NASpI-redditi da società: quando sono compatibili?

30 Novembre, 2017   |  

Nel recente documento di prassi dell’INPS (Circolare n. 174/2017), è stato affrontato il delicato tema della compatibilità dell’indennità di disoccupazione NASPI con redditi di altra natura, indicando quando è ammessa la coesistenza delle due fonti di reddito ed entro quali limiti. In tal contesto, particolare rilevanza è stata posta in relazione alla compatibilità della NASpI con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario. Più in particolare:
con i redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società;
e con i redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone e di società di capitali.

Di seguito, si analizzano le singole fattispecie.

Redditi da amministratore, consigliere e sindaco di società – L’art.50, comma 1 lett. c) bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.) stabilisce che sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, tra l’altro, “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, […] alla partecipazione a collegi e commissioni, […] sempreché gli uffici […] non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente […]”.

Alla luce del vigente quadro normativo, nell’ipotesi di svolgimento da parte del percettore di indennità di disoccupazione delle suddette funzioni trova applicazione la disciplina di cui all’art.9 del D.Lgs. n. 22/2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato.

Dunque, il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a euro 8.000. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Redditi da socio di società di persone e di capitali – Preliminarmente ed in relazione a tutte le tipologie di società si osserva che l’articolo 44, lett. e) del già richiamato TUIR considera redditi da capitale, tra gli altri, gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società.

In detta fattispecie, ove ci si trovi in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale può percepire la prestazione per intero.

Nelle fattispecie in cui, invece, fra la società e il socio si instauri un rapporto di lavoro subordinato, il reddito prodotto dall’attività del socio lavoratore è un reddito da lavoro dipendente e pertanto trova applicazione la disciplina di cui all’art. 9 del D.lgs. n.22 del 2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa subordinata. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a euro 8.000. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Soci di società di persone – Per i soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 10 del D.lgs. n.22 del 2015 sulla riduzione dell’importo della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a euro 4.800. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Soci di società di capitali – Ai soci di Società per Azioni e di società in accomandita per azioni, non essendo essi iscrivibili alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura, non è applicabile la previsione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 22 del 2015 che disciplina l’ipotesi di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale contestualmente alla percezione della prestazione di disoccupazione. Poiché si è in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, si ritiene che il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale possa percepire la prestazione per intero.

Diversamente per quanto attiene ai soci di S.r.l. è iscrivibile alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura il socio che, sebbene non abbia la piena responsabilità giuridica ed indipendentemente dalla qualifica di amministratore, esercita in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in quest’ultimo caso è pari a euro 4.800. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.



Fonte : Fiscal Focus