Modello F24: le novità del Collegato Fiscale 2020

29 Novembre, 2019   |  

Cambiano le modalità di presentazione degli F24. Le novità si applicano ai crediti maturati a decorrere dal 2020

Si allargano i casi in cui è obbligatorio avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica del modello F24. Infatti, ora l’obbligo riguarda anche i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti. Si tratta, ad esempio, dei rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro.

Le nuove disposizioni, introdotte dal Dl 124/2019, decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020, si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Sono tenuti a osservare le recenti modifiche sia i titolari di partita IVA che i privati. A riepilogare i passaggi che tutti i soggetti che intendano effettuare la compensazione, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, sono tenuti, sin da subito, ad effettuare è la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con il parere n. 2/2019.

Modello F24: la nuova norma
Il cd. “Collegato Fiscale 2020” (D.L. n. 124/2019), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 il 26 ottobre 2019, ha introdotto disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili. La norma, tra le tante novità in ambito fiscale, prevede una disposizione legislativa in merito alle modalità di presentazione telematica delle deleghe di pagamento F24.

In particolare, l’art. 3, co. 2 è intervenuto nel corpus normativo dell’art. 37, co. 49-bis del Dl 223/2006, ampliando le fattispecie nelle quali è necessario utilizzare dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica delle deleghe di pagamento F24, nonché la platea dei soggetti a ciò tenuti.

Dunque, alla luce dell’intervento del legislatore il nuovo comma 49-bis risulta essere così modificato:

– “I soggetti […], che intendono effettuare la compensazione prevista dall’art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate […]”.

Invio telematico F24: i crediti compensabili
Come stabilito dall’art. 17, co. 2 del D.Lgs. n. 241/1997, il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

  • all’Irpef, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’art. 3 del Dpr. n. 602/1973;
  • all’Iva;
  • ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • alle imposte sostitutive dell’Irpef e IVA;
  • ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di co.co.co.;
  • ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Novità modello F24: da quando si applicano
A definire la decorrenza delle novità è lo stesso “Collegato Fiscale”. All’art. 3, co. 3 del decreto legge in commento è stato previsto che le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Ciò significa, innanzitutto, che tutti sono tenuti, fin sa subito, ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica della delega F24. L’obbligatorietà è valevole anche laddove il modello F24 è a saldo zero o positivo.

Si specifica, infine, che non è più ammesso l’utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc. per la trasmissione dei modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti.



Fonte : Lavoro e Diritti