L’indennità di disoccupazione è un assegno mensile erogato dall’Inps nei confronti di chi perde il posto di lavoro a seguito di licenziamento, anche se per giusta causa. Non spetta a chi si dimette.
Al lavoratore dipendente che abbia perso il posto di lavoro a seguito di licenziamento spetta l’indennità di disoccupazione, oggi chiamata Naspi. Si tratta di uno dei cosiddetti «ammortizzatori sociali», volto a garantire un sostegno a chi perde la propria fonte di reddito. Non tutti i dipendenti hanno diritto alla Naspi, ma solo quelli che hanno maturato determinati requisiti che esamineremo qui di seguito. Ha inoltre diritto alla Naspi sia chi viene licenziato per ragioni disciplinari sia chi si dimette per giusta causa (come nel caso del dipendente oggetto di mobbing o a cui non sia pagato lo stipendio). Ma procediamo con ordine e cerchiamo di entrare nel mondo della Naspi, cos’è e come funziona l’indennità di disoccupazione.
Per poter beneficiare dell’indennità Naspi vi devono essere le seguenti condizioni (che approfondiremo nei seguenti paragrafi):
Per ottenere la Naspi bisogna innanzitutto che vi sia stata la «perdita incolpevole del lavoro». Vi rientra:
La Naspi non spetta poi agli operai agricoli e agli assunti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione.
Il lavoratore disoccupato deve confermare lo stato di disoccupazione contattando i Centri per l’impiego entro 30 giorni dalla data della comunicazione di licenziamento. Difatti, per percepire la Naspi egli deve dare necessariamente la disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a iniziative formative e di orientamento. Viene così creato un suo profilo personale e stipulato un patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio deve indicare la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:
Senza la disponibilità a tali attività il dipendente può perdere la Naspi.
Altra condizione per ricevere la Naspi, ossia l’indennità di disoccupazione per chi perde il lavoro, è il requisito contributivo. In particolare il dipendente deve avere versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione. Si considerano anche le contribuzioni dovute ma non versate. Si considerano anche:
Non sono considerati utili i periodi di:
Ultimo requisito richiesto per ottenere la Naspi è quello delle giornate di lavoro. Il lavoratore che ha perso il posto deve vantare almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti.
Le giornate di lavoro effettivo richieste dalla norma sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria.
In particolare esse sono indicate nel flusso mensile Uniemens – con i quali i datori di lavoro trasmettono i dati retributivi e contributivi – col codice “S”.
A questo fine gli eventi di seguito elencati, che si verificano o siano in corso nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento – pari alla durata degli eventi medesimi – del periodo di 12 mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle 30 giornate:
Nel lavoro domestico non è possibile verificare, all’interno di ciascuna settimana, in quali e in quante giornate sia stata prestata l’attività lavorativa.
Ne consegue che – considerato che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore di lavoro – ai fini della ricerca del requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, il requisito si intende soddisfatto laddove tali assicurati abbiano prestato – nel periodo di osservazione (12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro) – attività lavorativa per 5 settimane con un minimo di ore lavorate per ciascuna settimana pari a 24 ore (24 x 5 cioè minimo di ore per la copertura di una settimana = 120 ore).
Per la costituzione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo occorre pertanto la presenza – nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione – di un minimo di 120 ore distribuite nella maniera sopra descritta e cioè 24 ore per ciascuna delle cinque settimane.
Più precisamente il requisito è soddisfatto con 30 giornate effettive in 5 settimane di lavoro considerate convenzionalmente di 6 giorni ciascuna.
Pertanto, considerato che per l’accredito delle settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore, al fine di individuare il numero di settimane accreditato nel trimestre medesimo si opera sommando tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendo le stesse per 24.
Vediamo ora a quanto ammonta l’assegno di disoccupazione, ossia quanto materialmente percepisce il lavoratore.
La Naspi è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33 (= 52/12).
L’importo dell’indennità risulta pari a:
L’indennità mensile non può in ogni caso superare il tetto massimo per l’anno 2017 di euro 1.300,00, importo che viene annualmente rivalutato.
L’importo si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione.
In caso di pagamento dell’indennità relativa a frazioni di mese, il valore giornaliero è determinato dividendo l’importo ottenuto per 30.
La Naspi ha una durata limitata. Essa è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.1.2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane.
La domanda per la Naspi va presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La Naspi spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
il lavoratore avente diritto alla Naspi può chiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo, o di un’attività in forma di impresa individuale, o per associarsi in cooperativa. Se il lavoratore, aderendo a una cooperativa, instaura un rapporto di lavoro subordinato, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa.
L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della Naspi non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare.
La Naspi si perde nei seguenti casi: