Part time flessibile o intermittente: cosa conviene di più al datore di lavoro

23 Ottobre, 2023   |  

Quando l’esigenza primaria del datore di lavoro nell’impiego della manodopera è rappresentata dalla flessibilità occorre impostare nella maniera più corretta il contratto di lavoro subordinato.

Contratto a tempo parziale flessibile
Il contratto di lavoro a tempo parziale può prevedere una articolazione dell’orario di lavoro variabile, anche in alternanza di periodi di impiego a tempo pieno e periodi di impiego con orario ridotto o di sospensione totale della prestazione.
Nel contratto di lavoro infatti è possibile indicare:
– un orario base in cui la prestazione varia sia in termini di quantità che per l’articolazione oraria;
– la possibilità di apportare modifiche all’orario base, nel rispetto di precisi termini di preavviso.

Lavoro intermittente
Possono ricorrere al lavoro intermittente le aziende che:
– svolgono attività discontinue o intermittenti, nelle ipotesi stabilite dal CCNL o ai sensi del Regio Decreto n. 2657/1923;
– assumono giovani che non hanno ancora compiuto 25 anni;
– assumono lavoratori con più di 55 anni, anche pensionati;
– utilizzano le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno ai sensi di quanto previsto dal contratto collettivo.
Attenzione
E’ vietato il ricorso al lavoro intermittente per la sostituzione di lavoratori oppure licenziati nei 6 mesi precedenti o in presenza di sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro.

Contratto a tempo parziale flessibile
Nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo, l’orario di lavoro a tempo parziale può essere definito riducendo l’orario normale giornaliero e/o con orario a tempo pieno solo in alcuni periodi predeterminati dell’anno, del mese o della settimana;
Attenzione
Attraverso l’adozione di clausole elastiche è ammessa l’opportunità di variare, previo preavviso, l’articolazione dell’orario di lavoro previsto da contratto, a patto di erogare al lavoratore una maggiorazione retributiva stabilita dal CCNL ma comunque nella misura dell’1,5% o di un’indennità annuale fissa pari ad almeno euro 120 da corrispondere per quote mensili.
Lavoro intermittente
Si tratta di un contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.

Lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere, quali elementi essenziali:
– durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
– luogo e modalità della eventuale disponibilità e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
– trattamento economico e normativo;
– forme e modalità della chiamata e di rilevazione della prestazione;
– tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità.

Contratto a tempo parziale flessibile
La disciplina del lavoro part time non è soggetta a specifici limiti temporali di applicazione.
I contratti collettivi stabiliscono condizioni e modalità nel rispetto delle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa: salvo diversa previsione contrattuale, il potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, nel rispetto di un preavviso di 2 giorni lavorativi.

Lavoro intermittente
La chiamata del lavoratore è ammessa per un massimo di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di un triennio mobile con il medesimo datore di lavoro, tenendo conto solo delle giornate di effettivo lavoro svolto.

Fonte: WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro



Fonte : Studio Balillo