Malattia lunga: quando è obbligatoria la visita medica di rientro

8 Febbraio, 2024   |  

Nell’interpello n. 1 del 2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute. Si tratta, in particolare, della visita medica obbligatoria prima del rientro in servizio del dipendente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito, nell’interpello n. 1 del 6 febbraio 2024, la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria un lavoratore che si sia assentato per oltre 60 giorni a causa di malattia, anche se non esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT).
Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi. Inoltre, nell’affidare i compiti ai lavoratori occorre tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
La stessa disciplina prevede l’obbligo di effettuare una visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Anche alla luce della sentenza n. 7566 del 2020, pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.

Interpello n. 1/2024
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito
alla “Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art .41
comma 2 lettera e -ter D.Lgs. n. 81/08)”. Seduta della Commissione del 25 gennaio 2024.
L’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane, ha avanzato istanza di interpello
per conoscere il parere di questa Commissione, in merito al seguente quesito: “A fronte delle varie
differenti applicazioni nei vari ambiti della P.A. dell’assunto in oggetto, si chiede a Codesto Ministero
di fornire un’interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non
esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di
VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia”.
Al riguardo, premesso che:
– l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma
1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla
tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di
rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;
– l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore
di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le
attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico
competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto
legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”;
– lo stesso articolo 18, comma 1, lettera c), stabilisce che il datore di lavoro “nell’affidare i
compiti ai lavoratori” ha l’obbligo di “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, e la lettera bb) prevede, altresì, che il medesimo ha
l’obbligo di: “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano
adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”, inoltre, la lettera z)
stabilisce che, lo stesso datore di lavoro ha l’obbligo di: “aggiornare le misure di prevenzione in
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale
per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Divisione I
Via di S. Nicola da Tolentino, 1
00187 Roma
Tel. Segreteria: 06.46835601
E-Mail: DGsalutesicurezzadiv1@lavoro.gov.it
Pec: DGsalutesicurezza.div1@pec.lavoro.gov.it
relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza
del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”;
– l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sorveglianza
sanitaria”, al comma 1 prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di
cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi lavorativi”. Lo stesso articolo, al comma 2, alla lettera e-ter) prevede
in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente
alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni
continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”;
– la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566 (richiamata
peraltro anche nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 12 ottobre 2022, n. 29756) in
ordine alla visita medica di cui al citato articolo 41, comma 2, lettera e-ter), ha chiarito che: «La
norma va letta – secondo un’interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come
alle sue finalità – nel senso che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere
“precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in
azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime
mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario
compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza
pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica»
la Commissione ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere
sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare
l’idoneità dei medesimi alla mansione.
Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci

Fonte: WOLTERS KLUWER – Ipsoa Lavoro



Fonte : Studio Balillo