Parlamento: pubblicata la legge che disciplina la nuova prestazione occasionale

27 Giugno, 2017   |  

È stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, la Legge n. 96 del 21 giugno 2017, di conversione – con modificazioni – del Decreto Legge n. 50/2017 con le disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

La Legge è entrata in vigore il 23 giugno 2017.

Queste le principali novità in materia di Lavoro:

APE – articolo 53
Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale – articolo 53-bis
Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa – articolo 53-ter
DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – articolo 54
Prestazioni occasionali – articolo 54-bis
Premi di produttività – articolo 55
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili – articolo 55-bis
Modifica all’art. 44 del DLvo 148/2015, in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga – articolo 55-quater
Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri – articolo 55-quinquies

Art. 53

APE

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 179, lettera
d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attivita’ lavorative di
cui all’allegato C si considerano svolte in via continuativa quando
nei sei anni precedenti la data di decorrenza dell’indennita’ di cui
al comma 181 della medesima legge le medesime attivita’ lavorative
non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente
superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attivita’
lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta
decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di
interruzione.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 199, lettera
d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attivita’ lavorative di
cui all’allegato E si considerano svolte in via continuativa quando
nei sei anni precedenti la data del pensionamento le medesime
attivita’ lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate
attivita’ lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente
il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo
di interruzione.
3. All’articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti garantiti
dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte, all’interno del
gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie
nazionali, comunitarie e internazionali, anche ai sensi della legge
30 aprile 1999, n. 130, senza le formalita’ e i consensi previsti
dalla disciplina che regola la cessione del credito e conservano le
medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il
finanziamento.»

Art. 53-bis

Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi
aziendale

1. Per il sostegno degli oneri derivanti dall’anticipata
liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei
giornalisti interessati dai piani di cui all’articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, e’ autorizzata la spesa di
6 milioni di euro per l’anno 2017, 10 milioni di euro per l’anno
2018, 11 milioni di euro per l’anno 2019, 12 milioni di euro per
l’anno 2020 e 6 milioni di euro per l’anno 2021, con conseguente
aumento dei limiti di spesa di cui all’articolo 41-bis, comma 7, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Ai giornalisti
che sono stati effettivamente coinvolti nella riduzione oraria
prevista dai piani di cui al primo periodo e’ data facolta’ di optare
per l’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto ovvero, nel caso di giornalisti che
vengono coinvolti nella riduzione oraria successivamente all’entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro
sessanta giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o
dalla data di maturazione dei requisiti di anzianita’ anagrafica e
contributiva, se successiva, purche’ in possesso di un’anzianita’
contributiva pari ad almeno venticinque anni interamente accreditati
presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
(INPGI), e di un’eta’ anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad
almeno cinquantotto anni, se donne, e a sessanta anni, se uomini.
2. L’INPGI prende in considerazione le domande di anticipata
liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l’ordine cronologico
di presentazione dei piani di gestione degli esuberi, nel rispetto
dei limiti di spesa di cui al comma 1.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il
pluralismo e l’innovazione dell’informazione spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall’articolo 1, comma
4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per gli anni dal 2017 al
2021.
4. All’onere derivante dalle prestazioni di vecchiaia anticipata
finanziate ai sensi del presente articolo concorre il contributo
aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all’articolo 41-bis,
comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 53-ter

Trattamento di mobilita’ in deroga per i lavoratori delle aree di
crisi industriale complessa

1. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le
regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere
destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non
utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuita’ e a
prescindere dall’applicazione dei criteri di cui al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014,
del trattamento di mobilita’ in deroga, per un massimo di dodici
mesi, per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale
complessa, riconosciuta ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino
beneficiari di un trattamento di mobilita’ ordinaria o di un
trattamento di mobilita’ in deroga, a condizione che ai medesimi
lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica
attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare
all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 54

