Orario di lavoro, disciplina legale e contrattuale

12 Gennaio, 2018   |  

La disciplina dell’orario di lavoro è racchiusa principalmente nel Decreto Legislativo 66/2003, il quale stabilisce che la retribuzione è proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. In questa guida vediamo cos’è l’orario di lavoro normale, lo straordinario, il part time e tanto altro ancora.

L’orario di lavoro, insieme alla retribuzione che abbiamo già analizzato in una precedente guida, è una delle caratteristiche fondamentali del rapporto di lavoro. La disciplina dell’orario di lavoro è racchiusa principalmente nel Decreto Legislativo 66/2003 e s.m.i. L’art. art. 1 D.Lgs. 66/2003 definisce l’orario di lavoro come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

Contestualmente sono le ore di lavoro prestate che fanno sorgere, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di retribuire il lavoratore. Ogni ambito del rapporto del lavoro è quindi strettamente correlato: l’orario di lavoro infatti consente di determinare la durata della prestazione lavorativa e la retribuzione spettante al lavoratore per la prestazione stessa.

Come per la retribuzione anche per gli orari di lavoro possiamo attingere all’articolo 36 della Costituzione secondo il quale

“il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”.

Orario di lavoro settimanale
Anche per l’orario settimanale troviamo indicazione, ancora una volta nel D. Lgs. 66/2003 che all’art. 3 . La norma infatti fissa il monte ore di lavoro, in linea generale, in 40 ore settimanali su 6 giorni o su 5 giorni, in base alla tipologia di CCNL e lavoro svolto.

Ma cosa succede quando non si arriva a questa soglia oppure, viceversa, la si supera? In questo avremo due istituti differenti, che prendono il nome di part-time o tempo parziale e lo straordinario.

Orario di lavoro part time e straordinario
Nel primo caso parliamo di orario di lavoro part-time: le ore di lavoro svolte sono inferiori al normale orario di lavoro fissato dai CCNL; nel secondo caso, invece, si tratta di lavoro straordinario.

È necessario comunque fare una precisazione: sebbene la Legge indichi in 40 ore settimanali l’orario normale di lavoro non dobbiamo trattare questa informazione con estrema rigidità. Infatti sempre il D. Lgs. 66/2003 stabilisce che i contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, possono fissare l’orario normale in una durata settimanale inferiore a 40 ore.

Potrebbe quindi stabilire in 36 ore l’orario settimanale ed i relativi calcoli vengono effettuati differentemente. In questo caso per esempio le prestazioni effettuate oltre l’orario stabilito dal contratto collettivo, ma entro il limite legale delle 40 ore, possono essere retribuite come lavoro supplementare.

Oppure l’orario di lavoro può essere determinato con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno, è il classico caso dell’orario multiperiodale. In questo caso vi sono degli orari settimanali superiori a 40 ore per alcuni periodi e inferiori per altri, con una media nell’anno civile, 1 gennaio-31 dicembre, che non superi le 40 ore settimanali.

Orario massimo di lavoro settimanale
Un’ulteriore limite che deve essere considerato è quello legato all’orario massimo di lavoro settimanale che per legge è pari a 48 ore settimanali ogni 7 giorni, comprendendo anche il lavoro straordinario. I contratti collettivi hanno, anche in questo caso, la possibilità di intervenire per stabilire il periodo di riferimento nonché ridurre il limite massimo settimanale.

Per controllare il limite massimo bisogna prendere a riferimento un periodo non superiore a 4 mesi. Questo sistema permette il superamento del limite di 48 ore ma ad alcune condizioni. Nell’arco dei mesi di riferimento vi deve essere una compensazione sulle ore lavorare affinché la media delle ore lavorate sia pari, o addirittura inferiore, alle 48 ore lavorate settimanalmente.

Orario di lavoro giornaliero
Fino ad ora abbiamo considerato l’orario massimo settimanale, ma vale la pena trattare anche la durata massima dell’orario di lavoro giornaliero.

Sebbene in passato ci fosse una durata massima stabilita, ad oggi nel nostro ordinamento dobbiamo fare un ragionamento basato sulla durata del riposo.

L’art. 7 del già citato D. Lgs. 66/2003, prevede che il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di 11 ore ogni 24 ore. A questo punto la durata massima della prestazione lavorativa è pari a 13 ore, essendo il periodo di riposo di 11 ore un periodo minimo inderogabile. In aggiunta queste ore di riposo devono essere anche fruite in maniera consecutiva, unica eccezione per i lavoratori con orari frazionati durante la giornata.

Ore di lavoro particolari
Ripartendo dalla definizione di normale orario di lavoro, dovremmo considerare come tale qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Vi sono tuttavia delle circostanze che non costituiscono orario di lavoro.

Le pause di lavoro di durata superiore a 10 minuti e fino a 2 ore (salvo diversa previsione da parte dei contratti collettivi per alcune categorie di lavoratori, come i turnisti).

Il tempo impiegato per recarsi al lavoro. Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria, allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione. Intendiamo ad esempio il caso dello spostamento dalla sede aziendale, dove il dipendente è obbligato a presentarsi, al luogo in cui si esercita l’attività lavorativa.

Trattamento riservato invece per la reperibilità: non rientra nell’orario di lavoro in quanto è libertà del lavoratore di rendersi reperibile per il datore di lavoro. Anche se questa restrizione di libertà dà diritto al trattamento economico di indennità di reperibilità.

Nel caso di lavoratori che per la tipologia di attività svolta necessitano di indossare una tuta, il tempo impiegato per indossarla, come deve essere considerato? Il cosiddetto tempo tuta è computabile nella nozione di orario di lavoro ordinario quando si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa. In altre parole se il lavoratore è obbligato dal contratto collettivo o individuale alla vestizione sul luogo di lavoro la prestazione inizia con l’accesso in azienda e il tempo per indossare la divisa rientra nell’orario di lavoro.

Discipline specifiche vi sono infine per le ore di lavoro notturno, il lavoro festivo, il lavoro supplementare ecc. per le quali affronteremo il discorso in separata sede.

Soggetti esclusi dalla disciplina dell’orario di lavoro
Altra eccezione da considerare è legata ai soggetti che sono esclusi dalla normativa sull’orario di lavoro:

  • dirigenti, quadri, personale direttivo delle aziende e tutti i lavoratori per i quali le modalità in cui la prestazione è resa non può essere misurata o predeterminata;
  • che dispongono in modo autonomo del proprio tempo per eseguire la prestazione lavorativa;
  • lavoratori a domicilio e di telelavoro;
  • lavoratori nel settore liturgico delle chiese e comunità religiose;
  • manodopera familiare;
  • viaggiatori e piazzisti;
  • personale viaggiante dei servizi pubblici e di trasporto terrestre;
  • giornalisti professionisti e pubblicisti.

In questi casi non si considera quindi la normale disciplina dell’orario di lavoro, in quanto questo viene computato in maniera differente caso per caso.



Fonte : Lavoro e Diritti