Prospetto informativo disabili: invio entro il 31 gennaio

25 Gennaio, 2024   |  

Entro il 31 gennaio 2024, esclusivamente in modalità telematica, le aziende dovranno provvedere all’invio del prospetto informativo disabili, previsto dall’ articolo 9, comma 6, della Legge n. 68/1999.

Datori di lavoro obbligati e trasmissione del prospetto
I soggetti obbligati sono tutti i datori di lavoro pubblici e privati che occupano, a livello nazionale, almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Il calcolo dell’organico aziendale, sul quale quantificare la quota di riserva, va effettuato alla data del 31 dicembre 2023.

Nel prospetto informativo l’azienda dovrà indicare la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili per la quota riservata ai lavoratori disabili.

la quota di riserva, prevista dall’art. 3 della Legge n. 68/1999, è proporzionata al numero dei dipendenti e prevede l’occupazione di:

– 1 lavoratore disabile, se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti a tempo indeterminato;
– 2 lavoratori disabili, se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti a tempo indeterminato;
– 7% dei lavoratori occupati, se l’azienda occupa più di 50 dipendenti a tempo indeterminato.

Lavoratori che rientrano nella base di calcolo della quota di riserva
Nella base di calcolo della quota di riserva vanno computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato. I lavoratori a tempo parziale dovranno essere computati in proporzione all’orario di lavoro in essere al 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione del prospetto. Nel caso in cui durante l’anno precedente il lavoratore abbia variato l’orario di lavoro, ovvero abbia trasformato l’orario da pieno a part-time, questi va computato in base all’orario posseduto al 31 dicembre.
Inoltre, per quanto riguarda i lavoratori intermittenti (“a chiamata”), questi dovranno essere calcolati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
Lavoratori che non rientrano nella base di calcolo della quota di riserva
Questa che segue è la lista dei lavoratori che non rientrano nella base di calcolo della quota di riserva:
– Lavoratori disabili occupati, assunti ai sensi della stessa Legge n. 68/1999 (art. 4, co 1, L. 68/1999)
– Lavoratori disabili occupati, non assunti per il tramite delle strutture del collocamento obbligatorio (art. 4, co 3-bis, L. 68/1999):
a) detti soggetti devono avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla 1° alla 6° categoria di cui alle tabelle annesse TU delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978 o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti.
– Lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi (art. 4, co 1, L. 68/1999):
a) il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi dovrà essere computato come unità intera;
b) qualora il lavoratore, inizialmente assunto con un contratto di durata fino a 6 mesi, dovesse eccedere detto limite, in virtù di una proroga stipulata entro il 31 dicembre, dovrà essere computato nel prospetto;
c) per i lavoratori che svolgono attività stagionale nel settore agricolo, non dovrà essere preso come riferimento l’arco temporale complessivo del rapporto per determinare il superamento o meno della durata di sei mesi, ma bisognerà tenere conto delle giornate di lavoro effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, ancorché non continuative (INL, nota 43 del 6 marzo 2018).
– Lavoratori occupati con contratto a tempo determinato assunti in sostituzione di lavoratori a tempo indeterminato, indipendentemente dalla durata del contratto (Cass. 20.10.1983, n. 6165)
– Lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia (art. 4, co 4, L. n. 68/1999):
a) qualora abbiano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%, a meno che l’inabilità sia stata determinata dall’inadempimento del datore di lavoro alle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giurisdizionale. (art. 3, comma 2, D.P.R. n. 333/2000).
b) il computo di questi lavoratori avviene esclusivamente in ambito privatistico. Tale procedura non si applica, invece, ai datori di lavoro pubblici che sono tenuti a conformarsi ai principi generali in materia di assunzioni, previsti dal Decreto Legislativo n. 165/2001.
-Lavoratori che si sono invalidati successivamente all’assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale (art. 3, comma 4, D.P.R. 10.10.2000, n. 333):
a) qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33%, e sempre a condizione che il datore di lavoro non venga ritenuto responsabile dell’accaduto.
– Soci di cooperative di produzione e lavoro (art. 4, co 1, L. 68/1999)
– Dirigenti (art. 4, co 1, L. 68/1999)
– Apprendisti (art. 47, co 3, D.L.vo n. 81/2015)
– Tirocinanti e stagisti
– Lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento (art. 4, co 1, L. 68/1999)
– Lavoratori somministrati da Agenzie di Lavoro (art. 4, co 1, L. 68/1999)
– Lavoratori operanti esclusivamente all’estero (art. 4, co 1, L. 68/1999)
– Soggetti impegnati in lavori socialmente utili (art. 4, co 1, L. 68/1999)
– Lavoratori a domicilio (art. 4, co 2, L. 68/1999)
– Collaboratori coordinati e continuativi
– Partite IVA
– Lavoratori acquisiti per passaggio di appalto

– Lavoratori in telelavoro (art. 23 del D.Lvo. n. 80/2015)

– Lavoratori del sottosuolo e adibiti a trasporto del minerale (art. 12, co 12-quater, D.L. n. 225/2010, convertito in L. n. 10/2011)
– Personale viaggiante e navigante che lavora in aziende che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre (art. 5, co 2, L. 68/1999)
– Addetti al trasporto nel settore edile (art. 5, co 2, L. 68/1999)
– Personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto, settore degli impianti a fune (art. 5, co 2, L. 68/1999)
– Lavoratori direttamente operanti nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere (art. 5, co 2, L. 68/1999)

– Lavoratori impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio, ai fini INAIL, pari o superiore al 60 per mille (art. 5, co 3-bis, L. 68/1999)

– Personale non amministrativo impiegato in servizi di polizia, di protezione civile e di vigilanza privata (art. 3, comma 4, della legge 68/99)

– Lavoratori distaccati da altra azienda
– Ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato

Sanzione
Qualora l’azienda non proceda all’adempimento comunicativo alla data prestabilita, è soggetto ad una sanzione amministrativa di 702,43 euro. Sanzione che viene maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo oltre il 31 gennaio 2024.

Fonte: WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro



Fonte : Studio Balillo