Documento Unico di Regolarita’ Contributiva

1. Il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per
semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel
caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi
dell’articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
e’ rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore
della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione
agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato
articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarita’ di cui
all’articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento
dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e’ stato
dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta
definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del
comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine,
l’agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento
delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere
disponibile in apposita sezione del servizio «Durc On Line» l’elenco
dei DURC annullati ai sensi del presente comma.
3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarita’
contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal
servizio «Durc On Line» in sede di consultazione del DURC gia’
prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di
cui al comma 2 nell’ambito dei procedimenti per i quali il DURC e’
richiesto.
4. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all’attuazione delle disposizioni del presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Art. 54-bis

Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia.
Contratto di prestazione occasionale

1. Entro i limiti e con le modalita’ di cui al presente articolo e’
ammessa la possibilita’ di acquisire prestazioni di lavoro
occasionali, intendendosi per tali le attivita’ lavorative che danno
luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalita’ degli
utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a
5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalita’ dei
prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a
5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in
favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore
a 2.500 euro.
2. Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidita’, la
vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai
riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della
salute e della sicurezza del prestatore, si applica l’articolo 3,
comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione
fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili
ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o
il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali
da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato
da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di
collaborazione coordinata e continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare
ricorso:
a) le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attivita’
professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali
mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per
l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di
prestazione occasionale di cui al comma 13.
7. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al
contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera
a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla
vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di
personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del
presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o
eccezionali:
a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie
di soggetti in stato di poverta’, di disabilita’, di detenzione, di
tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamita’
o eventi naturali improvvisi;
c) per attivita’ di solidarieta’, in collaborazione con altri enti
pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive,
culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo,
ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro
occasionali rese dai seguenti soggetti:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita’;
b) giovani con meno di venticinque anni di eta’, se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di
qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso
l’universita’;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di
inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione
figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di
sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle
prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
9. Per l’accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli
utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i
relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla
legge 11 gennaio 1979, n. 12, all’interno di un’apposita piattaforma
informatica, gestita dall’INPS, di seguito denominata «piattaforma
informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di
accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione
contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento
elettronico. I pagamenti possono essere altresi’ effettuati
utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della
facolta’ di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini
dell’accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la
registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite
un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), puo’
acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le
modalita’ di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un
libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia»,
per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da
uno o piu’ prestatori nell’ambito di: a) piccoli lavori domestici,
compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b)
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o
con disabilita’; c) insegnamento privato supplementare. Mediante il
Libretto Famiglia, e’ erogato, secondo le modalita’ di cui al
presente articolo, il contributo di cui all’articolo 4, comma 24,
lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’acquisto di
servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete
pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati
accreditati.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui
valore nominale e’ fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare
prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di
pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la
contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65
euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito
nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro e’ destinato al
finanziamento degli oneri gestionali.
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi
dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS,
l’utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del
mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati
identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di
svolgimento e la durata della prestazione, nonche’ ogni altra
informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il
prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di
short message service (SMS) o di posta elettronica.
13. Il contratto di prestazione occasionale e’ il contratto
mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e
7, acquisisce, con modalita’ semplificate, prestazioni di lavoro
occasionali o saltuarie di ridotta entita’, entro i limiti di importo
di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalita’ di cui ai commi
14 e seguenti.
14. E’ vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze
piu’ di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le
attivita’ lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purche’ non
iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli;
c) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle
imprese esercenti l’attivita’ di escavazione o lavorazione di
materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e
torbiere;
d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
15. Ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione
occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b),
versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalita’
di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le
prestazioni. L’1 per cento degli importi versati e’ destinato al
finanziamento degli oneri gestionali.
16. La misura minima oraria del compenso e’ pari a 9 euro, tranne
che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo e’ pari
all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura
subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato
dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative
sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell’utilizzatore la
contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del
compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
nella misura del 3,5 per cento del compenso.
17. L’utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e’ tenuto a
trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione,
attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei
servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una
dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l’oggetto della prestazione; d) la data e l’ora di inizio e di
termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata
della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a
tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non
inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a
quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto
stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il
prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso
comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo,
l’utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e’ tenuto a comunicare,
attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei
servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca
della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi
al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza
della predetta revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni
e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi
nel termine di cui al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del
Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel
corso del mese, l’INPS provvede, nel limite delle somme previamente
acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al
comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del
compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso
accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante
sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della
registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario
domiciliato pagabile presso gli uffici della societa’ Poste italiane
Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui
al comma 6, l’INPS provvede altresi’ all’accreditamento dei
contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore
e al trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di
ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nonche’ dei dati relativi alle
prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da
una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma
1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari
a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel
settore agricolo, il suddetto limite di durata e’ pari al rapporto
tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la
retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di
violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di
uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a
euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui
risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di
diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124.
21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette
alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attivita’ lavorative
disciplinate dal presente articolo.

