Min.Lavoro: cir. 16/2017 – limite massimo di ore di CIGS autorizzabili per le causali di crisi e riorganizzazione aziendale

La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 16 del 28 agosto 2017, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alle causali di crisi aziendale e riorganizzazione aziendale e sul limite massimo di ore di cassa integrazioni guadagni straordinaria autorizzabili.

A decorrere dal 24 settembre 2017,  troverà piena applicazione l’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che pone un tetto alle ore di sospensione dal lavoro per CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale che possono essere autorizzate. La norma stabilisce che possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.

Nell’ambito del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, l’articolo 22, nel delineare la durata massima di concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, in relazione alle diverse causali, al comma 4, si occupa di precisare ulteriormente che “per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite del/’80 per cento delle ore lavorabili nell‘unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.”

L’articolo 44, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, tuttavia, ha stabilito che tale disposizione non avrebbe dovuto trovare applicazione per i primi 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame.

Ai sensi della norma citata, quindi, in considerazione dell’entrata in vigore del provvedimento normativo di cui trattasi dal giorno 24 settembre 2015, si rappresenta che la specifica disposizione di cui all’articolo 22, comma 4, troverà applicazione dal 24 settembre 2017.

A decorrere dal 24 settembre 2017, pertanto, alla luce della norma citata, le ore di sospensione dal lavoro per CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale che potranno essere autorizzate non dovranno essere eccedenti il limite dell’80 per cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.

Ai fini della verifica delle ore lavorabili nell’unità produttiva assume rilievo l’indicazione, nella domanda di concessione dell’integrazione salariale, del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, come, peraltro, già previsto dall’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Dall’analisi di tali dati indicati dall’azienda è possibile enucleare il numero di ore contrattualmente lavorabili, con riferimento alla platea di tutti i lavoratori, che costituiscono l’organico dell’unità produttiva, mediamente occupati nel semestre precedente la presentazione dell’istanza, su cui calcolare il limite dell’80 per cento delle ore di sospensione autorizzabili.

Poiché il numero di ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato è un dato che può essere oggetto di modifica durante il periodo temporale preso in considerazione, il dato esposto dall’azienda relativo al numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, costituisce il parametro fisso di riferimento su cui calcolare le ore di sospensione autorizzabili. La ratio della disposizione che consente di fissare il dato del limite delle ore autorizzabili, al di là di possibili modifiche dell’organico aziendale nel corso del programma, è quella di consentire, stabilito il plafond di ore autorizzabili, una programmazione delle sospensioni che non risenta delle variazioni dell’organico che possono verificarsi nel corso del programma di crisi o riorganizzazione aziendale.

Ai fini dell’erogazione del trattamento nel rispetto del limite indicato dalla norma di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, I’ elenco innanzi indicato di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, allegato alla domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, sarà inoltrato, unitamente al decreto, all’INPS. Inoltre, nella domanda dovrà essere dichiarato l’impegno dell’azienda al rispetto del limite delle ore di sospensione autorizzabili che, come detto,  non può eccedere 1’80 per cento delle ore contrattualmente lavorabili con riferimento alla platea di tutti i lavoratori mediamente occupati nell’unità produttiva nel semestre precedente la presentazione dell’istanza, secondo i dati inseriti nell’elenco allegato all’istanza.

L’INPS verifica, poi, il rispetto del limite delle ore di sospensione effettivamente operate.

Il Ministero precisa che la disposizione di cui all’articolo 22, comma 4, innanzi citato, trova applicazione a decorrere dal 24 settembre 2017, e, in conformità a quanto già illustrato nella circolare n. 30 del 9 novembre 2015 di questa Direzione Generale e nella nota prot.14948 del 21 dicembre 2015 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, trova applicazione con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell’istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre 2017.


1 Settembre 2017


Fonte : Dottrina Lavoro