NOVITÀ NEL SETTORE TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI

29 Maggio, 2017   |  

La recente abolizione dei buoni lavoro (voucher) ha fatto sorgere in capo a molti datori di lavoro l’interrogativo su quali alternative siano utilizzabili per sopperire alle esigenze temporanee di lavoro dipendente. Si discute molto del lavoro intermittente tornato in auge negli ultimi tempi proprio grazie alla citata abolizione, tuttavia vi è un ulteriore istituto contrattuale a cui possono ricorrere i datori di lavoro del settore Turismo e Pubblici Esercizi: il lavoro extra e di surroga. La fonte normativa primaria che ha regolamentato questo particolare istituto contrattuale è rinvenibile nell’art. 10, comma 3, del D. Lgs. n. 368/2001.

Questa particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato consente di soddisfare le esigenze dei datori di lavoro in brevi periodi caratterizzati da particolare intensificazione dell’attività. Si tratta infatti di sopperire al fabbisogno di speciali servizi, in occasione dei quali è consentita l’assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a tre giorni:

– banquetting;

– meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi nonché eventi similari;

– attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari;

– prestazioni rese in occasione del fine settimana;

-prestazioni rese in occasione delle festività;

– ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.

I nominativi e le qualifiche dei lavoratori extra devono essere comunicati agli enti bilaterali di riferimento con cadenza quadrimestrale inoltre per l’assunzione di detto personale deve essere data comunque precedenza ai lavoratori non occupati.

Il citato C.C.N.L. di settore prevede che le retribuzioni del personale extra e di surroga siano determinate in maniera specifica sulla base di quanto dispostodalla contrattazione integrativa territoriale, in mancanza di essa e fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di quattro ore è stabilito in misura fissa dal C.C.N.L. salvo periodici adeguamenti, ciò al fine di evitare le particolari situazioni di stallo verificatesi nel passato in territori nei quali risultava assente l’apposita contrattazione. Tali importi sono comprensivi anche dei ratei di mensilità aggiuntive e del trattamento di fine rapporto.

Ricordiamo altresì che per espressa previsione del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi i contratti di lavoro extra e di surroga possono costituire uno strumento utile a concorrere alla realizzazione dei requisiti che la legge richiede per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Resta fermo l’obbligo di inviare la comunicazione obbligatoria (UniLav) entro il giorno antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro oltre all’obbligo di consegna del prospetto paga, come previsto per la generalità dei lavoratori.



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