Art. 55

Premi di produttivita’

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma
189 e’ sostituito dal seguente:
«189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori
nell’organizzazione del lavoro, con le modalita’ specificate nel
decreto di cui al comma 188, e’ ridotta di venti punti percentuali
l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime
relativo all’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti su una quota
delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro.
Sulla medesima quota, non e’ dovuta alcuna contribuzione a carico del
lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al
presente comma e’ corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva
di computo ai fini pensionistici.».
2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e le somme
erogate in esecuzione dei contratti di cui all’articolo 1, comma 187,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscritti successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti
stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le
disposizioni gia’ vigenti alla medesima data.

Art. 55-bis

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,
di cui all’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e’
incrementato di 58 milioni di euro nell’anno 2017. Al relativo onere,
pari a 58 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22.

Art. 55-ter

Disposizione interpretativa dell’articolo 12 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, in materia di interventi per la
formazione e l’integrazione del reddito

1. Il comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, si interpreta nel senso che gli interventi di cui ai
commi 1 e 2 del medesimo articolo 12 includono le misure stabilite
dal contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a garantire ai
lavoratori somministrati una protezione complessiva in termini di
welfare, anche attraverso la bilateralita’ del settore.

Art. 55-quater

Modifica all’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, in materia di trattamenti di integrazione salariale in
deroga

1. All’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, dopo il secondo periodo e’ inserito il
seguente: «Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il
conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte
ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro
sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del
termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di
concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della
data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi di
cui al precedente periodo decorrono da tale data».

Art. 55-quinquies

Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori
transfrontalieri

1. All’articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il
comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 e’ applicata dagli
intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche
sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidita’ svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate
dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla
base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera
e in qualunque forma erogate».
2. All’articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
dopo il comma 13 e’ inserito il seguente:
«13.1. L’esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla lettera
b) del comma 13 si applica, con riferimento al conto corrente
costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o degli altri
emolumenti derivanti dalle attivita’ lavorative ivi svolte e
limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di
primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o
beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso».

Art. 56

Patent box

1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:
a) al comma 39, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti: «I
redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall’utilizzo di
software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e
modelli, nonche’ da processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito
complessivo, in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo
ammontare. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai
redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali,
collegati tra loro da vincoli di complementarita’, ai fini della
realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un
processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni
immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente
quelli indicati nel primo periodo.»;
b) al comma 40 la parola «terzo» e’ sostituita dalla seguente:
«quarto»;
c) il comma 42-ter e’ abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
a) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare,
per i periodi d’imposta per i quali le opzioni, di cui al comma 37
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate
successivamente al 31 dicembre 2016;
b) per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno
solare, a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni, di
cui al comma 37 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.
3. Le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal
comma 1 continuano ad applicarsi, comunque non oltre il 30 giugno
2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi
d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le
disposizioni di revisione del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 30 luglio 2015 recante le disposizioni di attuazione dei
commi da 37 a 43 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta con le
disposizioni recate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo nonche’
di stabilire le modalita’ per effettuare lo scambio spontaneo di
informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d’impresa.



Fonte : Dottrina Lavoro