Niente licenziamenti economici fino alla fine dell’anno

25 Settembre, 2020   |  

La proroga del divieto interessa chi usufruisce della cassa integrazione Covid o dell’esonero contributivo alternativo. Ma ci sono delle eccezioni.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo può restare congelato fino al 31 dicembre 2020, tranne in qualche caso particolare. Significa che da qui alla fine dell’anno le aziende non potrebbero attuare dei recessi per motivi economici, in virtù della proroga del divieto fino al 17 agosto introdotto dal decreto Cura Italia e confermato dal dl Agosto, in via di conversione in legge al Senato.

Il prolungamento del divieto, però, riguarda solo le procedure di licenziamento collettivo (con la sospensione delle procedure avviate dal 24 febbraio scorso) e di quello individuale per giustificato motivo oggettivo. Inoltre, è vincolato all’utilizzo delle nuove 18 settimane di cassa integrazione o, in alternativa, dell’esonero contributivo scelto da chi non opta per la cassa Covid.

In pratica, se un’azienda chiede la cassa o l’esonero non può licenziare i dipendenti prima di avere concluso le 18 settimane di ammortizzatore sociale utilizzabili dal 13 luglio al 31 dicembre di quest’anno. Il divieto, però, scadrebbe il 16 novembre se fa ricorso al periodo di cassa integrazione in modo continuativo.

L’altra possibilità è che possa attuare gli esoneri al termine del periodo in cui ha beneficiato dell’esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione Covid.

Nulla è stato detto, invece, per i datori di lavoro che non hanno usufruito né della cassa né dell’esonero contributivo. L’orientamento della legge, comunque, è quello di tutelare i lavoratori, quindi, e per evitare guai con i tribunali del lavoro, sembra opportuno attendere il nuovo anno prima di avviare una eventuale procedura di licenziamento.

Come detto, ci sono delle eccezioni. Il divieto non è operativo in caso di:

  • cambio di appalto, quando il nuovo appaltatore assume del personale già impegnato con quello vecchio;
  • fallimento senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
  • cessazione completa dell’attività dell’azienda, a meno che si configuri un trasferimento di azienda o di un suo ramo;
  • accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali che prevedano delle uscite incentivate, limitatamente ai lavoratori che accettino questo accordo.


Fonte : La Legge per Tutti