le somme a credito, al ricorrere di questa fattispecie, possono essere recuperate soltanto:
presentando istanza di rimborso;
attraverso la compensazione legale dell’importo con altri debiti contributivi, che viene operata direttamente d’ufficio dall’INPS. Qualora a seguito della compensazione residui ancora un debito per contributi a carico del datore di lavoro, quest’ultimo dovrà essere maggiorato dei relativi oneri accessori calcolati dalla data in cui i contributi erano dovuti fino alla data di pagamento.

La contribuzione indebita relativa a lavoratori dipendenti, può essere rimborsata o compensata entro il termine di prescrizione ordinaria, pari a 5 anni: i versamenti contributivi acquisiti in eccesso in periodi antecedenti il termine prescrizionale, rimangono acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti delle prestazioni previdenziali in capo ai lavoratori.

Posizione contributiva inesistente – Qualora l’INPS accerti la presenza di versamenti contributivi effettuati su una posizione contributiva non valida o per un obbligo assicurativo di fatto inesistente, la contribuzione versata in eccesso o comunque non dovuta all’Istituto è recuperabile, tramite rimborso, soltanto nel caso in cui il versamento sia stato effettuato in buona fede, entro i termini di prescrizione decennale ordinariamente previsti dalla legge. Se il contribuente ha invece operato con intento doloso, la contribuzione versata rimane nelle casse dell’Istituto previdenziale, senza alcun riconoscimento a fini previdenziali.



Fonte : Fiscal Focus