Omesso versamento delle ritenute previdenziali e rilevanza penale

10 Ottobre, 2017   |  

La Direzione centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 25 settembre 2017, n. 8376, ha chiarito i criteri per l’individuazione del parametro annuo da cui consegue la rilevanza penale dell’illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 8/2016.

Ricordiamo che l’illecito assume rilevanza penale solo qualora i versamenti omessi siano superiori all’importo annuo di euro 10.000. In proposito, la Corte di Cassazione con sentenza n. 39882/2017 ha chiarito che mentre nel precedente assetto normativo il reato si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile, la nuova disciplina prevede che “la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo”. La Corte ha poi specificato che”la struttura del “nuovo” reato come tratteggiata sopra, impone inoltre di tenere conto, al fine dell’individuazione o meno del superamento del limite di legge di 10.000 euro, di tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno e, dunque, nella specie, anche di quelle eventualmente estinte per prescrizione”.

Ne consegue che il personale ispettivo dovrà verificare l’eventuale omissione del versamento delle ritenute secondo il criterio di competenza contributiva ossia facendo riferimento al periodo che intercorre dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo relativo al mese di gennaio (16 febbraio) alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo).

La nota dell’INL esprime orientamento differente rispetto a quello inizialmente indicato nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9099 del 3 maggio 2016 che deve ritenersi a questo punto superata in quanto, per stabilire la natura dell’illecito, faceva riferimento all’ammontare complessivo delle ritenute previdenziali individuabile nel periodo dal 16 gennaio al 16 dicembre di ogni anno.



Fonte : Leggi di Lavoro